Diritto del ricorrente ad ottenere lo scorrimento della graduatoria ed essere ammesso al corso di laurea con l’eliminazione della situazione di “fuori corso” o “ripetente”, non essendo il ritardo addebitabile allo stesso, bensì alla amministrazione.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15 maggio 2017, n. 1055
Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Scorrimento graduatoria
N. 01055/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Parafioriti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cicirello C.F. CCRSLV87A62I199E, con domicilio eletto presso avv. [#OMISSIS#] Grazia Basile in Catania, via Stellata, 13;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Trombetta, [#OMISSIS#] Saturno Spurio, [#OMISSIS#] Marzullo, [#OMISSIS#] Stracuzzi, [#OMISSIS#] Saccomanno, [#OMISSIS#] Nutile, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza n. 2301/2011 del 23.09.2011, resa da questo Tribunale ( sezione interna 3^).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2301/2011 del 23 settembre 2011, questa Sezione ha riconosciuto il diritto del ricorrente, Sig. Parafioriti [#OMISSIS#], ad ottenere lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2010-2011, indetto dall’Università degli Studi di Messina.
Il ricorrente, infatti, essendosi classificato al posto n. 283 della graduatoria del concorso, sarebbe rientrato tra gli studenti ammessi al corso di laurea con la redistribuzione per scorrimento della graduatoria dei cinque posti riservati agli studenti extracomunitari e rimasti vacanti.
Con la stessa sentenza l’Università resistente è stata condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
A seguito della pubblicazione della sentenza, il ricorrente veniva ammesso con riserva alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Messina nell’ottobre 2011, e veniva iscritto al primo anno del relativo corso di laurea.
Tale primo anno veniva fatto coincidere con l’anno accademico 2010- 2011, ma nei fatti il ricorrente poteva iniziare la frequenza universitaria e gli esami presso l’indicata facoltà solo nell’anno accademico 2011 – 2012, essendo già concluso, al momento dell’immatricolazione, l’anno accademico precedente.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con decreto rettoriale del 05.06.2013 il ricorrente veniva quindi iscritto in via definitiva al 1° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia – aa. 2010/2011.
Nel corso dell’anno accademico 2014/2015, a seguito della partecipazione ad uno dei bandi indetti dall’Università per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli, il ricorrente veniva a sapere che la sua iscrizione per quell’anno accademico risultava essere fuori corso ( ciò che gli precludeva la possibilità di partecipare al concorso per l’attribuzione della borsa di studio ), in quanto il primo anno accademico “ in corso” risultava per lui essere l’anno accademico 2010/2011, anno durante il quale egli non aveva potuto in realtà frequentare la facoltà di Medicina avendo ottenuto l’ammissione con riserva solo ad anno già concluso, nell’ottobre 2011.
Il ricorrente chiedeva all’Università di regolarizzare la sua posizione, in modo che risultasse quale primo anno di iscrizione alla facoltà di Medicina l’anno accademico 2011/2012, anziché il 2010/2011, durante il quale, peraltro, egli era stato iscritto ad altro corso di laurea, e a fronte dell’inerzia dell’Università, notificava in data 11.02.2016 atto di diffida, al fine di ottenere la predetta regolarizzazione.
L’Università di Messina dichiarava di non aderire all’invito da parte del ricorrente alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 132/2014, rappresentando che il ricorrente “ è stato iscritto, in via definitiva, al I anno del Corso in Medicina e Chirurgia anno accademico 2010/2011, in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 2301/11”.
Il ricorrente ha dunque proposto il ricorso in esame al fine di ottenere la dovuta ottemperanza, chiedendo che venga accertato l’obbligo dell’Amministrazione di dare corretta esecuzione alla citata sentenza n. 2301/2011 del 23.09.2011, nel senso che la sua immatricolazione al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Messina debba essere coincidente con l’inizio dell’anno accademico 2011/2012 e non con l’anno accademico precedente; ha inoltre chiesto che, in caso di ulteriore inadempimento, venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.
Il ricorrente ha, infine, proposto domanda di risarcimento del danno.
L’Università di Messina, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di avere correttamente dato esecuzione dalla sentenza.
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato quanto alla domanda di corretta esecuzione del giudicato.
Con la decisione, della cui esecuzione si controverte, è stato riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere lo scorrimento, fino alla sua posizione, della graduatoria per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina relativa all’anno accademico 2010-2011, ma il ritardo con cui è avvenuta l’immatricolazione non è in alcun modo imputabile al Parafioriti, il quale ha dovuto impugnare, nell’ambito del giudizio definito con la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, anche il decreto rettoriale del mese di Aprile 2011, con il quale lo stesso era stato pretermesso nello scorrimento della graduatoria, in favore di alcuni studenti che si erano classificati in graduatoria con un punteggio inferiore rispetto al suo.
Pertanto, l’immatricolazione, che da un punto di vista squisitamente formale è avvenuta correttamente, avrebbe dovuto essere effettuata in modo tale che il ritardo effettivo di un anno, nell’arco del quale il ricorrente non aveva potuto frequentare e dare gli esami ( era addirittura iscritto ad altra facoltà), non incidesse in seguito sulla sua carriera universitaria.
Conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Università resistente di porre in essere gli adempimenti necessari per la regolarizzazione della posizione del ricorrente, con l’eliminazione della situazione di “fuori corso” o “ripetente” attribuita al ricorrente.
A tal fine si assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla data di notifica o di comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato, il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che la domanda è stata genericamente formulata, e comunque la stessa appare collegata ad un avvenimento incerto ( l’assegnazione della borsa di studio per gli anni accademici 2014/15 e 2015/16 ), con riferimento al quale non risulta allegato un benché minimo principio di prova in ordine alla probabilità che il ricorrente potesse conseguire effettivamente il beneficio.
In conclusione il ricorso va accolto in parte.
Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’intimata Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare al giudicato nascente dalla sentenza indicata in epigrafe.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla data di notifica o di comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’Università resistente al pagamento, in favore del ricorrente, degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Leggio, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 15/05/2017