TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 aprile 2017, n. 4688

Abilitazione scientifica nazionale-Sindacato giudice amministrativo

Data Documento: 2017-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,  il giudice non può mai pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Deve pertanto essere l’amministrazione a riesercitare, nell’ambito della propria discrezionalità, i poteri inerenti la valutazione del candidato alla luce delle chiare determinazioni della sentenza emessa.

Contenuto sentenza

N. 04688/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04586/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 112 comma 5 d.lgs. n. 104/2010 proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’ambito del ricorso numero di registro generale 4586 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Salvatore Faugno, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Paparella C.F. PPRRCR69A28F839D, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PCNPLA69M24A512M, con domicilio eletto presso Giovanni D’Amato in Roma, via Calabria n. 56, ricorso definito con sentenza n. 7997/2016; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Anvur, la Commissione Giudicatrice al Conseguimento dell’A.S.N, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per ottenere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, d.lgs. n. 104/2010 in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza n. 7997/2016 concernente la mancata attribuzione al dr. Salvatore Faugno dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia – Settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria, giudizio negativo reso dalla commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Anvur e della Commissione Giudicatrice al Conseguimento dell’A.S.N;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 112 comma 5 del d.lgs. 104/2010 al fine di chiedere al Collegio chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza n. 7997/2016 concernente la mancata attribuzione al dr. Salvatore Faugno dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia – Settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria.
In particolare, l’Avvocatura Generale dello Stato rappresenta la necessità di ottenere chiarimenti circa l’esecuzione della rivalutazione del candidato, sotto il profilo del ricalcolo degli indicatori per potere eventualmente valutare due pubblicazioni che la precedente commissione non aveva considerato. Le suddette pubblicazioni – secondo l’Avvocatura – si collocherebbero temporalmente nel mese di settembre del 2013 e dunque risulterebbero successive alla pubblicazione del bando ASN 2013 per cui non potrebbero essere valutate da parte della commissione che può valutare solo le opere pubblicate nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto (28 gennaio 2013).
Il ricorrente ha depositato apposita memoria con la quale ha, in primo luogo, chiesto che il ricorso proposto dall’Avvocatura erariale sia dichiarato inammissibile “disvelando finalità perseguibili solo attraverso il vittorioso esperimento di un eventuale giudizio di appello”.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2017 il ricorso è stato spedito in decisione.
Il Collegio ritiene di dovere aderire alla eccezione di inammissibilità sollevata da parte ricorrente nella memoria depositata il 23 dicembre 2016.
Al fine di esplicitare le ragioni di tale decisione occorre ricordare che, in adesione alle tesi difensive del ricorrente, il Collegio ha ritenuto che il ricorso fosse da accogliere “in considerazione degli elementi rappresentati nei motivi aggiunti e emersi a seguito della consultazione da parte del ricorrente dell’aggiornamento deidatabases SCOPUS e WEB OF SCIENCE, da cui risulta fondato il profilo dedotto al paragrafo 4 del ricorso “Erroneità nel calcolo delle mediane bibliometriche afferenti il settore 07/C1”, il quale incide sul giudizio reso in merito al mancato superamento di due delle tre mediane di riferimento, atteso che dall’aggiornamento effettuato delle pubblicazioni del prof. Faugno per il periodo 2003-2013 sono state censite due pubblicazioni (“Experimentaltests on a new harvestingsystem for Burley tobacco” e “Consequence of land use changesinto Energy crops in Campania region”) risalenti all’anno 2013 e che, pur se indicate dall’istante nell’allegato alla domanda, non sono state prese in considerazione da parte della Commissione, in quanto, come detto, il sistema è stato tardivamente aggiornato;
Considerato, infatti, che se la Commissione avesse potuto consultare il sistema dei database aggiornato, avrebbe dovuto valutare diversamente gli indici bibliometrici e attribuire al candidato anche il superamento della mediana di riferimento degli articoli normalizzati (indice A), per cui la valutazione della produzione scientifica secondo la previsione dell’allegato A al D.M. n. 76/2012 (confermata nel verbale n. 1 del 27.3.2014) sarebbe presumibilmente stata positiva sotto i profili sia dell’importanza che dell’impatto e comunque il superamento della mediana avrebbe obbligato la Commissione ad esprimere una motivazione rafforzata in merito agli altri profili da tenere in considerazione in base al D.M. 76/2012;
Considerato altresì che il ricorso risulta fondato anche sotto il profilo della carenza dell’istruttoria e del travisamento dei presupposti poiché non è stato tenuto in considerazione il parere pro veritate che la Commissione ha ritenuto di acquisire per l’acclarata assenza al proprio interno di professionalità specifiche nel settore disciplinare di appartenenza del candidato (Meccanica Agraria) poiché il parere reso da un Collegio di esperti,composto dal prof. [#OMISSIS#] Bodria, dal prof. [#OMISSIS#] Balsari e dal prof. [#OMISSIS#] Peruzzi, è stato di segno positivo in ordine alla coerenza con il settore e al livello di merito delle quindici pubblicazioni del ricorrente che sono state sottoposte alla sua valutazione, elemento questo che è stato disatteso dalla Commissione in modo sostanzialmente carente di motivazione;”.
Il giudizio reso nella sentenza emessa appare sufficientemente chiaro e dettagliato nell’esprimere i vizi da cui è stata ritenuta affetta la valutazione negativa impugnata e pertanto da reiterare ad opera della nuova commissione.
L’amministrazione, nel presente ricorso, sembra adombrare che la sentenza sia viziata poiché avrebbe erroneamente giudicato come da valutare da parte della nuova commissione, ai fini del superamento delle mediane, le pubblicazioni di cui il ricorrente è autore presenti nei databases aggiornati benchè le medesime siano successive all’emanazione del bando.
E’ evidente che tale affermazione costituisce in sostanza un motivo d’appello avverso la sentenza di I grado, che quindi avrebbe dovuto essere gravata nei termini decadenziali.
D’altro canto, invece, se la scelta dell’amministrazione è effettivamente nella direzione dell’ottemperanza alla sentenza n. 7997/2016, il ricorso ex art. 112, comma 5, proposto dall’Avvocatura è ugualmente inammissibile poiché soccorre la disposizione dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 104/2010 per cui “il giudice non può mai pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.”
Dovrà essere pertanto l’amministrazione a riesercitare, nell’ambito della propria discrezionalità, i poteri inerenti alla valutazione del candidato alla luce delle chiare determinazioni della sentenza emessa.
Per le motivazioni testè espresse il ricorso dell’Avvocatura erariale deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate per la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 112, comma 5 d.lgs. 104/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/04/2017