La normativa nazionale in materia di ISEE stabilisce che ogni persona possa appartenere ad un solo nucleo familiare e che si debba fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della dichiarazione. Il coniuge con diversa residenza viene però considerato come facente parte del nucleo familiare del dichiarante, anche se in altro stato di famiglia; pertanto, la situazione di due coniugi con una diversa residenza è equiparata a quella di due coniugi con la medesima residenza, al chiaro scopo di evitare facili elusioni con l’introduzione di una diversa residenza.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 15 maggio 2017, n. 602
Studenti-Riduzione tasse
N. 00602/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2016, proposto da:
Miryam [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Borra, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via di [#OMISSIS#], 35;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 71989 del 15.06.2016 (comunicato in data 26.06.2016), con cui l’Università di Torino ha disposto la decadenza dal diritto di beneficiare per l’anno 2013/2014 la riduzione delle tasse universitarie, unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi e all’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al triplo rispetto alla differenza dell’importo della seconda rata rideterminata a seguito di verifica e di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, iscritta all’Università di Torino, ha ottenuto per l’anno accademico 2013/14 una riduzione delle tasse universitarie, sulla base dell’autocertificazione dei redditi, nella quale ha dichiarato solo il reddito della madre, Sig. ra [#OMISSIS#] Dagna, residente con la stessa ricorrente a Torino, in Via Pollenza n. 52.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, riceveva il provvedimento in oggetto, con cui si disponeva la decadenza dal diritto di beneficiare per l’anno 2013/2014 della riduzione delle tasse universitarie unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al triplo rispetto alla differenza dell’importo della seconda rata rideterminata a seguito di verifica, quantificata in € 1.156,21.
Infatti secondo l’Università la ricorrente avrebbe omesso di denunciare il reddito del sig. De Leon, marito della madre, in quanto il nucleo familiare risulterebbe, sulla base dei dati fiscali dell’Agenzia delle Entrate, composto da tre persone, non da due, come invece dichiarato dalla ricorrente.
Avverso il provvedimento in epigrafe, sono stati articolati i seguenti motivi:
1) violazione della L. 241/90, della L. 104/1992, eccesso di potere: il provvedimento non esplica le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione di calcolare in modo differente il reddito;
2) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non sono state indicate le ragioni per le quali il reddito è stato ricalcolato in € 25.945,69;
3) violazione di legge ed eccesso di potere, violazione del regolamento per la riduzione della contribuzione per l’anno 2013/2014: nel calcolo del reddito di riferimento è stato illegittimamente incluso quello del Sig. De Leon, marito della madre, ma non legato ad alcun rapporto di parentela e affinità con la ricorrente;
4) violazione di legge, eccesso di potere, mancata valutazione dell’esimente della buona fede anche alla luce della oggettiva difficoltà interpretativa della normativa di riferimento: la decadenza del diritto alla riduzione delle tasse anche per il futuro e l’irrogazione della sanzione presuppongono il dolo, che nel caso in esame, non è stato accertato.
Si è costituita in giudizio l’Università, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 322 del 15.9.2016, la domanda cautelare veniva accolta in parte, sospendendo il provvedimento limitatamente alla parte relativa alla irrogazione della sanzione amministrativa pari a € 1.156,21, mentre veniva respinta per il resto, ritenendo che il provvedimento fosse legittimo nella parte in cui dispone la perdita del diritto di beneficiare della riduzione delle tasse universitarie, nonché l’obbligo di versare il conguaglio, in quanto il reddito del marito della madre, facente parte del nucleo familiare della ricorrente ai fini dell’ISEE, doveva essere indicato nella dichiarazione e considerato al fine della determinazione delle tasse universitarie.
All’udienza del 20 novembre 2014, il ricorso veniva trattenuto in decisione al Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso il provvedimento a firma del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università di Torino, del 25.1.2010, con cui, è stata disposta la decadenza della ricorrente dal diritto di beneficiare per l’anno 2013/2014 della riduzione delle tasse universitarie unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi ed è stata applicata una sanzione amministrativa pari al triplo rispetto alla differenza dell’importo della seconda rata rideterminata a seguito di verifica.
La decadenza dal diritto a beneficiare per l’anno 2013/2014 delle riduzione delle tasse e la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi, sono la conseguenza derivante dalla infedele dichiarazione, per cui, a differenza della sanzione, non presuppongono l’accertamento dell’elemento soggettivo.
2) Il provvedimento gravato contiene due distinte statuizioni: la decadenza dal diritto di beneficiare per l’anno 2013/2014 della riduzione delle tasse universitarie unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi, nonché l’irrogazione della sanzione di € 1.156,21 pari al triplo rispetto alla differenza tra l’importo della seconda rata rideterminata a seguito della verifica e quella dovuta in base ai dati autocertificati.
Si evince dalla ricostruzione in fatto che il provvedimento è stato adottato a seguito degli accertamenti sulla situazione reddituale della ricorrente, effettuati ai sensi dell’art 10 D. lgs. 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, che conferisce alle Università la facoltà di controllare la veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
Da tale verifica “incrociata” è emerso che la ricorrente ha dichiarato che il proprio nucleo familiare fosse composto solo da due persone, lei e la madre, mentre secondo l’Università doveva essere incluso anche il marito della madre.
Sono stati articolati nel ricorso quattro motivi, di cui i primi tre avverso il provvedimento di rideterminazione del reddito, mentre il quarto avverso la sanzione.
3) Rispetto al provvedimento di decadenza dal diritto di beneficiare per l’anno 2013/2014 della riduzione delle tasse universitarie, la ricorrente lamenta nei primi due motivi, il difetto di motivazione, in quanto dagli atti non sarebbe possibile dedurre le ragioni del provvedimento.
Il motivo non è fondato.
La motivazione si rinviene sia nella comunicazione di avvio del procedimento, sia nel provvedimento finale, da cui si comprende che la contestazione dell’Università attiene alla mancata indicazione del coniuge della madre e conseguentemente al mancato cumulo del reddito di questi nei dati rilevanti per l’inserimento nelle fasce contributive ai fini del calcolo delle tasse universitarie dovute.
4) Nel terzo motivo la ricorrente censura la scelta dell’Università di considerare anche la situazione patrimoniale e reddituale del marito della madre.
L’art 5 del “Regolamento per la riduzione della contribuzione a.a. 2013/2014” dell’Università ha previsto che i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia. Se i coniugi hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone, faranno comunque parte del medesimo nucleo ma non a sé stante, bensì identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare.
Il regolamento recepisce la disciplina contenuta nell’art 1 bis del DPCM n. 221/1999, in base alla quale i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.
La normativa nazionale in materia di ISEE stabilisce che ogni persona possa appartenere ad un solo nucleo familiare e che si debba fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della dichiarazione. Il coniuge con diversa residenza viene però considerato come facente parte del nucleo familiare del dichiarante, anche se in altro stato di famiglia.
Pertanto la situazione di due coniugi con una diversa residenza è equiparata a quella di due coniugi con la medesima residenza, al chiaro scopo di evitare facili elusioni, con l’introduzione di una diversa residenza.
Nel caso in esame lo stato di famiglia non è stato indicato, come richiesto dalle disposizioni sopra riportate, che appunto esigono che venga indicato anche il legame di coniugio di uno dei genitori.
Nella caso della Sig. ra [#OMISSIS#] ricorre proprio l’ipotesi in cui i due coniugi hanno due differenti residenze e due diversi stati di famiglia, tuttavia, dovendo prendere in considerazione lo stato di famiglia indicato nella dichiarazione dall’interessata, si doveva considerare facenti parte del nucleo familiare non solo la madre, ma il coniuge di questa, non versando in una situazione di separazione e di divorzio.
La ricorrente si limita a censurare il provvedimento sull’assunto che in base alla normativa ISEE non si devono considerare i redditi dei soggetti non legati da rapporto di coniugio o affinità, lamentando la violazione del Regolamento universitario in materia, che tuttavia non è stato impugnato.
Invero è stato proprio applicando il Regolamento universitario e la normativa ISEE che l’Amministrazione è giunta a questa determinazione, poiché ha ritenuto che il reddito del marito della madre dovesse essere conteggiato, in quanto coniuge della persona che fa parte del nucleo familiare della richiedente.
La ratio delle disposizioni è differente rispetto a quello dei doveri di mantenimento del codice civile: il sistema di valutazione ISEE è finalizzato a determinare la situazione patrimoniale ed economica di coloro che fanno parte del medesimo nucleo familiare, il cui reddito viene preso come riferimento, con l’estensione prevista per il coniuge di un genitore.
3) Quanto alla sanzione pecuniaria, come già osservato in sede cautelare, la censura è meritevole di accoglimento.
Infatti la sanzione è stata applicata senza alcun accertamento sull’elemento soggettivo, richiesto nell’ipotesi di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art 3 della L. 24.11.1981, n. 689, secondo cui “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa” (cfr, in senso analogo, sentenza TAR Piemonte, sez. I, 25 luglio 2009, n. 2081)”.
L’irrogazione della sanzione presupponeva quindi una valutazione della complessa situazione di fatto, al fine di accertare se sussisteva una responsabilità a titolo di dolo o di colpa, nel comportamento dell’interessata, circa la mancata indicazione del marito della madre nel nucleo familiare. In proposito non si può escludere la buona fede della ricorrente nel ritenere che non dovesse tenersi conto del reddito del marito della madre, trattandosi di soggetto non tenuto ad obblighi di mantenimento in proprio favore.
4) In conclusione il ricorso è da accogliere nei limiti di cui in motivazione e va quindi annullato il provvedimento impugnato, nella parte in cui applica la sanzione.
Si deve invece respingere per il resto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per effetto annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’irrogazione della sanzione di € 1.156,21.
Lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 15/05/2017