In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la disciplina applicabile, ai fini dell’equipollenza di titoli di studio e professionali stranieri per l’ammissione ad essa, è solo quella di cui all’art. 38, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e resta tale grazie al suo specifico richiamo contenuto nell’art. 2, comma 1, del d.p.r. 30 luglio 2009, n. 189, che ha dato attuazione all’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148, sulla ratifica e sulla esecuzione della Convenzione di Lisbona, relativa al riconoscimento dei titoli di studio d’insegnamento superiore nella Regione europea.
Dall’analisi di detta disposizione si desume, in particolare, che il procedimento di ‘riconoscimento’ dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l’equipollenza; pertanto, l’effetto giuridico di quest’ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all’interno dell’ordinamento italiano, bensì d’imporne alla p.a. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell’ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l’enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1764
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Valutazione titoli-Equipollenza di titoli di studio e professionali stranieri
N. 01764/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 1176/2017 RG, proposto dalla signora Madgala Tesauro, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Leone,
contro
l’Università degli studi di Trieste, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e
nei confronti di
Della signora [#OMISSIS#] Peresan, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Conti, con domicilio eletto in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 18, presso il dott. [#OMISSIS#],
per la riforma
della sentenza del TAR Friuli – Venezia [#OMISSIS#], sez. I, n. 21/2017, resa tra le parti ed inerente all’approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria in esito alla selezione pubblica relativa all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, sett. conc. 04/A4 Geofisica (sett. scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della terra solida), presso il Dipartimento di matematica e geoscienze;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 23 marzo 2017 il Cons. Silvestro [#OMISSIS#] Russo e uditi altresì, per le parti, l’avvocato Giovanni Leone, l’avvocato [#OMISSIS#] Conti e l’avvocato dello Stato Basilica;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto che:
– con decreto n. 307 del 27 maggio 2016, il Rettore dell’Università degli studi di Trieste ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di complessivi undici ricercatori a tempo determinato (con regime a tempo pieno) ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b) della l. 30 dicembre 2010, n. 340, tra i quali un posto per il settore concors. 04/A4 Geofisica (settore scientifico disciplinare GEO/10, geofisica della terra solida) nel Dipartimento di matematica e geoscienze;
– l’art. 2 del decreto n. 607/2016 ha previsto, qual requisito di partecipazione, «il possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente», precisando altresì che « i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione» alla relativa procedura (14 luglio 2016);
– a tal selezione ha inteso partecipare, tra gli altri candidati, pure la dott.ssa [#OMISSIS#] Tesauro, munita di vari titoli scientifici e dell’abilitazione nazionale per professore di II fascia nel 2014, nonché del PhD quadriennale (2005/2009) conseguito presso l’Università Vrije di Amsterdam (Regno dei Paesi Bassi);
– per tal ultimo titolo, ai fini dell’equiparazione di esso con quello di Dottore di ricerca italiano, l’8 luglio 2016 la dott. Tesauro ne ha chiesto al MIUR il riconoscimento, ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ottenendo poi dall’Università di Trieste, con decreto rettoriale n. 668 del 10 agosto 2016, la sua ammissione con riserva a detta procedura, disposta avuto riguardo alla sentenza del TAR Friuli – Venezia [#OMISSIS#] n. 625 del 4 dicembre 2014;
– con decreto del 7 settembre 2016, il MIUR ha dichiarato equipollente il titolo della dott.ssa Tesauro a quello di Dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano;
– in esito alla procedura selettiva de qua, la dott.ssa Tesauro si è collocata al primo posto in graduatoria con punti 159, mentre seconda graduata è risultata la dott.ssa [#OMISSIS#] Peresan con punti 140, sicché, con decreto n. 668 del 10 ottobre 2016, il Rettore ha sciolto in senso favorevole la predetta riserva e, con il successivo decreto n. 671 di pari data, ha approvato gli atti concorsuali e ne ha nominato vincitrice la stessa dott.ssa Tesauro;
Rilevato altresì che:
– avverso tali decreti e gli atti connessi la dott.ssa Peresan ha proposto innanzi al TAR Friuli –VG il ricorso n. 477/2016 RG, deducendo:
a) – l’illegittimità dell’atto di ammissione della dott.ssa Tesauro, per difetto del relativo titolo di studio alla data prevista dal bando, poiché il riconoscimento del di lei PhD non avrebbe ‘effetti sananti’, avendo piuttosto efficacia costitutiva;
b) – la mancanza d’ogni equivalenza ex art. 38 del Dlg 30 marzo 2001, n. 165, sui vari titoli di servizio reso all’estero dalla dott.ssa Tesauro;
c) – la non valutabilità del possesso del suo titolo di assistente scientifico presso l’ETH di Zurigo (poiché conseguito prima del dottorato di ricerca), del post-dottorato (avente una durata inferiore a tre anni) presso l’Università di Utrecht, e dell’attività svolta al GFZ di Postdam nella Repubblica federale tedesca (che non sarebbe assimilabile ad un Ateneo);
– con la sentenza n. 21 del 16 gennaio 2017, l’adito TAR, assorbendo ogni altra questione, ha accolto il ricorso della dott.ssa Peresan, sotto il profilo del mancato possesso del requisito di ammissione in capo alla dott.ssa Tesauro, ritenendo che il decreto di equipollenza dovrebbe precedere la scadenza del termine per presentare le domande di partecipazione), con conseguente annullamento di tal ammissione e, in via derivata, dei vari atti successivi;
– propone appello quindi la dott.ssa Tesauro con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza, laddove non ha tenuto conto della disciplina specifica per i pubblici concorsi di cui all’art. 38 del Dlg 165/2001, nonché all’art. 6 del DPR 30 luglio 2009, n. 189 (relativo all’art. 5 della l. 11 luglio 2002, n. 148, sull’esecuzione della convenzione internazionale sul riconoscimento dei titoli di studio accademici), tant’è che rettamente l’Università intimata l’ha ammessa con riserva per non incorrere in un effetto discriminatorio e che il CIMEA, organismo riconosciuto dal MIUR ai sensi del § IX.2) della convenzione quale soggetto nazionale con compiti di informazione in materia, ha concluso nel medesimo senso, con la conseguenza che si è anche fonrmato un legittimo affidamento al riguardo;
– resiste in giudizio la dott. Peresan, che replica alla tesi dell’appellante, concludendo per il rigetto del ricorso, e ripropone i motivi assorbiti in primo grado;
Considerato in diritto che:
– poiché la selezione per cui è causa è volta a reclutare ricercatori a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. b) della l. 340/2010, la disciplina applicabile, ai fini dell’equipollenza di titoli di studio e professionali stranieri per l’ammissione ad essa, è solo quella di cui all’art. 38, c. 3, del D.lg 165/2001 e resta tale grazie al suo specifico richiamo contenuto nell’art. 2, c. 1, del d.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, che ha dato attuazione all’art. 5 della l. 11 luglio 2002, n. 148, sulla ratifica e sulla esecuzione della Convenzione di Lisbona, sul riconoscimento dei titoli di studio d’insegnamento superiore nella Regione europea;
– da tali disposizione, si desume che il procedimento di ‘riconoscimento’ dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l’equipollenza;
– pertanto, l’effetto giuridico di quest’ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, come pare intendere il TAR citando una risalente giurisprudenza, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all’interno dell’ordinamento italiano, bensì d’imporne alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell’ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l’enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento;
– non rileva il fatto che l’appellante (titolare di un PhD quadriennale conseguito a suo tempo in un’Università dei Paesi Bassi) non si sia avvalsa di quanto previsto dall’art. 38 del Dlg 165/2001 e abbia preferito adoperare la procedura di riconoscimento del suo titolo ex art. 74 del DPR 382/1980, poiché tal riconoscimento resta pur sempre una facoltà per l’interessato e, una volta disposto in sede amministrativa, ha efficacia erga omnes e si sostanzia, similmente a quanto previsto dall’art. 38 del Dlg 165/2001, nell’accertamento d’uno stato già costituito in capo al titolare fin dal conseguimento in illo tempore, che dichiara tal evento e ne dà certezza legale con efficacia ex tunc, da quando esso s’è prodotto;
– dunque, nel caso in esame, il PhD posseduto dall’odierna appellante non è stato ‘convertito’ in un dottorato di ricerca nazionale, ma mantiene la sua essenza, come a suo tempo costituita, anche nell’ordinamento della Repubblica italiana attraverso il dichiarato riconoscimento anche per quanto attiene al concorso in esame;
– d’altra parte, risulta legittima, ai sensi dell’art. 6 del DPR 189/2009, l’ammissione con riserva della dott.ssa Tesauro, disposta dall’Ateneo nel corso della procedura di riconoscimento, avendo siffatto riconoscimento rettamente dichiarato il titolo da lei posseduto equipollente ex tunc;
– poiché legittimamente l’interessata ha ottenuto il riconoscimento della equipollenza del suo titolo, non rilevano le questioni riguardanti la sussistenza di un affidamento incolpevole dell’appellante sulla portata del decreto ministeriale (peraltro non impugnato dalla dott.ssa Peresan);
– infatti, esso ha considerato la l. 148/2002 ed il DPR 189/2009, tenendo conto del ‘riconoscimento’ del titolo, di per sé avente effetti ex tunc;
– risultano del tutto logiche le previsioni per cui il candidato al concorso può ottenere nel corso del relativo procedimento il ‘riconoscimento’ con effetti ex tunc della equipollenza del titolo conseguito all’estero, poiché solo dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso egli ha un effettivo interesse a chiedere il medesimo riconoscimento;
– non è fondata la tesi dell’accertamento costitutivo, cui la dott. Peresan si riferisce per dedurre la necessità d’un riconoscimento del titolo straniero previo rispetto a qualunque vicenda e, in particolare, al concorso de quo, posto che in realtà il riconoscimento stesso, che avviene sulla scorta di tutti i documenti prodotti dall’interessato al riguardo, non è una valutazione discrezionale e, pur quando si possa appalesare complessa, è svolta al più alto livello delle istituzioni universitarie dello Stato (su conforme parere del CUN), le quali, di regola, dialogano con le omologhe istituzioni straniere e non giudicano senza avere una perfetta cognizione sull’oggetto da esaminare;
Considerato altresì che:
– essendo fondato l’appello nei sensi fin qui visti, il conseguente rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado della dott.ssa Peresan impone ora al Collegio d’esaminare gli altri motivi assorbiti dal TAR, riproposti in questa sede;
– va anzitutto precisato che il perimetro del thema decidendum vel probandum è circoscritto dai motivi posti a sostegno del ricorso di prime cure e dalle correlate allegazioni probatorie, sicché si terrà conto solo dei dati espressamente indicati in quella sede (nella specie, pagg. 12/13 del ricorso al TAR);
– tutto ciò premesso, la partecipazione al predetto concorso (art. 2 del bando) è stata riservata a chi avesse fruito di contratti, assegni o borse di studio anche in Atenei stranieri, per almeno tre anni, anche non consecutivi;
– pertanto, con riguardo alla posizione dell’appellante, risulta che:
1) quanto al suo possesso del titolo di assistente scientifico presso l’ETH (Politecnico) di Zurigo, il bando non ha previsto che tale attività dovesse conseguire o precedere il dottorato di ricerca;
2) ragionevolmente l’Amministrazione ha considerato rilevante l’attività da lei svolta al GFZ di Postdam, poiché risulta che l’Istituto – pur essendo un Centro nazionale di diritto pubblico di ricerca teorica ed applicata multidisciplinare sulle geoscienze, di natura non universitaria – svolge attività di combinazione e di collaborazione di vari studiosi e di varie Università [#OMISSIS#] e stranieri su siffatte materie, sicché sotto il profilo funzionale svolge compiti di ricerca, con ampia letteratura prodotta, non inferiori a quelli di un’Università;
3) il post-dottorato svolto presso l’Università di Utrecht è in sé inferiore a tre anni (essendo iniziato nel 2014), ma il bando ha richiesto un triennio complessivo, anche non consecutivo, di servizio con contratti, assegni o borse di studio, in uno o più Atenei in Italia o all’estero, onde il requisito ex art. 2, III c., del bando è stato soddisfatto;
– in definitiva, l’appello va accolto con integrale rigetto del ricorso di primo grado, fermo restando che giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 1176/2017 RG in epigrafe), lo accoglie e per l’effetto, previa reiezione dei motivi assorbiti in primo grado come riproposti dall’appellata, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2017, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/04/2017