In una procedura di abilitazione scientifica nazionale, è nullo il giudizio reso dalla rinnovata commissione, per violazione ed elusione del giudicato, ex art. 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove quest’ultima rimetta in discussione il giudizio originario reso dallacommissione precedente, già di segno positivo, non contestato e non oggetto di pronuncia da parte del giudice.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 febbraio 2017, n. 1923
Abilitazione scientifica nazionale- Rivalutazione da parte nuova commissione-Violazione ed elusione del giudicato-Nullità
N. 01923/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09913/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9913 del 2016, proposto da: Giovanni [#OMISSIS#] Piacentino, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Francario C.F. FRNFBA59H07B519R, [#OMISSIS#] Zampetti C.F. ZMPNRC78M29H501R, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Francario in Roma, piazza Paganica, 13;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, III, n.11349 del 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Genovese, in sostituzione dell’Avv. E. Zampetti, e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.11349 del 2015, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Giovanni [#OMISSIS#] Piacentino, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 02/A1 “fisica sperimentale e delle interazioni fondamentali”, con obbligo di riesame da parte di una diversa Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
Il rinnovato Organo valutativo si pronunciava nuovamente per la non idoneità all’abilitazione.
L’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza al giudicato, deducendo l’eccesso di potere per violazione ed elusione del predetto giudicato.
Il Sig. Piacentino in particolare ha fatto presente che la nuova Commissione non poteva rimettere in discussione il giudizio originario reso sul raggruppamento 5 dei criteri e parametri, già di segno positivo, non contestato e non oggetto di pronuncia da parte del Giudice; che inoltre per il raggruppamento 4 non erano stati considerati i titoli da riferirsi ai criteri e parametri denominati PT12 e PT13, per il raggruppamento 3 i titoli riferiti alle sigle PT2 e PT7.
Veniva dunque richiesta la corretta esecuzione della sentenza in esame, con declaratoria di nullità del nuovo giudizio.
Nella camera di consiglio del 2 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Va premesso che l’originaria Commissione raccoglieva criteri e parametri di valutazione in n.5 raggruppamenti (1. superamento delle mediane, 2. valutazione delle pubblicazioni presentate, 3. inserimento nel contesto di ricerca, 4. riconosciuta competenza nel contesto di ricerca, 5. capacità gestionale), stabilendo che l’idoneità dovesse discendere da giudizi positivi su 4 dei 5 predetti insiemi, tra cui in ogni caso sempre presente il n.1 relativo alle mediane.
L’interessato riceveva valutazioni positive solo per tre raggruppamenti (1, 2, 5) e dunque non conseguiva l’idoneità all’abilitazione (cfr. doc.4 al ricorso).
Con la sentenza n.11349 del 2015 veniva rilevato, previa apposita censura del ricorrente, che il predetto Organo aveva omesso di considerare tutti i titoli indicati dal candidato e che tale mancanza era risultata rilevante, sull’esito negativo della vicenda, in relazione ai raggruppamenti 3. inserimento nel contesto di ricerca e 4. riconosciuta competenza nel contesto di ricerca.
Col nuovo giudizio (cfr. atto 3 al ricorso), emesso in esecuzione della predetta decisione, il ricorrente conseguiva una valutazione positiva per due raggruppamenti (1, 2) e negativa per i restanti tre (3, 4, 5).
Orbene la componente valutativa riferita al raggruppamento 5 era stata in origine positiva (cfr. doc.4 al ricorso), non contestata dall’interessato e dunque non oggetto di pronuncia da parte di questo Tribunale; la stessa pertanto, dotata di una sua autonomia, al pari delle altre, pur all’interno di un giudizio complessivo, in ragione della ponderazione di criteri e parametri effettuata dalla Commissione e dianzi richiamata, non poteva essere rimessa in discussione dal nuovo Organo valutativo.
Permangono inoltre nelle rinnovate valutazioni le carenze già riscontrate nel primigenio giudizio, con riferimento al raggruppamento 4, parametri PT12 supervisione di tesi di dottorato di ricerca, PT13 partecipazione a comitati scientifici di rilevante interesse a livello nazionale e internazionale e al raggruppamento 3, PT2 responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali o nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, (cfr. atto 3, doc.1 al ricorso); tali carenze appaiono di assoluta rilevanza, tenuto conto che risultano decisive ai fini del conseguimento di una valutazione positiva anche per quanto concerne i suddetti raggruppamenti 4, 3 (cfr. doc.3 al ricorso).
Ne discende la nullità del giudizio reso dalla rinnovata Commissione, per violazione ed elusione del giudicato, ex art.21 septies della Legge n.241 del 1990.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dovrà quindi procedere, mediante una ulteriore Commissione di valutazione, al riesame dell’originario giudizio, soffermandosi in particolare sulla valutazione dei titoli indicati dal candidato, riconducibili ai raggruppamenti 3, PT2 e 4, PT12, PT13 dei criteri e parametri, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.9913/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza indicata in premessa nei modi e termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 06/02/2017