Eccesso di potere per sviamento, in relazione al pregiudizio nei confronti dei laureati presso università telematiche
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 4 maggio 2017, n. 945
Accesso atti-Rigetto richiesta di tirocinio post lauream a laureata presso università telematica
N. 00945/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Corea, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Corea in Catania, via Milano, 85;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cernuto, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, piazza Università, N. 2;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e declaratoria,
previo accoglimento della domanda cautelare,
del diritto a essere ammessa al -OMISSIS-
nonché per la declaratoria di nullità e/o annullamento,
previo accoglimento della domanda cautelare,
del provvedimento dell’Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Catania, comunicato a mezzo e-mail il-OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di -OMISSIS- perché “questo Dipartimento non accoglie istanze da parte di laureati in -OMISSIS-”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento,
previo accoglimento della domanda cautelare,
del provvedimento-OMISSIS-, ricevuto a mezzo raccomandata a.r. il-OMISSIS-, del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, con il quale è stata respinta la suddetta richiesta di tirocinio post lauream perché è-OMISSIS- e il contenuto del progetto di tirocinio presentato alla struttura (ed avente ad oggetto attività cliniche nell’area dell’assistenza e riabilitazione psicologica”;
del verbale -OMISSIS-del Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Psicologia, nella parte di interesse;
del verbale -OMISSIS- dell’Università degli studi di Catania, nella parte di interesse;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha conseguito la-OMISSIS-, università telematica riconosciuta dal M.I.U.R., i cui corsi di studio sono accreditati giusta D.M. 14 giugno 2013 n. 528.
Poiché l’Università degli Studi di Catania ha stipulato, in data 2 novembre 2016, apposita convenzione con -OMISSIS-CT), per “i tirocini di formazione non curricolari post lauream per la professione ordinistica, a favore dei laureati in Psicologia, propedeutici per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo, come previsto dalla normativa vigente”, in data 2 dicembre 2016 la ricorrente ha presentato all’Università richiesta di tirocinio post lauream presso la suddetta Associazione.
Con e-mail del-OMISSIS-, l’Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Catania ha invitato la ricorrente “a produrre istanza presso altro Ateneo”, perché “questo Dipartimento non accoglie istanze da parte di laureati in -OMISSIS-”.
Nella seduta del 16.01.2017, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione ha per la prima volta individuato dei criteri per il “tirocinio post-lauream”, deliberando “di accertare preliminarmente – per i laureati provenienti da altri Atenei – oltre la disponibilità certificata da parte di Enti convenzionati con la nostra Università, anche la presenza nel curriculum del richiedente di un adeguato tirocinio esterno pre-laurea effettivamente svolto e attestato (almeno pari in termini di ore a quello dei laureati nei nostri corsi di laurea in psicologia di primo e secondo livello); nonché di un adeguato numero di CFU nelle discipline pertinenti all’area in cui si intende svolgere il tirocinio post-lauream (-OMISSIS-; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo: v. art. 2 comma b delle convenzioni)”.
Nel frattempo, il 28.01.2017, la ricorrente ha notificato il ricorso volto all’impugnazione del provvedimento -OMISSIS-
Sette giorni prima dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare, con provvedimento del -OMISSIS- ha nuovamente rigettato l’istanza della ricorrente, precisando che, “pur essendo sicuramente ammissibili al tirocinio presso gli Enti in convenzione con l’Ateneo catanese anche i laureati presso altri Atenei, la sua domanda non è risultata meritevole di accoglimento ai sensi delle norme vigenti, essendo emersa l’assenza, nel piano di studi allegato, di un riferimento a discipline che abbiano ad oggetto la fondamentale branca della deontologia professionale nonché di un adeguato numero di CFU nelle discipline psicologiche pertinenti l’area caratterizzante il progetto, oltre che l’incongruenza tra l’indirizzo di conseguimento della laurea (“Psicologia delle organizzazioni”) e il contenuto del progetto di tirocinio presentato alla struttura (ed avente ad oggetto attività cliniche nell’area dell’assistenza e riabilitazione psichiatrica)”.
La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, e all’udienza camerale del 20.04.2017 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità che il Collegio decidesse la questione con sentenza in forma abbreviata.
Il ricorso principale è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, solo perché dopo la notifica del ricorso è intervenuto un nuovo e autonomo provvedimento lesivo. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’Università, quello impugnato era un vero e proprio provvedimento di rigetto, e non un mero atto endo procedimentale privo di lesività. E ciò sia per la provenienza dell’atto (funzionario responsabile del competente Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Scienze della Formazione), sia per il tenore inequivocabile dello stesso, che non faceva peraltro alcun riferimento a un prosieguo del procedimento, e sia perché solo oltre un mese dopo l’invio di quella nota l’Università ha per la prima volta stabilito dei criteri per il tirocinio post lauream, che al momento del primo rigetto evidentemente non sussistevano.
E se non fosse intervenuto un secondo provvedimento di rigetto, il ricorso contro il primo avrebbe dovuto essere accolto, in relazione all’ingiustificabile discriminazione a carico dei laureati presso Università telematiche che quel rigetto concretizzava.
Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui anche laddove una Amministrazione non abbia rispettato il termine finale di conclusione del procedimento, con conseguente formazione del silenzio inadempimento, poiché essa conserva comunque il potere di provvedere anche dopo lo spirare di tale termine finale le modifiche normative intervenute prima della formale adozione del provvedimento finale debbono essere osservate, proprio in adesione al principio del “tempus regit actum” (cfr., ex multis, T.A.R. Catania, sez. IV, 13/11/2012 n. 2620).
Tuttavia, in questo caso, il procedimento si era inequivocabilmente concluso con il primo provvedimento -OMISSIS- cosicché ha ragione la ricorrente a sostenere che la sua istanza andava decisa sulla base della disciplina vigente in quel momento, che certo non prevedeva i restrittivi criteri stabiliti a posteriori, evidentemente introdotti proprio perché l’Università, resasi conto della carenza di disciplina, ha ritenuto di correre ai ripari; per cui il secondo rigetto, già sotto questo profilo, si palesa illegittimo.
Tuttavia il Collegio ritiene opportuno esaminare i motivi aggiunti in relazione alle censure proposte proprio contro i citati criteri, che possono così riassumersi:
1) “l’assenza, nel piano di studi allegato, di un riferimento a discipline cha abbiano ad oggetto la fondamentale branca della deontologia professionale”;
2) “l’assenza “di un adeguato numero di CFU nelle discipline psicologiche pertinenti l’area caratterizzante il progetto”;
3) la “’incongruenza tra l’indirizzo di conseguimento della laurea (“Psicologia delle organizzazioni”) e il contenuto del progetto di tirocinio presentato alla struttura (ed avente ad oggetto attività cliniche nell’area dell’assistenza e riabilitazione psicologica”.
Per quanto riguarda il primo motivo, in nessuno dei corsi di laurea a indirizzo psicologico dell’Università degli Studi di Catania esiste una materia di deontologia professionale, impartita come insegnamento, né come riferimento di altri insegnamenti. Esami di deontologia professionale non sono riscontrabili nei gruppi disciplinari M-PSI03 (psicometria) e MPSI-08 (psicologia clinica) indicati dalla difesa erariale, né sono comunque riconosciuti prioritari per l’ammissione al tirocinio post laurea dalle convenzioni [#OMISSIS#] accettate dall’Università. Peraltro tenuto conto che la dott. [#OMISSIS#] risulta aver superato l’esame di psicometria del gruppo M-PSI03.
Quanto al secondo e terzo motivo, ha ragione la ricorrente a lamentare la loro genericità e indeterminatezza, con riferimento sia a un “adeguato” numero di CFU nelle discipline psicologiche pertinenti l’area caratterizzante il progetto, e sia alla affermata “incongruenza” “tra l’indirizzo di conseguimento della laurea (“Psicologia delle organizzazioni”) e il contenuto del progetto di tirocinio presentato alla struttura (ed avente ad oggetto attività cliniche nell’area dell’assistenza e riabilitazione psicologica)”.
Vale a dire che non c’è alcun modo di stabilire a priori, essendo lasciato al totale arbitrio dell’Amministrazione, quale sarebbe il numero “adeguato” di CFU nelle discipline psicologiche pertinenti, e quali sarebbero le discipline psicologiche pertinenti e quelle non.
Inoltre, la convenzione con la “Noema” è stata stipulata dall’Università espressamente a favore dei laureati in “Psicologia”, senza alcuna specificazione dell’indirizzo di conseguimento della laurea, come ammesso dalla stessa Università nella sua memoria di costituzione, al fine generico di formare il futuro psicologo.
Ora, nonostante l’Università abbia, anche nel secondo provvedimento di rigetto, specificamente smentito tale circostanza, il Collegio non può fare a meno di rilevare come abbia un fondamento anche la censura di eccesso di potere per sviamento, in relazione al pregiudizio nei confronti dei laureati presso Università telematiche. E infatti, è la stessa Università, nella sua memoria di costituzione, ad ammettere che “per il caso specifico dei laureati provenienti, come la ricorrente, da Università telematiche, quel che l’esperienza pregressa dell’Ufficio tirocini del Dipartimento catanese di Scienze della formazione ha, sin qui, rivelato, è una significativa carenza, in tali curricula, di una preparazione adeguata”.
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, e la conseguente affermazione del diritto della ricorrente a essere ammessa al tirocinio de quo.
La ricorrente ha poi chiesto il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, subìto a seguito dei due illegittimi provvedimenti di rigetto, avendo perso “almeno sei mesi utili per il tirocinio e la possibilità di presentarsi ai primi esami di abilitazione, la cui prima sessione si svolge a giugno e la seconda a novembre di ogni anno”.
In effetti, una volta affermata l’illegittimità del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene che nel caso in esame sussistano anche gli altri estremi necessari al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, in relazione al comportamento gravemente negligente dell’Università, che in tanti anni non aveva mai pensato a stabilire dei criteri per l’ammissione al tirocinio post lauream, e che ha deciso l’istanza della ricorrente una prima volta con quella illegittima motivazione, per poi affrettarsi a stabilire ex post i descritti criteri.
E sussiste anche il nesso di causalità, perché anche se è vero che la ricorrente completerebbe il suo tirocinio non prima di un anno, è però anche vero che è solo a causa degli illegittimi rigetti che la ricorrente ha perso almeno sei mesi utili per il tirocinio e la possibilità di presentarsi ai primi esami di abilitazione dopo il completamento del tirocinio, e di iniziare quindi prima la professione.
Cosicché il Collegio ritiene che in via equitativa possa a tale titolo essere riconosciuta la somma di € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso principale, accoglie, nei termini di cui in motivazione, quello per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori, nonché al risarcimento del danno causato, liquidato in € 5.000,00, e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 04/05/2017