TAR Campania, Napoli, Sez. V, 11 maggio 2016, n. 2397

Affidamento incarico responsabile U.O.C.-Giurisdizione

Data Documento: 2016-05-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari e aventi a oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari, inerente allo svolgimento presso gli stessi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e vanno ricondotte al generale criterio di riparto di giurisdizione espresso dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Infatti, il rapporto di impiego con l’università va distinto rispetto al rapporto instaurato con l’azienda ospedaliera, poiché l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, quando la parte datoriale si identifica nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda.

Contenuto sentenza

N. 02397/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04418/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Strisciuglio, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Riviera di Chiaia, 276; 
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria della Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Via del Rione Sirignano, 10;
Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, rappresentati e difesi per legge dall’Avvoc. Distrett. Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Schiano Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Schiano Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Via S. [#OMISSIS#], 81- c/o Avv. Region.; 
per l’annullamento
a) della nota della AOU [#OMISSIS#] II prot. n. 7603 del 12 maggio 2015 con cui è stata negata la nomina del ricorrente a responsabile della Unità Operativa Complessa “Genetica Clinica Pediatrica”;
b) se e in quanto occorra, del Protocollo di intesa stipulato tra la Regione Campania e l’Università [#OMISSIS#] II il 24 aprile 2012;
c) se e in quanto occorra, del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 49 del 27 settembre 2010, nella parte in cui prevede la possibilità per gli enti del servizio sanitario regionale di accedere a un finanziamento annuo aggiuntivo in conseguenza della graduale riduzione, negli anni, delle strutture complesse già in essere (art. 12, comma 5);
d) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, se e in quanto lesivo;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a svolgere attività assistenziale.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, della Regione Campania e del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente, professore ordinario, impugna, unitamente agli atti presupposti, la nota dell’Azienda Ospedaliera universitaria con cui è stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la nomina di responsabile dell’Unità Operativa Complessa presso la quale presta servizio;
Considerato che per pacifica giurisprudenza anche delle Sezioni unite della Corte di Cassazione:
a) “la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta si possa escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale, mentre quando siano presenti elementi idonei a ricondurla appunto ad una procedura concorsuale, ancorché atipica, spetta alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti della pubbliche amministrazione ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001” (Cons. di St., sez. III, 5.06.2015, n. 2790);
b) e, ancora “le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari e aventi a oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente allo svolgimento presso gli stessi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e vanno ricondotte al generale criterio di riparto di giurisdizione espresso dall’art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che devolve al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Infatti, il rapporto di impiego con l’Università va distinto rispetto al rapporto instaurato con l’Azienda ospedaliera, poiché l’art. 5, comma 2, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, quando la parte datoriale si identifica nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero «presupposto» del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 23.09.2015, n. 2294; nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15.01.2015, n. 576; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5.11.2014, n. 423; Cass. civile, sez. un., 6.05.2013, n. 10406). Invero, a tal proposito, si è osservato che “le controversie relative all’attività assistenziale svolta dai medici docenti universitari devono essere attribuite alla giurisdizione dell’a.g.o. in funzione di giudice del lavoro e non al giudice amministrativo” atteso che “l’inscindibilità tra le funzioni assistenziali e quelle di insegnamento e ricerca attiene unicamente alla qualità delle prestazioni rese dal sanitario universitario e alle loro concrete modalità di esercizio, con la conseguenza che si impone il loro coordinamento, ma non anche la loro unificazione” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 3 marzo 2015, n. 360).
Ritenuto che nella fattispecie in trattazione:
a) non siano riscontrabili elementi di una procedura selettiva, lamentando sostanzialmente il ricorrente la non condivisibilità dell’effettuazione di una scelta organizzativa riferibile alla capacità di diritto privato all’Amministrazione, datrice di lavoro, come tale, demandata alla responsabilità manageriale;
b) la questione controversia non riguardi l’attività strettamente accademica, laddove, identificandosi l’Azienda sanitaria nella parte datoriale, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo, inserendosi, nello specifico, l’attività medico-assistenziale auspicata, con copertura della struttura di vertice, nei fini istituzionali dell’Azienda;
Valutato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto la materia oggetto del gravame, in realtà connessa esclusivamente alla fase relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, deve ritenersi riservata, secondo il disposto normativo di cui all’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, alla cognizione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., è consentito alla parte proseguire il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi;
Stimato, comunque, equo compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Russo, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Caprini, Primo Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)