TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 30 giugno 2016, n. 330

Affidamento incarico collaborazione coordinata e continuativa

Data Documento: 2016-06-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Appare manifestamente irrazionale la valutazione svolta dalla commissione esaminatrice che, in relazione alla medesima attività (gestione delle procedure di customer satisfaction in relazione ai test ed ai corsi di didattica ECDL) precedentemente svolta da un concorrente, vi abbia attribuito zero punti in relazione alla “pregressa esperienza nella gestione delle procedure di valutazione della didattica”, salvo valutarla positivamente in relazione alle “pregresse esperienze di collaborazioni per l’assistenza e il supporto alle attività didattiche”.

Contenuto sentenza

N. 00330/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2012, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Campanella, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, viale Miramare 3; 
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; 
nei confronti di
-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
– della graduatoria pubblicata il giorno 11 maggio 2012 relativo all’avviso pubblico prot. n. 8040 dd. 16.4.2012 dell’Università degli studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste per l’assistenza ed il supporto alle attività didattiche della Facoltà medesima nella parte in cui la Commissione attribuisce al -OMISSIS-
– di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi gli atti istruttori e di accertamento, se ed in quanto esistenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa -OMISSIS-, candidata partecipante alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste, indetta dall’Università medesima con avviso pubblico del Direttore Amministrativo in data 16 aprile 2012, prot. n. 8040, rep. 372/2012, impugna, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la graduatoria pubblicata il giorno 11 maggio 2012, nella parte in cui la -OMISSIS-
A sostegno del gravame proposto deduce i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e/o motivazione insufficiente. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e ragionevolezza amministrativa. Contraddittorietà.
2. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e perplessità.
Assume, in particolare, l’illegittimità degli atti opposti a causa dell’erroneità, per quanto la riguarda, della valutazione del criterio relativo alla valutazione delle pregresse esperienze nella gestione delle procedure di valutazione della didattica presso Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la conseguenza che il punteggio complessivamente attribuitole sarebbe inferiore a quello che le spetterebbe, nonché dell’erroneità del punteggio attribuito al controinteressato, poiché fondato su presupposti di fatto errati ovvero non corretti.
L’Università degli Studi di Trieste, costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, dopo essersi soffermata a svolgere brevi considerazioni sulla sindacabilità giurisdizionale degli atti espressivi di discrezionalità tecnica, quali quelli impugnati, controdeduce alle censure ex adverso svolte, sostenendo la correttezza dei punteggi attribuiti dalla Commissione alla ricorrente e al controinteressato e, conseguentemente, della graduatoria formata sulla loro scorta. Chiede, pertanto, la reiezione del gravame e della preliminare istanza incidentale di sospensione cautelare.
Il Tribunale nega alla ricorrente la misura cautelare invocata, formulando, ad un primo e sommario esame, una prognosi di infondatezza del ricorso (ord. caut. 31 agosto 2012, n. 108).
La ricorrente, con memoria dimessa in vista dell’odierna udienza pubblica, svolge diffuse osservazioni a confutazione delle controdeduzioni dell’Amministrazione e a ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.
Celebrata l’udienza – nel corso della quale, a seguito di rilievo formulato d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., il difensore di parte ricorrente conferma che, in effetti, la durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato in esito alla procedura comparativa per cui è causa (1 anno a partire dal 2012) rende oramai inattuale l’interesse ad ottenere l’invocato annullamento degli atti impugnati, ma precisa, al contempo, che permane pur sempre quello volto ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità dell’attività svolta dall’Università, in quanto funzionale alla proposizione di apposita domanda risarcitoria – l’affare viene introitato per la decisione.
Il Collegio, discostandosi dalla prognosi formulata in sede cautelare, ritiene che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto.
Le considerazioni in base alla quale il giudice della fase cautelare ha ritenuto di denegare la sospensione dell’esecuzione degli atti opposti non appaiono, infatti, condivisibili e, anzi, necessitano di rimeditazione, anche alla luce delle argomentazioni e allegazioni svolte dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata, cui non ha fatto seguito alcuna difesa dell’Università, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a..
A tale scopo appare utile premettere che, in base all’avviso pubblico della procedura comparativa in questione, indetta per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’assistenza e il supporto alle attività didattiche della Facoltà medesima, i soggetti interessati a partecipare alla procedura erano tenuti a presentare apposita domanda redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione, alla quale dovevano allegare un curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale, con indicati analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione.
L’avviso precisava, infatti, che i curricula sarebbero stati esaminati, previa determinazione dei criteri di valutazione, da un’apposita Commissione, formata da esperti nelle materie oggetto della prestazione e che avrebbero costituito oggetto di valutazione le seguenti competenze:
a) pregresse esperienze di collaborazioni per l’assistenza e il supporto alle attività didattiche, maturate presso Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia;
b) pregressa esperienza maturata nella gestione di siti web di Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia e dei relativi Corsi di Laurea;
c) pregressa esperienza nella gestione delle procedure di valutazione della didattica, maturata presso Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia.
La Commissione giudicatrice, nella seduta del 3 maggio 2012, stabiliva, quindi, di attribuire il punteggio massimo di 30/30 per la valutazione del curriculum, secondo i seguenti criteri:
– per la competenza di cui alla precedente lett. a) fino ad un massimo di 10/30 in base agli anni di esperienza maturata, attribuendo 1/30 per ciascun anno tenendo conto della coerenza delle esperienze effettuate dai candidati rispetto alle funzioni oggetto della prestazione;
– per la competenza di cui alla precedente lett. b) fino ad un massimo di 10/30 in base agli anni di esperienza maturata, attribuendo 1/30 per ciascun anno tenendo conto della coerenza delle esperienze effettuate dai candidati rispetto alle funzioni oggetto della prestazione;
– per la competenza di cui alla precedente lett. c) fino ad un massimo di 10/30 in base agli anni di esperienza maturata, attribuendo 1/30 per ciascun anno tenendo conto della coerenza delle esperienze effettuate dai candidati rispetto alle funzioni oggetto della prestazione.
Esaminati e valutati i curricula dei candidati partecipanti sulla scorta dei criteri dianzi indicati, la Commissione formava, quindi, la graduatoria di merito che qui viene contestata, attribuendo al controinteressato [#OMISSIS#] il punteggio complessivo di 22/30, che lo collocava al I posto. La ricorrente, con 17/30, si collocava in II posizione.
In particolare, per quanto rileva ai fini dello scrutinio del I motivo di gravame, la Commissione attribuiva alla ricorrente punti “0” per la “pregressa esperienza nella gestione delle procedure di valutazione della didattica, maturata presso Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia”.
Orbene, alla luce dei riscontri documentali in atti, pare, invero, -OMISSIS-
L’interessata ha, infatti, dichiarato alla voce “Capacità e competenze organizzative” del curriculum dimesso a corredo dell’istanza di partecipazione (all. 2 – fascicolo doc. Avvocatura) di aver gestito le procedure di “Customer Satifaction”in relazione ai test ed ai corsi di didattica ECDL ovvero, in sostanza, in relazione a quella stessa attività di supporto alla didattica nell’ambito del Progetto di Ateneo per la Certificazione delle Abilità Informatiche di Base (CAIB) di cui alle voci “Impiego ricercato/Settore di competenza” e “Esperienza professionale” indicata nel medesimo curriculum, che, sotto il diverso profilo delle pregresse esperienze di collaborazioni per l’assistenza e il supporto alle attività didattiche, è stata apprezzata dalla Commissione, in quanto ritenuta, evidentemente, maturata presso Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia.
Non v’è dubbio, peraltro, che le procedure di customer satisfaction, che la medesima ha dichiarato di aver gestito, siano sussumibili nell’ambito della competenza della “pregressa esperienza nella gestione delle procedure di valutazione della didattica, maturata presso Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia”, atteso, da un lato, che tali procedure afferiscono, per l’appunto, alla valutazione che gli studenti dei corsi di laurea effettuano della didattica e dei servizi offerti dall’Università e, dall’altro, che, come opportunamente evidenziato dall’interessata e non smentito dalla difesa erariale, “il 24 settembre 2004 il Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, prof. Battaglini, indirizzava al Preside della Facoltà di Medicina una lettera di adesione ai corsi ECDL e CAIB, da cui risulta (…) che i corsi ECDL fanno parte degli insegnamenti della Facoltà” (all. 13 – fascicolo doc. ricorrente).
Trattasi, infatti, di “attività formative”, obbligatoriamente previste all’art. 10, comma 4, lett. d), del d.m. 22/10/2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, ai fini dell’acquisizione di abilità informatiche e telematiche.
Al riguardo, la ricorrente ha, peraltro, anche rappresentato, ancora senza essere smentita dall’Amministrazione, che“attraverso l’esame ECDL ogni Facoltà prevede l’assegnazione di crediti universitari (per Medicina 6) ad esame superato, verbalizzato ed inserito nel curriculum dello studente”. Ha, inoltre, dimesso sub all. 12 una nota interna dell’Università riportante l’elenco dei corsi di laurea aderenti all’ECDL, da cui è agevole constatare che vi aderiscono tre corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
L’irragionevolezza della mancata considerazione della gestione delle procedure di valutazione della didattica nell’ambito dei corsi ECDL emerge, in ogni caso, anche dal fatto che, sotto diverse angolazioni, i medesimi corsi sono stati, invece, apprezzati a favore della medesima ricorrente.
Ci si riferisce, invero, non solo alla competenza delle pregresse esperienze di collaborazioni per l’assistenza e il supporto alle attività didattiche, di cui s’è già detto, ma anche alla competenza della pregressa esperienza maturata nella gestione di siti web di Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia e dei relativi Corsi di Laurea.
Non può trascurarsi, poi, di considerare che la dott.ssa Zezlina ha svolto attività di docenza quale professore a contratto negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 proprio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di specializzazione in fisioterapia, e tra gli obblighi di docenza vi era anche quello di ottemperare alla valutazione della didattica, come si evince dalle proposte di contratto di prestazione d’opera intellettuale dalla stessa dimesse sub all. 5.
Le considerazioni sin qui svolte appalesano, quindi, la macroscopica irragionevolezza che affligge l’operato della Commissione, laddove ha attribuito alla ricorrente “0” punti per la competenza in questione.
Non v’è dubbio, quindi, che, in relazione a tale profilo, l’attività posta in essere, ancorché connotata da discrezionalità tecnica, sia pacificamente sindacabile da parte di questo giudice, atteso che la palese aberrazione che connota la stessa rivela, per la sua manifesta irrazionalità, il cattivo uso del potere amministrativo, sì da far ritenere che il giudizio reso sia frutto di errori ovvero il risultato di criteri impropri volti al raggiungimento di finalità estranee a quelle sottese alla formulazione della graduatoria.
Il motivo di gravame va, pertanto, accolto, risultando irragionevole che le attività dianzi indicate non abbiano trovato considerazione e apprezzamento da parte della Commissione, mediante l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio graduato in base agli anni di esperienza dalla medesima maturata, in applicazione dello specifico criterio di valutazione previsto.
Ugualmente fondato s’appalesa anche il secondo motivo di gravame, con cui la -OMISSIS-
La ricorrente medesima mette, infatti, opportunamente e ben in luce che il -OMISSIS-ha svolto attività esclusiva quale lavoratore dipendente per un soggetto diverso dall’Università di Trieste e precisamente a favore delle cooperative Express di Trieste e Le Macchine Celibi di Bologna da gennaio 2002 al 30 aprile 2010, le quali, a par capitolato speciale d’appalto, svolgevano esclusivamente attività di portierato e di gestione delle aule didattiche. Sicché, le mansioni svolte dal controinteressato in costanza di lavoro dipendente con dette cooperative non potevano che essere quelle proprie dello specifico oggetto prestazionale dell’appalto.
Senza contare, poi, che dal 01/02/2007 al 15/01/2008 nessuna delle Cooperative su indicate ha svolto attività a favore dell’Amministrazione intimata.
Le mansioni che il-OMISSIS-ha dichiarato nel proprio curriculum di aver svolto ai fini della valutazione delle specifiche competenze richieste dalla procedura comparativa in questione paiono, dunque, coerenti solo in relazione al periodo 2010-2012, in cui ha prestato attività lavorativa diretta per l’Università di Trieste in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Ciò sembra al Collegio sufficiente per ritenere per lo meno irragionevolmente sovradimensionato il punteggio attribuito al controinteressato per le competenze relative alle pregresse esperienze di collaborazioni per l’assistenza e il supporto alle attività didattiche, maturate presso Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia e alla pregressa esperienza maturata nella gestione di siti web di Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia e dei relativi Corsi di Laurea e, conseguentemente, irrimediabilmente inficiato l’esito della procedura comparativa svolta, che – ritiene – sarebbe stato sicuramente diverso se la stessa fosse stata correttamente espletata.
Va da sé che, alla luce delle allegazioni svolte da parte ricorrente nei propri scritti difensivi e, in particolare, nella memoria illustrativa, alla cui lettura si fa rinvio, è opportuna una seria riflessione da parte dell’Università degli Studi di Trieste in ordine alle dichiarazioni rese dal controinteressato ai fini della partecipazione alla procedura comparativa in esame, il tutto a salvaguardia di quel superiore interesse pubblico che l’avviso pubblico intendeva comunque perseguire, laddove riservava all’Amministrazione la facoltà di esercitare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nella domanda di partecipazione o nel curriculum vitae.
In definitiva, il ricorso va, come detto, accolto e, per l’effetto, accertata l’illegittimità in parte qua della graduatoria impugnata ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta l’illegittimità in parte qua della graduatoria impugnata.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre Iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità di parte ricorrente e del controinteressato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)