La valutazione tendente a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato è una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della commissione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 16/ luglio 2015 n. 3561).
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11 aprile 2017, n. 781
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Valutazione pubblicazioni-Discrezionalità tecnica
N. 00781/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giudice, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Floreno, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Comm.Ne Giudicatrice Nominata con Dr dell’Università degli Studi di Catania, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caliò, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Barone in Catania, via V. [#OMISSIS#], 23;
Marina [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Baggio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Castagnino Berlinghieri, Stella Falzone, [#OMISSIS#] Ismaelli, Serena Massa, Santo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Panvini, [#OMISSIS#] Pautasso, [#OMISSIS#] Sole, [#OMISSIS#] Villicich, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mariamaddalena Melfi, [#OMISSIS#] Bodon non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania 20 aprile 2016 n. 1329 prot. n. 45101, di approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di II fascia per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia, settore scientifico disciplinare L-ANT/07 Archeologia classica, indetta con D.R. Università degli Studi di Catania n. 3219 del 25 settembre 2015;
– di tutti i verbali redatti dalla Commissione di concorso;
– della relazione finale dei lavori svolti dalla Commissione del 5 aprile 2016, prot. n. 38756;
– della deliberazione Dipartimento di Scienze umanistiche del 27.4.2016;
– del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania n. 6 del 28 aprile 2016;
– del provvedimento di presa di servizio del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caliò e di ogni altro atto presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caliò;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto del Rettore dell’Università degli studi di Catania n. 3219 del 25 settembre 2015 è stata indetta una procedura di selezione per la chiamata, tra gli altri, di un professore di seconda fascia con riferimento al settore concorsuale: 10/A1 ARCHEOLOGIA, struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze umanistiche;
Settore scientifico disciplinare: L-ANT/07 Archeologia classica (profilo).
La procedura, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, è stata riservata alla chiamata di coloro che, in possesso del titolo abilitativo conseguito su base nazionale, nell’ultimo triennio non avevano prestato servizio o non erano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Ateneo.
L’art. 6 del bando ha fissato le «modalità di svolgimento della selezione» e, tra le altre cose, ha previsto che «la Commissione, [doveva] operare secondo quanto previsto nel titolo III del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)”, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, … all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati…» (cfr. art. 6, D.R. Università degli studi di Catania n. 3219 del 25 settembre 2015).
Il medesimo bando ha previsto che la valutazione sarebbe dovuta avvenire «sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione…stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del precitato regolamento» d’Ateneo, approvato con approvato con D.R. Università degli studi di Catania n. 417 del 7 febbraio 2014.
Alla procedura di selezione hanno preso parte 23 candidati, tra cui l’attuale ricorrente.
La Commissione giudicatrice è stata nominata con D.R. Università degli Studi di Catania n. 4500 del 9 dicembre 2015, ed è stata così composta: prof.ssa [#OMISSIS#] Pontrandolfo, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno; prof. [#OMISSIS#] Lippolis, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; prof.ssa Sara [#OMISSIS#], ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara.
La Commissione ha espletato i lavori nelle sedute del 28 gennaio 2016, 24 febbraio 2016, 30 marzo 2016, 31 marzo 2016, 1 aprile 2016, 2 aprile 2016 e 5 aprile 2016.
All’esito della procedura di valutazione, la Commissione ha individuato il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caliò, attuale controinteressato, quale candidato destinatario della eventuale chiamata da parte dell’Università degli Studi di Catania.
Con l’impugnato D.R. 20 aprile 2016 n. 1329 sono stati approvati gli atti concorsuali.
Successivamente, con deliberazione del 27.04.2016 il dipartimento di Scienze umanistiche ha proposto la chiamata, in corso di anno accademico, del dott. Caliò a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/A1, settore scientifico-disciplinare L-ANT/ 07.
Il giorno successivo, con verbale n. 6, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Catania ha approvato la chiamata del prof. Caliò.
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tutti gli atti citati, e alla pubblica udienza del 06.04.2017 la causa è stata posta in decisione.
1) Il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene l’illegittimità della procedura di selezione per essere stata espletata in assenza di uno dei candidati (Bodon [#OMISSIS#]) che avevano presentato domanda di partecipazione, senza verificare se il dr. Bodon avesse ricevuto la convocazione per la seduta del 29 marzo 2016 e per quale ragione non si fosse regolarmente presentato, è infondato, sia perché è la stessa ricorrente che avrebbe dovuto dimostrare che il candidato assente non era stato regolarmente convocato, sia perché avrebbe dovuto dimostrare in quale modo tale circostanza avesse influito sull’esito della valutazione, e sia per la circostanza dirimente che il candidato assente è stato regolarmente convocato con raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza, non essendo stata ritirata.
2) Con il secondo motivo, la ricorrente afferma “l’illegittimità della procedura per la mancata specificazione dei criteri di valutazione dei candidati e per la mancata predisposizione di un sistema di ‘pesatura’ dei titoli e dei lavori presentati dai candidati”, perché, in particolare, “è, infatti, mancato un sistema di attribuzione dei punteggi a ciascuna voce di valutazione dei concorrenti (attività didattica, ricerca scientifica, pubblicazioni ecc.) in grado di assicurare intellegibilità e non arbitrarietà delle scelte della Commissione”, la quale “avrebbe dovuto pre-determinare e specificare i criteri di attribuzione dei punteggi (minimi e massimi) assegnabili a ciascuna voce oggetto di valutazione rispetto a ciascun candidato (attività didattica, ricerca scientifica, pubblicazioni ecc.) e non limitarsi a copiare gli standard qualitativi ivi indicati”.
In realtà, l’impostazione del ricorrente, secondo la quale la commissione avrebbe dovuto attribuire dei punteggi utili a quantificare la valutazione dei vari elementi racchiusi nella voce relativa all’attività didattica dei vari candidati, è priva di fondamento, perché da nessuna disposizione del regolamento dell’Università recante la disciplina delle selezioni concorsuali dei docenti di prima e seconda fascia, adottato – sulla base della previsione dell’art. 24, comma 1, della L. 240/2010 – con D.R. n. 13733 del 07.02.2014, è possibile desumere un simile obbligo.
Come pure dal regolamento non emerge neppure un obbligo per la commissione di esprimere un giudizio specifico su ogni singola voce su cui è previsto che si pronunci (attività didattica, attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche), perché, da una parte, gli artt. 3 e 4 del regolamento si limitano, a prevedere: per la valutazione dell’attività didattica, l’obbligo di considerare “l’entità, la continuità e la qualità della attività”, per l’attività di ricerca “gli aspetti” da tener presente nel valutare “gli standard qualitativi”, e per le pubblicazioni scientifiche i tipi di pubblicazioni e di testi astrattamente valutabili, e i “criteri” sulla base dei quali valutare “le singole pubblicazioni scientifiche”.
Dall’altra, il successivo art. 12, relativo alle “modalità di svolgimento della procedura selettiva”, si limita a disporre che “la commissione…seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto; ciò, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati…. La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all’esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell’eventuale chiamata”.
In sostanza, dalle citate disposizioni emerge che il risultato finale è frutto di una “valutazione comparativa” complessiva tra i candidati, “effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati”, incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, e a maggior ragione con la formulazione di una graduatoria, perché il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando (cfr. Cons. St., sez. VI, 14/11/2011 n. 6008).
Cosicché anche eventuali valutazioni non eccellenti di singoli aspetti del curriculum del candidato possono essere superati e assorbiti dal giudizio complessivo sulla sua esperienza e suoi titoli.
E pertanto, il motivo di ricorso esaminato va ritenuto infondato.
3) Con il terzo motivo, viene affermata la violazione dell’art. 6 del bando della procedura de qua, e degli artt. 3-6 del citato regolamento, perché sarebbe stata violata la normativa sulle declaratorie dei settori scientifico disciplinari e, conseguentemente, sarebbe stato dichiarato vincitore della procedura un soggetto che non ha la qualificazione necessaria alla stregua delle declaratorie concorsuali, perché la procedura aveva a oggetto la selezione di un professore di II fascia per il settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA, Settore scientifico disciplinare L-ANT/07 – Archeologia classica, ma all’esito della procedura è stato individuato quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata l’odierno controinteressato, dott. Caliò, parte dei titoli e dei lavori presentati dal quale “non sono attinenti con il settore di interesse”, perché “oltre la metà dei dodici lavori presentati dal dott. Caliò è afferente al SSD L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA e non al SSD L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA oggetto della procedura comparativa”. E “tali lavori, quindi, non avrebbero dovuto essere considerati ai fini della procedura de qua, con ogni comprensibile conseguenza sull’esito della medesima”.
In proposito il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal tradizionale orientamento secondo cui la valutazione tendente a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato è una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della commissione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 16/07/2015 n. 3561). Ed è ovvio, del resto, che siffatte considerazione non possano non valere anche per il giudizio relativo alla congruenza di una pubblicazione sul settore disciplinare di riferimento.
E d’altra parte, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare in che modo l’erronea valutazione di quelle pubblicazioni potesse incidere sul giudizio finale. Anche perché, sebbene “ogni singola pubblicazione” debba comunque essere valutata, resta il fatto che anche per tale aspetto dell’esperienza del candidato il giudizio finale è frutto di una valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni presentate, e non di una sommatoria dei giudizi (e tantomeno di eventuali punteggi) espressi sulle singole pubblicazioni (cfr. Cons. St., sez. VI, 11/09/2003 n. 5095 per la precisazione che ciò che si richiede è “la complessiva valutazione dei titoli e dell’attività scientifica dei candidati, senza che ciò implichi un’analitica disamina di tutte le pubblicazioni presentate”; cfr. anche Cons. St., sez. VI, 26/01/2015 n. 317: “è necessario e sufficiente che tutti i titoli e le pubblicazioni siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati, dato che il giudizio settoriale sulle pubblicazioni e sui titoli entra nel più completo esame dei candidati, esso sì da condurre in via comparativa: non sono, quindi, le pubblicazioni e i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo del concorrente, alla luce e attraverso la considerazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati”).
4) Con l’ultimo motivo di ricorso, viene fatta valere l’illegittimità delle operazioni concorsuali per difetto di motivazione, perché “la Commissione non ha predeterminato criteri di valutazione idonei a consentire l’esame obiettivo dei titoli dei candidati e, quindi, a motivare la scelta adottata”, per cui “l’intero lavoro della commissione si è risolto in una gran parte meramente descrittiva dei lavori dei candidati e, poi, nell’assiomatico giudizio che il dott. Caliò sarebbe migliore degli altri”, nonché “per i vizi di composizione della commissione giudicatrice”, di cui la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza solo a seguito della pubblicazione del curriculum del prof. Caliò sul sito dell’Università “una volta che è stato chiamato e ha preso servizio”, e dovuti al fatto che “la maggior parte delle pubblicazioni del Caliò sono state redatte in collaborazione o, comunque, sotto la visione del prof. Lippolis, membro della Commissione”.
Per quanto riguarda la mancata predeterminazione di criteri di valutazione idonei a consentire l’esame obiettivo dei titoli dei candidati, si rinvia a quanto sopra precisato, aggiungendosi che nell’allegato 1 al verbale 8 la commissione ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati e all’individuazione del candidato destinatario dell’eventuale chiamata, dando atto che “la Commissione confronta innanzitutto i giudizi individuali e collegiali sull’attività scientifica, sui lavori inviati per la selezione, sull’esperienza didattica” dei candidati, compresi la ricorrente e il controinteressato, “come espressi negli allegati dei rispettivi verbali”, dando sì atto che (anche) i candidati Caliò e Giudice “sono maturi dal punto di vista scientifico-didattico per ricoprire la posizione di professore associato, essendo peraltro in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, ma precisando che “si evince, inoltre, chiaramente che il candidato CALIÒ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’esperienza didattica maturata, per la qualità e la quantità della produzione scientifica complessiva, per l’impegno scientifico e organizzativo nei progetti e nelle attività di ricerca condotte e per la valutazione espressa sulle pubblicazioni inviate, raggiunge un livello di eccellenza, prevalendo sugli altri candidati che hanno ottenuto giudizi buoni ma inferiori”, e in particolare rispetto ad alcuni candidati specificamente indicati (tra cui non figura la ricorrente), mentre “per ciò che concerne la prova didattica, il confronto dei giudizi individuali e collegiali della commissione, come riportato negli allegati dei rispettivi verbali, mostra la netta prevalenza dell’ottima prova del candidato CALIÒ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] su quelle degli altri candidati che hanno svolto la prova didattica” (compresa la ricorrente).
In conclusione, emerge che il risultato finale è stato la sintesi e riconduzione a unità di una serie di giudizi e valutazioni su una pluralità di parametri, che non possono essere tra loro parcellizzati, o usati come fattori da sommare tra loro. E nella applicazione concreta di ognuno di tali parametri, caratterizzata da adeguata e specifica motivazione, il Collegio non ravvisa elementi di irragionevolezza o illogicità, dimodoché le valutazioni espresse risultano essere legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa attribuita dalla legge all’Amministrazione, e perciò non sindacabile da questo Giudice.
E d’altra parte, nell’allegato 4 al verbale 4 nel giudizio collegiale relativo alla prova del prof. Caliò si trova precisato che “emerge l’ottima e approfondita conoscenza del tema e del dibattito critico, piena adeguatezza degli strumenti utilizzati e grande rigore metodologico, ottima capacità critica e discussione approfondita delle problematiche, grande chiarezza espositiva ed efficacia didattica”, per cui la prova viene considerata “complessivamente eccellente”; mentre dal giudizio collegiale relativo alla prova didattica della ricorrente, riportato nell’allegato 4 al verbale 6, risulta invece che “emerge una discreta conoscenza dell’argomento, e si [#OMISSIS#] nella bibliografia e nel dibattito critico principale. Adeguati gli strumenti ermeneutici e la metodologia utilizzata; sufficiente la capacità critica e apprezzabile la chiarezza e le capacità espositive e didattiche”; per cui la prova viene ritenuta complessivamente (soltanto) “buona”.
Per quanto riguarda infine il fatto che “la maggior parte delle pubblicazioni del Caliò sono state redatte in collaborazione o, comunque, sotto la visione del prof. Lippolis”, il curriculum su 142 titoli presentati dal prof. Caliò nel curriculum solo 2 sono a firma congiunta ma separata con il prof. Lippolis, mentre alcune pubblicazioni sono a firma del prof. Caliò ma raccolte in volumi curati tra gli altri dal prof. Lippolis.
In effetti, si tratta di un fenomeno assolutamente ordinario nella vita accademica e nella comunità scientifica, per cui i rapporti di collaborazione accademica, anche ove consistano in pubblicazioni scientifiche di cui risultino coautori il candidato-allievo e il componente la commissione, non sono sufficienti a radicare e rendere cogente l’obbligo di astensione. Infatti, perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, reputandosi a tal fine rilevante e decisiva (solo) la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 30/07/2013 n. 4015).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese tra ricorrente e controinteressato seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre nei confronti dell’Amministrazione possono essere compensate, anche in considerazione della modesta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del controinteressato, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori.
Spese compensate tra ricorrente e Università.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 11/04/2017