Ai sensi dell’art. 38, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’equivalenza tra titolo accademico straniero e italiano non è costitutiva, coma la c.d. equipollenza, bensì dichiarativa del titolo, essendo dichiarata non una tantum, bensì “ai fini dell’ammissione al concorso e alla nomina”.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 373
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Equivalenza titolo accademico straniero e italiano
N. 00373/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cristiana Cervini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Castiglione 4;
contro
Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Borghetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Franco [#OMISSIS#] in Bologna, piazza Aldrovandi 3;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a) disposizione dirigenziale rep. N. 3314 Prot.81840 del 14/09/2016, Ufficio Ricercatori a tempo determinato, Settore Didattica e Contratti, Area Personale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna di nomina della Commissione giudicatrice, in relazione al concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato – Dipartimento di Lingue Letterature e culture moderne, indetto con bando rep. 3111 Prot. 76109 del 25 agosto 2016, pubblicato nella GU del 26 agosto 2016 n. 68, 4 serie speciale, pubblicato on line sul sito istituzionale il 7 febbraio 2017;
b) verbali dei lavori della Commissione giudicatrice e, più in particolare, verbale della prima riunione del 10 ottobre 2016, verbale della seconda riunione del 7 novembre 2016 e verbale della terza riunione del 5 dicembre 2016, pubblicati online sul sito istituzionale in data 7 febbraio 2017;
c) provvedimento, non cognito, di ammissione alla procedura della dott.ssa [#OMISSIS#] Borghetti;
d) atto datato “11 venerdì 2016” di convocazione dei candidati per la discussione, pubblicato in pari data on line sul sito dell’amministrazione;
e) disposizione dirigenziale rep. n. 553 prot. 12941 del 7 febbraio 2017, Ufficio Ricercatori a tempo determinato, Settore Didattica e Contratti, Area del personale, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, di approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria finale, comunicata con raccomandata A/R (Prot. N.° 13609 del 9/02/2017) ricevuta dalla ricorrente in data 13/02/2017, pubblicata on line in data 7 febbraio 2017 nonché sul Bollettino di Ateneo del 15 marzo 2017, n. 144;
f) provvedimento a firma del dirigente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del 29 marzo 2017, prot. 2017-UNBOCLE-0037342 Ufficio Ricercatori a tempo determinato, Settore Didattica e Contratti, Area del personale, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, comunicato a mezzo pec all’avv. Fragale in pari data, di conferma della determinazione dirigenziale n. 553/2017;
g) ogni altro atto presupposto e conseguente non ancora cognito, se lesivo e, in particolare, la chiamata in servizio della dott.ssa [#OMISSIS#] Borghetti.
Nonché per la condanna ex art. 31 cpa dell’amministrazione all’adozione di una nuova graduatoria, con espunzione dalla stessa della contro-interessata dott.ssa [#OMISSIS#] Borghetti, per assenza del requisito richiesto ai fini della partecipazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 542017 :
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) Della Delibera n. 161 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna del 28 febbraio 2017 con cui si approva la chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#] Borghetti come ricercatore a Tempo Determinato di tipo a), per il settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica, per il settore scientifico disciplinare L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne – LILEC, comunicato dall’amministrazione con PEC ed allegata nota di accompagnamento 2017-UNBOCLE-0041262 del 7 aprile 2017, a seguito di accoglimento di istanza di accesso;
2) dell’allegato I alla predetta delibera, comunicato dall’amministrazione con PEC e nota di accompagnamento 2017-UNBOCLE-0041262 del 7 aprile 2017, a seguito di accoglimento di istanza di accesso;
3) del Decreto n. 1 del 9 febbraio 2017, con cui il Direttore di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne esprime parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Borghetti, comunicato dall’Amministrazione con PEC ed allegata nota di accompagnamento 2017-UNBOCLE-0041262 del 7 aprile 2017, a seguito di accoglimento di istanza di accesso;
4) del provvedimento non cognito nel suo contenuto e nei suoi esatti estremi con cui il Dipartimento avrebbe ratificato il Decreto n. 1 del 9 febbraio 2017, la cui esistenza viene desunta dal decreto n.1 del 9 febbraio 2017 conosciuto in data 7 aprile 2017;
5) per quanto occorrer possa dell’atto meramente informativo contenuto nella mail del dott. Raffaeli del 9 marzo 2017, responsabile dell’Ufficio Ricercatori a tempo determinato Alma Mater Studiorum Università di Bologna, conosciuto in data 9 marzo 2017 ;
6) la nota prot. 2017-UNBOCLE-0037342 Ufficio Ricercatori a tempo determinato, Settore Didattica e Contratti, Area del personale, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, comunicato in data 29 marzo 2017 a mezzo pec all’avv. Fragale in pari data, di conferma della determinazione dirigenziale n. 553/2017 .
E per la condanna ex artt. 31, co. 3 e 34, co. 1 lett. C) cpa
dell’Amministrazione all’adozione di una nuova graduatoria, con espunzione dalla stessa della contro-interessata dott.ssa [#OMISSIS#] Borghetti, per assenza del requisito richiesto ai fini della partecipazione nonché all’adozione del provvedimento di chiamata in servizio sul posto di ricercatore a tempo determinato ( Dipartimento di Lingue Letterature e culture moderne, di cui al reclutamento indetto con bando rep. 3111 Prot. 76109 del 25 agosto 2016, pubblicato nella GU del 26 agosto 2016 n. 68, 4 serie speciale) a favore della dott.ssa Cristiana Cervini,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum e di [#OMISSIS#] Borghetti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragale, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Cairo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riproposto con l’atto di motivi aggiunti, è infondato, in quanto, il titolo accademico della controinteressata era posseduto antecedentemente l’indizione del concorso de quo, mentre, ex art. 38 D.Lgs. 165/01 e art. 3 bando, la “equivalenza” in questione tra titolo accademico straniero ed italiano non è costitutiva, come la cd “equipollenza”, bensì dichiarativa del titolo, essendo dichiarata “ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina”, anziché rilasciata una tantum;
Ritenuto, a tale stregua, che l’istanza di equivalenza non poteva essere presentata prima dell’indizione del concorso ma che doveva essere presentata, come effettuato in concreto dalla controinteressata, entro il termine di scadenza per le domande di partecipazione al concorso stesso, con ammissione con riserva, conformemente alle esplicite disposizioni del bando, non potendo invece rilevare che la dichiarazione di equivalenza sia stata formulata dall’Amministrazione in un momento successivo;
Considerato che le censure relative all’incompatibilità dei Commissari nei confronti della controinteressata sono infondate, vertendosi su normali relazioni accademiche, che, per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., per il TAR Emilia Romagna, la sentenza n. 770 del 25.08.2015), non rilevano in mancanza di forti interessi economici o di collaborazioni non occasionali che eccedano i normali rapporti tra discente ed esaminando;
Rilevato infine che le altre censure dedotte col ricorso introduttivo e con l’atto di motivi aggiunti, come eccepito dalla controinteressata, sono inammissibili –anche prescindendo dalla prova di resistenza, attesa la differenza di punteggio tra gli interessati- perché volte sostanzialmente a censurare il merito delle scelte amministrative e a far sostituire questo Giudice all’Amministrazione, senza che possa valere in contrario la prospettazione di vizi di illegittimità per eccesso di potere o la proposizione di domande di condanna al risarcimento in forma specifica per lesione di interessi legittimi pretensivi oppure invocare i poteri sostitutivi del Giudice previsti per il giudizio di ottemperanza e non per il giudizio di legittimità del quale invece si controverte;
Considerato pertanto che il ricorso e l’atto di motivi aggiunti devono essere respinti e che le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere le spese del giudizio, complessivamente liquidate in euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori, a favore della Amministrazione resistente e euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori, a favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 11/05/2017