TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 22 marzo 2017, n.  236

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Valutazione titoli e pubblicazione-Valutazione titolo dottore di ricerca e tesi di dottorato

Data Documento: 2017-03-22
Area: Giurisprudenza
Massima

La tesi di dottorato è un documento che può essere oggetto di una distinta ed autonoma valutazione dal titolo professionale di dottore di ricerca, soprattutto se oggetto di pubblicazione, per cui non possono ritenersi illegittimi i criteri prestabiliti dalla commissione nell prima seduta di attribuire ai candidati un punteggio per il possesso del titolo di dottore di ricerca e di assenare un punteggio per la tesi di dottorato.

Contenuto sentenza

N. 00236/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2016, proposto dal dott. [#OMISSIS#] Palmisano, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Petrarota, con domicilio eletto in Potenza Viale [#OMISSIS#] Verrastro n. 29 presso lo studio dell’avv. Silvano [#OMISSIS#]; 
contro
Università degli Studi della Basilicata, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46; 
nei confronti di
dott. [#OMISSIS#] D’Amato, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Scuderi, con domicilio eletto in Potenza Via del Gallitello n. 116/b presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Bonomi;
per l’annullamento:
-del Decreto n. 180 del 7.6.2016 (pubblicato nell’Albo del sito internet dell’Università dal 7 al 22.6.2016), con il quale il Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice, relativi alla selezione pubblica per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime a tempo pieno e contratto di durata triennale, presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo di Matera, Settore concorsuale 8/B3 “Tecnica delle Costruzioni”, Settore Scientifico Disciplinare “Tecnica delle Costruzioni”, indetta con Decreto n. 25 del 21.1.2016, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9.2.2016, e dichiarato vincitore del concorso il dott. [#OMISSIS#] D’Amato;
-dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 3 e 4 del 27.5.2016;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Basilicata e del dott. [#OMISSIS#] D’Amato;
Visto il ricorso incidentale, proposto dal dott. [#OMISSIS#] D’Amato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Mastrantuono e uditi gli avv.ti [#OMISSIS#] Petrarota, [#OMISSIS#] Scuderi e l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto n. 25 del 21.1.2016 il Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata indiceva una selezione pubblica per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime a tempo pieno e contratto di durata triennale, presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo di Matera, Settore concorsuale 8/B3 “Tecnica delle Costruzioni”, Settore Scientifico Disciplinare “Tecnica delle Costruzioni”, ed il relativo avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9.2.2016.
Il bando del predetto concorso, pubblicato il 21.1.2016, prevedeva:
1) come requisito di ammissione, il titolo di dottorato di ricerca “pertinente”;
2) che i candidati potevano presentare massimo 12 pubblicazioni;
3) la prova orale di Lingua Inglese;
4) che alla domanda di partecipazione dovevano essere allegati: a) il curriculum, corredato da dichiarazione sostituiva di atto notorio “che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità”; b) i titoli, da valutare, in originale o copia conforme all’originale oppure dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000; c) le pubblicazioni, da valutare, in originale o copia conforme all’originale oppure dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000, con la puntualizzazione che in quest’ultimo caso dovevano essere munite dell’attestazione dell’avvenuto deposito presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 1 D.Lgt. n. 660/1945 così come integrato e modificato dalla L. n. 106/2004 o della dichiarazione del candidato “sotto la propria responsabilità, che l’opera è stata effettivamente pubblicata”, se stampate in Italia, oppure dovevano indicare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente, se stampate all’estero; d) l’elenco dei titoli e l’elenco delle pubblicazioni; con l’espressa avvertenza che non sarebbero stati presi in considerazione “i titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti, così come l’invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi” (cfr. art. 4);
5) la seguente articolazione procedimentale: a) “valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, il curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243/2011”, in esito alla quale sarebbero stati ammessi alla fase successiva della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica “i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10% ed il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità”, specificando che, se i candidati ammessi fossero stati 6 o meno di 6, sarebbero stati tutti ammessi; b) “discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica”, con la contestuale effettuazione della prova orale di Lingua Inglese, in seguito alla quale la Commissione avrebbe attribuito “un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione” ed individuato il vincitore di tale selezione pubblica (cfr. art. 7).
La Commissione esaminatrice:
1) nella prima seduta del 2.5.2016 prestabiliva i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati (cfr. verbale n. 1 del 2.5.2016);
2) nella seduta del 9.5.2016 effettuava la “valutazione preliminare” di tutti e quattro i candidati, che avevano presentato la domanda di partecipazione (cfr. verbale n. 2 del 9.5.2016);
3) nella seduta del 27.5.2016 si svolgeva la “discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica” e la prova orale di Lingua Inglese, dove non si presentava uno dei candidati ammessi, e successivamente la Commissione esaminatrice attribuiva i relativi punteggi, dai quali scaturiva la seguente graduatoria:
-1° posto dott. [#OMISSIS#] D’Amato, che veniva individuato come vincitore della selezione pubblica in discorso, con il punteggio complessivo 80,1 punti, di cui: A) 44,3 punti per i titoli, suddivisi: nel punteggio massimo di 12 punti per lo “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero nel Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso”; nel punteggio massimo di 20 punti per lo “svolgimento di attività di ricerca attinente al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, formalizzata da rapporti istituzionali presso qualificati soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, riconosciuti a livello internazionale”; 0,3 punti per la “realizzazione di attività progettuale attinente al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso”; 1 punto per “l’organizzazione, direzione e coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali”; ZERO punti per la “titolarità di brevetti”; 1 punto per la “partecipazione a in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali”; ZERO punti per il “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca”; 10 punti (punteggio previsto in misura fissa a tutti i candidati in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o equivalente) per il possesso del titolo di Dottore di Ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; B) 35,8 punti per le pubblicazioni, precisamente: il punteggio massimo di 15 punti per la tesi di Dottorato; 1,3 punti per la pubblicazione n. 1; 2 punti per la pubblicazione n. 2; 1,3 punti per la pubblicazione n. 3, 1,2 punti per la pubblicazione n. 4, 2,3 punti per la pubblicazione n. 5; 2,3 punti per la pubblicazione n. 6; 2 punti per la pubblicazione n. 7; 1,3 punti per la pubblicazione n. 8; 1,9 punti per la pubblicazione n. 9; 1,4 per la pubblicazione n. 10; 1,3 punti per la pubblicazione n. 11; ZERO punti per la pubblicazione n. 12, in quanto non pubblicata entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione; 2,5 punti per la “consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica”;
-2° posto dott. [#OMISSIS#] Palmisano, con il punteggio complessivo di 65,7 punti, di cui: A) 28,8 punti per i titoli, suddivisi in: 6,3 punti per lo “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero nel Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso”; 6 punti per lo “svolgimento di attività di ricerca attinente al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, formalizzata da rapporti istituzionali presso qualificati soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, riconosciuti a livello internazionale”; nel punteggio massimo di 1 punto per la “realizzazione di attività progettuale attinente al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso”; 1,5 punti per “l’organizzazione, direzione e coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali”; nel punteggio massimo di 1 punto per la “titolarità di brevetti”; nel punteggio massimo di 2 punti per la “partecipazione a in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali”; nel punteggio massimo di 1 punto per il “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca”; 10 punti per il possesso del titolo di Dottore di Ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; B) 36,9 punti per le pubblicazioni, precisamente: 10 punti per la tesi di Dottorato; 1,6 punti per la pubblicazione n. 1; 1,4 punti per la pubblicazione n. 2; 1,8 punti per la pubblicazione n. 3, 1,8 punti per la pubblicazione n. 4, 1,9 punti per la pubblicazione n. 5; 1,9 punti per la pubblicazione n. 6; 1,9 punti per la pubblicazione n. 7; 2,1 punti per la pubblicazione n. 8; 1,9 punti per la pubblicazione n. 9; 1,9 per la pubblicazione n. 10; 2,2 punti per la pubblicazione n. 11; 1,5 punti per la pubblicazione n. 12; il punteggio massimo di 5 punti per la “consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica”;
-3° posto dott. [#OMISSIS#] Chisari, con il punteggio complessivo di 52,4 punti, di cui: A) 19,5 punti per i titoli, suddivisi in: ZERO punti per lo “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero nel Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso”; 8 punti per lo “svolgimento di attività di ricerca attinente al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, formalizzata da rapporti istituzionali presso qualificati soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, riconosciuti a livello internazionale”; ZERO punti per la “realizzazione di attività progettuale attinente al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso”; 0,5 punti per “l’organizzazione, direzione e coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali”; ZERO punti per la “titolarità di brevetti”; 1 punto per la “partecipazione a in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali”; ZERO punti per il “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca”; 10 punti per il possesso del titolo di Dottore di Ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; B) 32,9 punti per le pubblicazioni, precisamente: 12 punti per la tesi di Dottorato; 1,9 punti per la pubblicazione n. 1; 1,7 punti per la pubblicazione n. 2; 2 punti per la pubblicazione n. 3, 2,2 punti per la pubblicazione n. 4, 1,5 punti per la pubblicazione n. 5; 1,4 punti per la pubblicazione n. 6; 1,2 punti per la pubblicazione n. 7; 1,3 punti per la pubblicazione n. 8; 1,3 punti per la pubblicazione n. 9; 1,2 per la pubblicazione n. 10; 1,8 punti per la pubblicazione n. 11; 1,9 punti per la pubblicazione n. 12; 1,5 punti per la “consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica” (cfr. verbale n. 3 del 27.5.2016 e verbale n. 4 di pari data 27.5.2016, con il quale la Commissione esaminatrice ha redatto la Relazione riassuntiva finale).
Con Decreto n. 180 del 7.6.2016 (pubblicato nell’Albo del sito internet dell’Università dal 7 al 22.6.2016) il Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata approvava i predetti atti della Commissione esaminatrice e dichiarava vincitore del concorso il dott. [#OMISSIS#] D’Amato.
Il dott. [#OMISSIS#] Palmisano con il ricorso principale, notificato il 6/9.9.2016 e depositato il 30.9.2016, ha impugnato il predetto Decreto n. 180 del 7.6.2016, unitamente ai suddetti verbali della Commissione esaminatrice nn. 3 e 4 del 27.5.2016, deducendo:
1) che al controinteressato dott. [#OMISSIS#] D’Amato non poteva essere attribuito alcun punteggio per la tesi di Dottorato, in quanto il dott. D’Amato non aveva allegato tale titolo alla domanda di partecipazione, né lo aveva indicato nell’elenco delle pubblicazioni, e l’art. 4 del bando del concorso in esame stabiliva che non potevano essere presi in considerazione “i titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti, così come l’invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi”, evidenziando che dall’annullamento del punteggio massimo di 15 punti, ottenuto dal controinteressato per la valutazione della tesi di Dottorato, il suo punteggio complessivo si sarebbe ridotto da 80,1 a 65,1 punti, e, conseguentemente, il ricorrente principale con il riportato punteggio complessivo di 65,7 punti si sarebbe collocato al 1° posto della graduatoria in questione;
2) che al controinteressato dott. [#OMISSIS#] D’Amato non poteva essere assegnato alcun punteggio per le 11 pubblicazioni, valutate dalla Commissione esaminatrice con l’attribuzione di 21,9 punti, in quanto, in violazione dell’art. 4 del bando, le 5 pubblicazioni, stampate in Italia, non erano munite dell’attestazione dell’avvenuto deposito presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 1 D.Lgt. n. 660/1945 così come integrato e modificato dalla L. n. 106/2004 o della dichiarazione “sotto la propria responsabilità, che l’opera è stata effettivamente pubblicata”, mentre le 6 pubblicazioni, stampate all’estero, non indicavano la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente;
3) la violazione dell’art. 2 del D.M. n. 89/2009, attuativo dell’art. 1, comma 7, D.L. n. 180/2008 conv. nella L. n. 1/2009, e dei criteri di valutazione, prestabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta del 2.5.2016, nonché l’eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia, in quanto la Commissione: a) nella valutazione dei titoli aveva assegnato un punteggio complessivo per ognuna delle individuate categorie di titoli, omettendo qualsiasi riferimento ai singoli titoli rientranti nell’ambito delle predette categorie, non effettuando la prestabilita valutazione analitica e comparativa dei titoli, che implica la necessità di una motivazione che faccia riferimento a tutti i titoli presentati, impedendo la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione ed il sindacato giurisdizionale, allegando al ricorso una tabella, in cui vengono elencate in due distinte colonne le attività didattiche e di ricerca attinenti al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, indicate dal ricorrente e dal controinteressato, da cui risulta che le predette attività, compiute dal ricorrente, sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle dichiarate dal controinteressato; b) nel verbale n. 3 del 27.5.2016 aveva attribuito un punteggio per ogni pubblicazione, senza indicare i valori numerici degli elementi delle formule matematiche, prestabiliti in data 2.5.2016 nella misura massima, non assicurando la trasparenza dell’operato e/o una motivazione analitica, che consenta un controllo anche di tipo giurisdizionale; c) nella “valutazione preliminare” del 9.5.2016 aveva giudicato “buona” l’attività didattica e di ricerca sia del ricorrente, sia del controinteressato.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi della Basilicata ed il dott. [#OMISSIS#] D’Amato, i quali hanno entrambi dedotto l’infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza n. 125 del 26.10.2016 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, connessa al ricorso principale.
Successivamente, il dott. [#OMISSIS#] D’Amato con ricorso incidentale, notificato il 7/10/16.11.2016 e depositato il 25.11.2016, ha impugnato:
1) gli atti, già impugnati con il ricorso principale, cioè il suddetto Decreto Rettorale n. 180 del 7.6.2016 ed i citati verbali della Commissione esaminatrice nn. 3 e 4 del 27.5.2016, chiedendo la riduzione di 1,6 punti, attribuiti dalla Commissione alla tesi di dottorato del ricorrente principale dott. [#OMISSIS#] Palmisano, in quanto tale titolo era stato inserito dal ricorrente principale tra le 12 pubblicazioni e la Commissione lo aveva illegittimamente valutato due volte, cioè con l’assegnazione sia di 10 punti come tesi di dottorato (massimo 15 punti), sia di 1,6 punti come pubblicazione n. 1 nell’ambito delle 12 pubblicazioni (massimo 30 punti), con la riduzione del punteggio complessivo del dott. [#OMISSIS#] Palmisano da 65,7 a 64,1 punti, per cui il ricorrente incidentale dott. [#OMISSIS#] D’Amato rimarrebbe al 1° posto con il punteggio complessivo di 65,1 punti, anche in caso di eventuale accoglimento del primo motivo di impugnazione del ricorso principale;
2) anche l’impugnazione del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 2.5.2016, e dell’art. 7 del bando, nella parte in cui hanno inserito nell’ambito della produzione scientifica da valutare, cioè tra le pubblicazioni, anche la tesi di dottorato, in quanto strettamente connessa al titolo di Dottore di Ricerca, per cui avrebbe dovuto essere valutata a prescindere dalla sua allegazione alla domanda di partecipazione al concorso in esame.
Con memoria conclusionale del 3/9.1.2017 il ricorrente principale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Con memoria di replica del 17/18.1.2017 il ricorrente incidentale ha insistito per la ricevibilità, ammissibilità e fondatezza del gravame incidentale.
All’Udienza Pubblica dell’8.2.2017 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso incidentale.
Infatti l’art. 42, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm. statuisce che il ricorso incidentale deve essere proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni “decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale”.
Pertanto, tenuto conto della circostanza che il ricorso principale è stato notificato al controinteressato dott. [#OMISSIS#] D’Amato in data 9.9.2016, deve ritenersi tempestiva la notifica del ricorso incidentale, notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 7 L. n. 53/1994 mediante la consegna dell’atto all’Ufficio Postale in data 7.11.2016, ricevuto dall’Amministrazione resistente il 10.11.2016 e dal ricorrente principale il 16.11.2016: al riguardo, va precisato che il principio, derivante dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002 (la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 149 C.P.C. e 4, comma 3, L. n. 890/1982), secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario, anziché con la ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, la notifica a mezzo posta è stata eseguita dal difensore ai sensi della L. n. 53/1994, tenuto conto della circostanza che l’art. 3 comma 3, L. n. 53/1994 rinvia espressamente all’art. 4 L. n. 890/1982, per cui risulta irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna all’Ufficiale Giudiziario va sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’ufficio postale (sul punto cfr. TAR Milano Sez. II Sent. n. 1841 del 16.6.2010; TAR Umbria Sent. n. 353 dell’1.6.2010; TAR Palermo Sez. III Sent. n. 2665 del 10.3.2010; TAR Lazio Sez. III Sent. 1620 dell’8.2.2010; TAR Veneto Sez. II Sent. n. 2393 dell’11.9.2009; TAR Piemonte n. 1018 del 10.4.2009).
Il ricorso incidentale risulta pure ammissibile, nella parte in cui sono stati impugnati il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 2.5.2016, e l’art. 7 del bando, nella parte in cui hanno inserito nell’ambito della produzione scientifica da valutare, cioè tra le pubblicazioni, anche la tesi di dottorato, cioè due atti non impugnati con il ricorso principale, attesocchè con la proposizione del ricorso incidentale il thema decidendum del giudizio può essere ampliato con l’impugnazione di ulteriori atti endoprocedimentali, non gravati dal ricorrente principale, quando dall’annullamento di tali atti consegue il permanere della sua posizione di vantaggio, derivante dal provvedimento contestato dal ricorrente principale, oppure viene tutelato l’interesse strumentale alla ripetizione dell’intero procedimento.
Nel merito, il primo motivo di impugnazione del ricorso principale deve essere trattato unitamente al ricorso incidentale, attesocché sono strettamente connessi, in quanto entrambi i gravami contestano l’operato dell’Amministrazione resistente, con riferimento alla valutazione delle tesi di dottorato di ricerca del ricorrente incidentale e del ricorrente principale.
Risulta fondato il primo motivo di impugnazione del ricorso principale, in quanto il controinteressato dott. [#OMISSIS#] D’Amato, come ammesso da entrambe le parti resistenti, non ha allegato alla domanda di partecipazione l’originale o la copia conforme della tesi di Dottorato.
Al riguardo, va rilevato che non risulta condivisibile il richiamo del controinteressato al secondo capoverso del comma 1 dell’art. 4 del bando, nella parte in cui prevede che “il possesso dei titoli, utili ai fini della selezione, può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva” ex DPR n. 445/2000, in quanto tale disposizione si riferisce ai titoli, cioè al titolo di Dottore di Ricerca, ma non alla tesi di Dottorato, che rientra nell’ambito della valutazione delle pubblicazioni, come si evince chiaramente dall’art. 7 del bando di concorso, che la comprende nell’ambito della produzione scientifica, e dai verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 2.5.2016 e n. 3 del 27.5.2016 ed anche nella relazione riassuntiva finale della medesima Commissione di cui al verbale n. 4 del 27.5.2016.
Né può condividersi la circostanza, evidenziata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui il contenuto di tale tesi è stato valutato dalla Commissione esaminatrice nell’ambito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, svoltosi nella seduta del 27.5.2016, iniziata alle ore 10,30 e conclusasi alle ore 15,00, in quanto il comma 9 dell’art. 4 del bando statuiva chiaramente che “i titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti, così come l’invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi, non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici”.
E poiché la Commissione esaminatrice era tenuta ad applicare la predetta disposizione del bando appena citata, non poteva trovare applicazione neanche l’art. 6, comma 11, D.M. n. 224/1999, invocato dal controinteressato, ai sensi del quale tutte le tesi connesse ai dottorati di ricerca sono depositate per libera visione presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Per completezza, va, altresì, specificata la non pertinenza della Sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1643 del 30.3.2015, richiamata dal controinteressato, in quanto si riferisce esclusivamente al titolo di Dottore di Ricerca e non anche alla tesi di dottorato.
Pertanto, risulta fondata la pretesa del ricorrente, volta ad ottenere l’annullamento del punteggio massimo di 15 punti conseguito dal controinteressato per la valutazione della tesi di Dottorato e, conseguentemente, la sottrazione di 15 punti dal punteggio complessivo di 80,1 punti, spettando al controinteressato solo 65,1 punti.
Ma il ricorrente principale dott. [#OMISSIS#] Palmisano, che ha riportato il punteggio complessivo di 65,7 punti, non può essere riconosciuta la spettanza del primo posto in graduatoria al ricorrente, in quanto risulta fondato anche il primo motivo di impugnazione del ricorso incidentale.
Infatti, la tesi di dottorato di ricerca del ricorrente principale è stata valutata dalla Commissione esaminatrice due volte, in quanto il dott. [#OMISSIS#] Palmisano l’ha aveva anche inserita tra le 12 pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, con l’attribuzione di 11,6 punti, di cui 10 punti assegnati come tesi di dottorato e 1,6 punti assegnati come pubblicazione n. 1.
Ma in tal modo la Commissione esaminatrice ha violato i criteri di valutazione dei titoli, dalla stessa Commissione prestabiliti nella prima seduta del 2.5.2016 (cfr. pag. 4 del verbale n. 1 del 2.5.2015), secondo cui alla tesi di dottorato avrebbe potuto essere attribuiti massimo 15 punti, mentre alle pubblicazioni, che non potevano essere allegate in numero superiore a 12, potevano essere assegnati massimo 30 punti, cioè massimo 2,5 punti a pubblicazione, specificando che le tesi di dottorato avrebbero dovuto essere valutare, anche se non erano state pubblicate (cfr. primo capoverso a pag. 3 del predetto verbale n. 1 del 2.5.2016).
Da tali ripartizione dei punteggi si evince chiaramente che la tesi di dottorato doveva essere valutata in modo distinto dalle 12 pubblicazioni, tenendo conto, nell’attribuzione del punteggio massimo di 15 punti, della sua eventuale pubblicazione.
Comunque, come giustamente rilevato dal ricorrente incidentale, il medesimo titolo nella sua interezza non può essere oggetto di una duplice e ripetuta valutazione nell’ambito dello stesso procedimento selettivo.
Pertanto, al ricorrente principale dott. [#OMISSIS#] Palmisano vanno sottratti 1,6 punti dal punteggio complessivo 65,7, che si riduce in 64,1 punti, con il risultato che il ricorrente incidentale dott. [#OMISSIS#] D’Amato continua a rimanere 1° in graduatoria con il punteggio complessivo di 65,1 punti, al quale sono già stati sottratti 15 punti, in seguito all’accoglimento del suesposto primo motivi di impugnazione del ricorso principale.
Invece, va disatteso il secondo motivo del ricorso incidentate, in quanto le censure avverso il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 2.5.2016, e dell’art. 7 del bando, nella parte in cui hanno inserito nell’ambito della produzione scientifica da valutare, cioè tra le pubblicazioni, anche la tesi di dottorato, non colgono nel segno, attesocché la tesi di dottorato di ricerca è un documento che può essere oggetto di una distinta ed autonoma valutazione dal titolo professionale di Dottore di Ricerca, soprattutto se oggetto di pubblicazione, per cui non possono ritenersi illegittimi i criteri, prestabiliti dalla Commissione nella prima seduta del 2.5.2016, di attribuire a tutti i candidati 10 punti per il possesso del titolo di Dottore di Ricerca e di assegnare fino ad un massimo di 15 punti per la tesi di dottorato.
Né risulta illogica la suddetta differenza prestabilita di massimo 15 punti per la tesi di dottorato rispetto al punteggio massimo di 2,5 punti ogni singola pubblicazione, sia perché la tesi di dottorato ricerca costituisce l’elemento più importante del corso di studi, che si conclude con il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, sia perché ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 89/2009, attuativo dell’art. 1, comma 7, D.L. n. 180/2008 conv. nella L. n. 1/2009, il titolo di Dottore di Ricerca rappresenta il principale elemento di valutazione nei procedimenti, come quello in esame, finalizzati all’assunzione di Ricercatori.
Pertanto, al fine di non violare il fondamentale principio della par condicio tra i partecipanti alla selezione di cui è causa, la Commissione esaminatrice non poteva acquisire e/o esaminare d’ufficio la tesi di dottorato di ricerca, ma doveva essere valutata, come tutte le altre opere scritte, soltanto se allegata alla domanda di partecipazione.
Conseguentemente, non può ritenersi illogica l’inclusione nell’ambito della produzione scientifica della tesi di dottorato da parte dell’art. 7 del bando del concorso, in quanto la tesi di dottorato, anche se non è stata pubblicata, è sicuramente un’opera dell’ingegno, che fa parte della carriera scientifica di uno studioso.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, da cui discende il permanere del dott. [#OMISSIS#] D’Amato al 1° posto in graduatoria, rende necessario l’esame degli altri due motivi di impugnazione del ricorso principale.
Non coglie nel segno il secondo motivo di impugnazione del ricorso principale, in quanto, pur prescindendo dalla circostanza che l’obbligo, previsto dal comma 13 dell’art. 4 del bando, di allegare alle copie conformi delle pubblicazioni, stampate in Italia, le dichiarazioni, attestanti l’avvenuto deposito presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 1 D.Lgt. n. 660/1945, ed alle copie conformi delle pubblicazioni, stampate all’estero, l’indicazione della data e del luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente, non risulta espressamente sanzionato con l’esclusione dal concorso, va rilevato che il controinteressato dott. [#OMISSIS#] D’Amato nel curriculum, recante in calce la dichiarazione sostitutiva attestante “che quanto dichiarato corrisponde a verità”, ha indicato tutte e 11 pubblicazioni, valutate dalla Commissione esaminatrice con l’attribuzione di 21,9 punti, specificando per ognuna di esse la data di pubblicazione, che, per quelle stampate in Italia, presuppone anche il suddetto adempimento del deposito presso la Prefettura e la Procura della Repubblica.
Va disatteso anche il terzo motivo di impugnazione del ricorso principale.
Infatti, per quanto riguarda la seconda censura del terzo motivo, non risulta condivisibile l’osservazione del ricorrente, secondo cui la Commissione esaminatrice nel verbale n. 3 del 27.5.2016 aveva attribuito un punteggio per ogni pubblicazione, senza indicare i valori numerici degli elementi della formula matematica “Pi = Ca* (A*Ci+B)”, in quanto la Commissione nella prima seduta del 2.5.2016 (cfr. verbale n. 1 del 2.5.2016) aveva precisato i seguenti parametri: “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: A = fino a 1; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica. Il valore di B è determinato come segue: B = 1 punto se su rivista peer-review; B = 0,6 punti se su atti di congresso indicizzati; B = 0,4 punti se su congresso oppure capitolo di libro oppure rapporto; determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti, nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione. Il valore Ci è determinato come segue: Ci = 1,5 fino a 2 autori; Ci = 1,3 punti da 3 a 5 autori; Ci = 1 punto oltre 5 autori; congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: Ca = 1 se coerente con il settore e con il profilo del bando; 0 se non coerente”.
Va disattesa anche la terza censura del terzo motivo, attesocché la Commissione esaminatrice nella “valutazione preliminare” del 9.5.2016 aveva attribuito il medesimo giudizio globale di “buono” al controinteressato ed al ricorrente, ma non, come erroneamente affermato dal ricorrente, con riferimento all’attività didattica e di ricerca, in quanto ha precisato che: l’attività didattica del controinteressato è “rilevante”, mentre quella del ricorrente è “buona”; l’attività di ricerca del controinteressato è “significativa”, mentre quella del ricorrente è “sufficiente”.
Risulta infondata anche la prima censura del terz