La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità.
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 28 ottobre 2016, n. 488
Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività di supporto alla ricerca-Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 00488/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Presot, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Campanella C.F. CMPFBA69T20A662O, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, viale Miramare 3;
contro
Università’ degli Studi di Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Commissione Giudicatrice per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in persona del Presidente prof. [#OMISSIS#] Ukovich presso il Dipartimento d Ingegneria e Architettura;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della graduatoria pubblicata il giorno 18 ottobre 2012 relativo all’avviso pubblico prot. n. 437 dd. 3.9.2012 dell’Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste per l’attività di supporto alla ricerca con particolare riferimento alla gestione dei progetti finanziati dalla UE nella parte in cui la Commissione attribuisce alla dott.ssa [#OMISSIS#] il punteggio di 49/60 dopo n. 2 colloqui e nella parte in cui attribuisce al dott. [#OMISSIS#] PRESOT il punteggio di 28,5/60;
– di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, iv i compresi gli atti istruttori e di accertamento, se ed in quanto esistenti;
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno asseritamente subito per il mancato conseguimento dell’incarico, quantificato in € 20.000,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#] Presot insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso la graduatoria in epigrafe indicata relativa all’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, invocandone l’annullamento per eccesso di potere sotto plurimi profili.
Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito per il mancato conseguimento dell’incarico, che quantificava in € 20.000,00 ovvero in somma equivalente al compenso previsto.
L’Università intimata, costituita con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso a causa dell’omessa impugnazione da parte del ricorrente della decisione del competente Dipartimento in data 8 novembre 2012 di non dare ulteriore corso alla procedura in questione, nonché l’inammissibilità dello stesso per asserito difetto di giurisdizione del giudice adito. Contestava, in ogni caso, nel merito gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto del gravame proposto.
Il ricorrente non svolgeva ulteriori difese.
La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 26 ottobre 2016 e, quindi, introitata per la decisione.
Il Collegio – che afferma la propria giurisdizione a conoscere della procedura in questione attesa la ritenuta sussistenza, nel caso specifico, di elementi che portano ad assimilare la medesima alle procedure selettivo/concorsuali per l’assunzione ai pubblici impieghi – ritiene che l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa erariale sia meritevole di favorevole apprezzamento.
Consta, invero, che il ricorrente – il quale, con il ricorso proposto (e come reso, peraltro, palese anche dalla stessa istanza risarcitoria avanzata), ambiva chiaramente ad ottenere l’affidamento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa in luogo della candidata che lo precedeva nella graduatoria gravata – abbia omesso di impugnare la decisione del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura in data 8 novembre 2012 di non dare ulteriore corso alla procedura di “reclutamento” in questione, per essere asseritamente venuta meno l’esigenza di cui al bando prot. n. 437 del 3/9/2012 di indizione della stessa.
E’, peraltro, documentato non solo che il dott. Presot sia stato reso edotto dal competente Dipartimento dell’esistenza di tale decisione, palesemente preclusiva alla soddisfazione dell’interesse pretensivo azionato col ricorso ora in esame, ma, anche, che ne abbia ottenuto copia (vedi all. 10 fascicolo doc. Avvocatura dello Stato).
Sicché, essendo palese che l’arresto impresso alla procedura di che trattasi sarebbe comunque preclusivo alla soddisfazione del bene della vita del ricorrente, pare evidente, ad avviso del Collegio, il venir meno dell’interesse del ricorrente medesimo alla prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che questo giudice può ritenersi esonerato dall’obbligo di pronunciare sull’oggetto della controversia.
Infatti, come afferma giurisprudenza unanime (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530), la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).
A norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese e le competenze di giudizio possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario
Pubblicato il 28/10/2016