Laddove la sentenza di annullamento stabilisca che la commissione, in composizione differente, provveda con riferimento al solo segmento della procedura attinente alla valutazione delle pubblicazioni (del ricorrente e del controinteressato), formulando per queste ultime oltre il punteggio anche la predisposizione di un motivato giudizio analitico, deve considerarsi illegittimo il provvedimento- con cui è stato disposto il rinnovo della selezione- che sia volto a ripetere la procedura nei confronti di tutti i partecipanti.
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30 marzo 2017, n. 528
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Rinnovo valutazione
N. 00528/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Martello, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Caggiula C.F. CGGLRD58E08D883E, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliata;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gorini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Quinto C.F. QNTPTR42M14G479F, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;
Giovanni Mancarella, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della nota del Capo Ufficio Reclutamento presso l’Università del Salento prot. n. 64815 VII71 del 5.8.2016 con la quale si comunica il Decreto Rettorale n. 565 del 4.8.2016;
– del medesimo Decreto Rettorale n. 565 del 4.8.2016 con il quale:
”per effetto della sentenza del TAR Lecce n. 961/16 ….. sono annullati gli atti impugnati dal prof. [#OMISSIS#] Gorini con ricorso riportato al n. 541/2016 del registro generale“; “è disposto il rinnovo della selezione pubblica in oggetto previa nomina della Commissione giudicatrice in composizione totalmente differente“; “il vincitore della procedura valutativa (l’odierno ricorrente) è stato reinquadrato nel ruolo di associato confermato afferente al settore di riferimento a decorrere dal 15.6.2016“;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 147 del 30.6.2016 con la quale “si è stabilito, in esecuzione della sentenza sopra citata, di procedere all’annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti impugnati relativi alla procedura valutativa, nonché quelli successivi inerenti la chiamata del vincitore prof. [#OMISSIS#] Martello e di procedere, altresì, al rinnovo delle operazioni concorsuali relative alla procedura valutativa in questione mediante la nomina di una diversa Commissione Giudicatrice“;
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota del 23.6.2016 prot. 47357 con la quale, in prima esecuzione della sentenza, è stata segnalata l’opportunità che il Prof. Martello sospendesse con immediatezza ogni attività/funzione o incarico medio tempore intrapresi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Salento e di [#OMISSIS#] Gorini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’avv. A. Caggiula, per il ricorrente, l’avv. A. R. Marasco, in sostituzione dell’avv. P. Quinto, per il controinteressato, e l’avv. dello Stato G. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Rettore dell’Università del Salento, con il quale, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 961/2016 – con la quale sono stati annullati gli atti della procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore Universitario di 1^ fascia settore concorsuale 01/A1 “Fisica Sperimentale delle Interazioni fondamentali” settore scientifico disciplinare FIS/o4 “Fisica nucleare e subnucleare” presso il Dipartimento di Matematica e Fisica – è stato disposto che <<con successivo provvedimento si procederà a nominare la Commissione giudicatrice “in composizione totalmente differente” per il rinnovo della procedura valutativa>> e la delibera del consiglio di amministrazione n. 147/2017 con la quale “si è stabilito, in esecuzione della sentenza sopra citata, di procedere all’annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti impugnati relativi alla procedura valutativa, nonché quelli successivi inerenti la chiamata del vincitore prof. [#OMISSIS#] Martello”, reinquadrando il ricorrente nel ruolo di associato confermato.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Perplessità dell’azione amministrativa; sviamento di potere. 2. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 7 e dell’art. 21 nonies, l. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per vizio della funzione.
Sostiene il ricorrente: che non si comprende quale dovrebbe essere l’attività dell’amministrazione; che sembrerebbe essere stata disposta la rinnovazione dell’intera procedura; che se fosse un provvedimento in autotutela mancherebbero i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies l. 241/1990; che il giudicato riguarda solo i soggetti parte del ricorso; che la sentenza 921/2016 ha previsto il rinnovo della sola valutazione delle pubblicazioni; che il d.r. 181/2016, con cui è stata approvata la proposta di chiamata dell’attuale ricorrente non può ritenersi automaticamente caducato a seguito dell’annullamento disposto con la sentenza 921/2016; che non è stato data la comunicazione di avvio del procedimento.
Il controinteressato, prof Gorini, ha rilevato: che con il ricorso di cui alla sentenza 921/2016, è stato impugnato “ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto della graduatoria da parte del Dipartimento del 19/2/2016 (verbale n. 2 del Consiglio), effettuata ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università del Salento (D.R. n. 65 del 9/6/2014), della delibera del C.d.A. del Salento del 25/2/2016, nei limiti dell’interesse, dell’eventuale contratto di lavoro sottoscritto nelle more”; che pertanto tra gli atti consequenziali rientra anche il successivo decreto di inquadramento; che discrezionale può essere solo la proposta del dipartimento e non anche il decreto di nomina che è un atto meramente consequenziale; che comunque l’annullamento della procedura valutativa ha un effetto caducante su tutti gli atti successivi; che, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 7 l. 241/1990, il ricorrente non ha riferito quale elemento avrebbe offerto all’amministrazione per non annullare l’inquadramento; che l’annullamento di ufficio di un provvedimento illegittimo non richiede una specifica motivazione.
L’Università ha rilevato: che il provvedimento è stato adottato in esecuzione della sentenza 147/2016; che una rivalutazione delle sole pubblicazioni appare complessa; che il prof. Gorini (ricorrente nel precedente ricorso che ha dato luogo alla sentenza 921/2016) ha impugnato tutti gli atti presupposti e consequenziali; che il d.r. 181/2016 è consequenziale rispetto agli atti espressamente impugnati.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
È anzitutto da rilevare che l’Università ha adottato i provvedimenti impugnati in espressa esecuzione della sentenza 921/2016 e che quindi non si tratta di annullamento in autotutela ma di conformazione al giudicato.
È poi da rilevare che con la sentenza 961/2016 si è statuito che “il ricorso deve essere accolto nei sensi fin qui esposti, dovendo per l’effetto la Commissione, in composizione totalmente differente, procedere a rivalutare, in conformità alle richiamate previsioni della lex specialis della procedura, le pubblicazioni del ricorrente e del controinteressato …”.
Sulla base di questa statuizione è pertanto incontestabile che il provvedimento con cui è stato disposto il rinnovo della selezione in esame, deve considerarsi illegittimo laddove l’annullamento della procedura sia volto a ripetere la procedura nei confronti di tutti i partecipanti.
Con la medesima sentenza si è poi ritenuto che la Commissione, in composizione differente, avrebbe dovuto provvedere con riferimento al solo segmento della procedura attinente alla valutazione delle pubblicazioni (del ricorrente e del controinteressato), formulando per queste ultime oltre al punteggio anche la predisposizione di un motivato giudizio analitico.
Non si è, invece, ritenuto, contrariamente a quanto sostiene l’Università, che la Commissione dovesse procedere alla formulazione di criteri o sottopesi, ma si è rilevato che “è vero che la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere … la sufficienza del voto numerico, tuttavia, nel caso in esame, l’amministrazione si era autovincolata, attraverso l’espressa previsione del bando, nel senso della necessità sia del motivato giudizio sia del successivo punteggio”, con la conseguenza che la Commissione, avrebbe dovuto, come detto, valutare solamente le pubblicazioni attribuendo a queste un punteggio e fornendo una motivazione che spiegasse sostanzialmente i motivi che hanno indotto all’attribuzione di quel punteggio.
Infine, per quanto riguarda l’annullamento degli atti “inerenti la chiamata del vincitore prof. [#OMISSIS#] Martello” è da ritenere che l’operato della Commissione vada esente dalle censure avverso lo stesso formulate.
La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto. L’effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti.
Nel caso in esame, sussiste proprio quel rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, in ragione dell’intensità del legame di presupposizione che lega gli atti annullati con la sentenza 921/2016, tale per cui questi ultimi si pongono come presupposto unico della delibera n. 147/2016, da ritenersi quale atto meramente consequenziale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti suindicati.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse, stante la parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 30/03/2017