Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1857
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
N. 01857/2017REG.PROV.COLL.
N. 05999/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5999 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Civale, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Lieto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Murano in Roma, via [#OMISSIS#] I, 10;
contro
l’Universita’ degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi Storici, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Addante [#OMISSIS#], Cattaneo Angelo [#OMISSIS#], Dattero [#OMISSIS#], Fattori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Foresta [#OMISSIS#],
Gardi [#OMISSIS#], Guasti [#OMISSIS#]’, Giannini Massimo, Iannuzzi [#OMISSIS#], Marcocci [#OMISSIS#],
Pederzani [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Raviola Blythe [#OMISSIS#], Mola’ [#OMISSIS#], tutti non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia -sezione III, n. 1186/2016, resa tra le parti, concernente concorso per professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A2 -Storia moderna – settore scientifico disciplinare m-st0/02;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi Storici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 30 marzo 2017 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Di Lieto per l’appellante e [#OMISSIS#] Colelli dell’Avvocatura generale dello Stato per l’Università degli studi di Milano;
FATTO e DIRITTO
considerato che con nota in data 23 marzo 2017 il difensore dell’appellante, premesso che la nuova Commissione che il Rettore dell’Università degli studi di Milano aveva nominato con decreto n. 6000 del 15 dicembre 2015, in seguito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ha graduato al primo posto l’appellante e che il Rettore, con decreto n. 503 del 6 febbraio 2017, “accertata la regolarità formale degli atti della procedura selettiva”, ha “dichiarato vincitore della procedura selettiva” il dott. Civale;
e premesso inoltre che l’appellante il quale, in data 1° marzo 2017, ha preso servizio presso il Dipartimento di studi storici dell’Università degli studi di Milano come professore associato, ha dichiarato, convenendo in ciò anche con l’Università appellata, che nel corso del giudizio di appello è venuto meno l’interesse al ricorso di primo grado avendo, il prof. Civale, conseguito il “bene della vita” che ha costituito il motivo per il quale aveva gravato gli atti impugnati col ricorso di primo grado, per cui è venuto meno l’interesse a vedere annullati i provvedimenti impugnati in origine; e che tale sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato comporta la dichiarazione di improcedibilità, non soltanto dell’appello ma anche del ricorso originariamente proposto dinanzi al Tar, e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7861; Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2016, n. 1184);
che le peculiarità della fattispecie e le sopravvenienze provvedimentali giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e dichiara altresì l’improcedibilità del ricorso di primo grado annullando senza rinvio la sentenza appellata.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/04/2017