Su di un piano generale l’amministrazione, nella ritenuta sussistenza dei relativi presupposti di legge, è sempre libera di procedere all’annullamento in autotutela dei propri provvedimenti anche a prescindere dall’intervenuta proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso i medesimi e, nella ricorrenza della predetta ultima circostanza, a prescindere, comunque, dagli specifici profili di censura articolati.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 maggio 2016, n. 5235
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Autotutela
N. 05235/2016 REG.PROV.COLL.
N. 06231/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6231 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Nascetti, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Pisa, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, viale Bruno [#OMISSIS#] n. 32;
contro
Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Oliva, con domicilio eletto presso Salvatore Gitto in Roma, Via Cairoli, 8;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Scifoni, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gambarota, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, Via Badia di Cava n. 62;
[#OMISSIS#] Fratarcangeli, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo
– del decreto rettorale dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma del 3 marzo 2015, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato a norma dell’articolo 24 della l. n. 240/2010 presso la facoltà di ingegneria SSD ICAR/06 – Settore concorsuale 08/A4 – corso di studio classe LM-23 dell’Università telematica [#OMISSIS#] Cusano di Roma, dichiarando vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] Scifoni;
– del bando della suddetta procedura di cui al decreto n. 890 del 28 luglio 2014;
– dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione e dei relativi allegati;
– nonché di tutti gli atti della istruttoria relativa;
e per la declatoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
e, in via subordinata, per l’annullamento
dell’intera procedura di valutazione comparativa;
e con il ricorso per motivi aggiunti
del decreto del Rettore dell’Università telematica [#OMISSIS#] Cusano di Roma n. 1135 del 7.10.2015 con il quale è stato disposto l’annullamento del decreto n. 1019 del 3.3.2015 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e dell’esito della selezione.
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma e di [#OMISSIS#] Scifoni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il dott. [#OMISSIS#] Nascetti ha impugnato:
– il decreto del Rettore dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma del 3 marzo 2015, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato a norma dell’articolo 24 della l. n. 240/2010 presso la facoltà di ingegneria SSD ICAR/06 – Settore concorsuale 08/A4 – corso di studio classe LM-23 dell’Università telematica [#OMISSIS#] Cusano di Roma, dichiarando vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] Scifoni;
– il bando della suddetta procedura di cui al decreto n. 890 del 28 luglio 2014;
– i verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione e dei relativi allegati.
Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 della legge n. 240 del 2010 e degli artt. 3 e 97 della costituzione ed eccesso di poter e per violazione degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243 del 2011 e dell’art. 2 del bando e per sviamento di potere, per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione e di istruttoria.
In sostanza ha dedotto che:
– il bando avrebbe previsto illegittimamente, all’articolo 2, che i candidati avrebbero potuto presentare per la valutazione soltanto n. 8 pubblicazioni invece delle n. 12 previste dall’articolo 24 della legge n. 240 del 2010;
– il bando della procedura non si sarebbe limitato a specificare il solo settore concorsuale e a definire il profilo mediante l’indicazione del solo settore scientifico disciplinare come richiesto ai sensi del richiamato articolo 24 della legge n. 240 del 2010, ma circostanzierebbe ancora ulteriormente il profilo del candidato attraverso una dettagliata descrizione relativa esclusivamente ad alcuni specifici ambiti dell’indicato settore, integrando conseguentemente un bando fotografia;
– la commissione avrebbe individuato nel verbale n. 1 relativo alla prima seduta criteri diversi e/o ulteriori rispetto a quelli previsti nei decreti ministeriali che disciplinano il procedimento di cui trattasi, attribuendo un punteggio decisivo a un criterio non previsto nei predetti decreti cui invece si è fatto espressamente rinvio e peraltro illogico in quanto relativo allo svolgimento di attività didattica presso le università telematiche;
– la Commissione avrebbe fatto erronea applicazione dei criteri individuati ai fini dell’applicazione del relativo punteggio e ove, invece, avesse proceduto correttamente, nel senso indicato in ricorso, il ricorrente avrebbe conseguito un punteggio superiore alla controinteressata e sarebbe stato, pertanto, il vincitore della procedura in questione.
La controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] Scifoni si è costituta in giudizio in data 5.6.2015 depositando memoria difensiva con la quale ha, in via preliminare, dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 40 c.p.a. e, nel merito, ne ha argomentatamente dedotto l’infondatezza chiedendone il rigetto.
Con la memoria del 15.6.2015 il ricorrente ha controdedotto all’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha insistito ai fini dell’accoglimento del ricorso.
L’Università telematica [#OMISSIS#] Cusano di Roma si è costituita in giudizio in data 17.6.2015 depositando memoria difensiva con la quale ha, a sua volta, in via preliminare, dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 40 c.p.a. e, nel merito, l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con la memoria del 26.6.2015 il ricorrente ha quindi controdedotto alla predetta ultima memoria difensiva e ha insistito ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Con l’ordinanza n. 2828/2015 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati “Ritenuto che il ricorso presenta, ad un primo esame proprio della fase cautelare, profili di fondatezza, in particolare con riferimento alle valutazioni operate dall’amministrazione in ordine all’attività didattica, alle pubblicazioni ed ai titoli;”.
Il ricorrente ha, quindi, depositato documentazione concernente la vicenda in data 29.7.2015 e, in data 7.9.2015, una memoria con la quale ha ulteriormente insistito sul ricorso.
Quindi, con il ricorso per motivi aggiunti depositati in data 23.12.2015, il ricorrente ha impugnato il decreto del Rettore dell’Università telematica [#OMISSIS#] Cusano di Roma n. 1135 del 7.10.2015, con il quale è stato disposto l’annullamento del decreto n. 1019 del 3.3.2015, con il quale erano stati approvati gli atti della procedura e l’esito della selezione di cui trattasi.
Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico articolato motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione e degli artt. 3, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere per irragionevolezza, per contraddittorietà, per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria e per illogicità.
In sostanza ha dedotto che:
– l’università ha proceduto all’annullamento dell’intera procedura, ivi compreso anche il bando di cui al decreto n. 890 del 28.7.2014, sebbene esclusivamente nella parte relativa al posto di cui trattasi, nonostante ciò non fosse stato richiesto in sede di ricorso nel quale, invece, il ricorrente si sarebbe limitato ha richiedere l’annullamento della sola procedura concorsuale sulla base della dedotta illegittimità dell’attività di valutazione dei candidati ai fini dell’individuazione del punteggio spettante a ciascuno in conseguenza dei corretti criteri di valutazione indicati;
– in tal modo è precluso al ricorrente il conseguimento del bene della vita oggetto della domanda formulata in via principale, ossia l’assegnazione del posto di ricercatore a tempo determinato di cui trattasi;
– non è stata, inoltre, evidenziata la sussistenza di motivi di interesse pubblico prevalenti ai fini dell’assunzione della decisione in tal senso con specifico riferimento al bando di indizione della procedura n. 890 del 2014 atteso che, peraltro, l’unica motivazione in concreto addotta è stata l’adozione dell’ordinanza cautelare di cui in precedenza con la quale, tuttavia, sarebbero stati sospesi esclusivamente gli effetti del decreto del 3.3.2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa;
– non sussistono i presupposti ai fini dell’adozione del provvedimento di autotutela ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e, prima di tutto, l’illegittimità del provvedimento con specifico riferimento al bando della procedura di cui al decreto n. 890 del 2014.
Con la memoria del 5.2.2016 l’Università si è costituita sul ricorso per motivi aggiunti di cui da ultimo deducendo in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse da parte del ricorrente il quale con il ricorso introduttivo aveva impugnato specificatamente anche il bando di indizione deducendone l’illegittimità sotto gli evidenziati profili e argomentandone, altresì, diffusamente l’infondatezza nel merito e chiedendone conseguentemente il rigetto.
Alla pubblica udienza dell’11.2.2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da sperato verbale di causa.
2 – Avuto riguardo all’evolversi della vicenda sostanziale e processuale come sinteticamente riportata nell’esposizione in fatto che precede, assume [#OMISSIS#] prioritaria l’esame del merito del ricorso per motivi aggiunti in quanto proposto avverso il provvedimento di annullamento in autotutela dell’intera procedura valutativa di cui trattasi, ivi compreso il bando di indizione, procedura che era già stata resa oggetto del ricorso introduttivo con contestazioni aventi ad oggetto sia il bando stesso che la conseguente procedura di valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri individuati.
Il ricorso per motivi aggiunti è destituito di fondamento per le assorbenti considerazioni che seguono:
– con il decreto n. 1135/2015 l’università ha testualmente disposto che “visto il ricorso al TAR LAZIO … Vista l’ordinanza … con la quale … ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato quale contenuto nel decreto rettorale n. 1019 del 3.3.2015; Ritenuto di doversi ponderare gli interessi di tutte le parti del contenzioso e valutare l’ulteriore proseguo dell’azione amministrativa alla luce degli elementi emersi negli atti processuali; Ritenuto sussistere ragioni di autotutela dell’azione amministrativa in direzione dell’annullamento della selezione; … è annullato il decreto rettorale n. 1019 del 3.3.2015 … nonché gli atti della medesima selezione …. Ivi compreso il decreto rettorale n. 890 del 28.7.2014 soltanto nella parte in cui disciplina la procedura de qua.”;
– atteso il tenore testuale del provvedimento in autotutela non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che oggetto di annullamento sia stato anche il bando della selezione di cui al menzionato decreto rettorale n. 890 del 2014;
– il predetto bando era stato specificatamente impugnato da parte del ricorrente in sede di ricorso introduttivo, come si evince agevolmente sia dall’epigrafe del ricorso, ove il predetto atto è stato indicato nei suoi esatti estremi, sia dall’articolazione dei motivi di censura, atteso che, sebbene esclusivamente nella parte espositiva in fatto – motivo sulla base del quale sia la controinteressata che l’università resistente hanno dedotto l’inammissibilità del predetto motivo per la ritenuta violazione dell’articolo 40 c.p.a. – il ricorrente si è premurato di rilevare motivi specifici di illegittimità del predetto bando nella parte in cui ha dedotto che il bando della procedura non si sarebbe limitato a specificare il solo settore concorsuale e a definire il profilo mediante l’indicazione del solo settore scientifico disciplinare come richiesto ai sensi del richiamato articolo 24 della legge n. 240 del 2010, ma circostanzierebbe ancora ulteriormente il profilo del candidato attraverso una dettagliata descrizione relativa esclusivamente ad alcuni specifici ambiti dell’indicato settore, integrando conseguentemente nella sostanza un bando fotografia nonché nella ulteriore parte in cui limita a sole n. 8 pubblicazioni quelle presentabili da parte dei candidati;
– il provvedimento in autotutela non si limita a richiamare l’ordinanza cautelare del 3.7.2015 – la quale, effettivamente, fa esclusivo riferimento nell’oggetto al decreto n. 1019/2015 e nel dispositivo al solo provvedimento impugnato, con una motivazione che è incentrata prevalentemente sulle “valutazioni operate dall’amministrazione in ordine all’attività didattica, alle pubblicazioni ed ai titoli”, ma, al riguardo, è sufficiente rilevare che, da un lato, trattasi, appunto, della mera fase della cautela la quale è sommaria di per sé e che, peraltro, dall’altro, nel corpo della relativa motivazione si dà atto che l’accoglimento dell’istanza è effettuato alla luce della prevalente, e non invece dell’assorbente o esclusiva, considerazione della fase valutativa di tal che non può escludersi a priori la rilevanza dell’antecedente fase di predisposizione del bando di indizione della procedura medesima – ma specificatamente contiene un ulteriore passaggio motivazionale in cui si dà atto, appunto, della rilevanza “degli elementi emersi negli atti processuali” e, tra questi elementi, non vi può essere alcun dubbio che vi siano, appunto, anche i motivi di censura relativi alla stessa formulazione del bando di indizione nella parte di interesse e di cui sopra;
– il provvedimento di autotutela è, pertanto, sorretto da un’adeguata motivazione la quale tiene in considerazione, congiuntamente, l’esito cautelare del giudizio di cui trattasi nonché gli atti processuali nel loro complesso e articolato contenuto, la quale motivazione, peraltro, non è stata contestata specificatamente nel merito da parte del ricorrente il quale si è limitato, al riguardo, a rilevare, da un lato, che l’università non avrebbe potuto procedere all’annullamento anche del bando di selezione in quanto da questi non richiesto in sede di ricorso introduttivo e, dall’altro, che mancherebbe il presupposto principale di cui al richiamato articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, ossia l’illegittimità del provvedimento impugnato, senza, tuttavia, motivarne e specificarne il perché, atteso che non una parola in concreto è stata spesa in ordine alla genericamente dedotta legittimità del bando di indizione;
– peraltro, deve, altresì, rilevarsi, su di un piano generale, che l’amministrazione, nella ritenuta sussistenza dei relativi presupposti di legge, è sempre libera di procedere all’annullamento in autotutela dei propri provvedimenti anche a prescindere dall’intervenuta proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso i medesimi e, nella ricorrenza della predetta ultima circostanza, a prescindere, comunque, dagli specifici profili di censura ivi articolati;
– per quanto attiene, poi, all’accennata rilevanza del tempo trascorso dall’adozione degli atti impugnati e fino al loro annullamento, premesso che la predetta rilevanza deve essere, comunque, valutata sulla base del concreto articolarsi della fattispecie, nella vicenda che interessa non può fondatamente ritenersi che l’avere l’amministrazione lasciato decorrere un lasso temporale non minimo integri un motivo di illegittimità del provvedimento in autotutela adottato, atteso che l’ordinanza cautelare è stata adottata in data 3.7.2015 e, prima di procedere all’adozione del predetto atto, l’università ha inteso coinvolgere nel relativo procedimento sia il Comitato Tecnico Organizzativo che il Consiglio di Amministrazioni, i quali hanno reso i rispettivi pareri in data 28.9.2015 e 30.9.2015 e l’atto di autotutela impugnato è stato adottato in data 7.10.2015, con la conseguenza che, tenuto conto del periodo estivo interessato nonché dell’opportunità di acquisizione al procedimento dei pareri di cui in precedenza, non vi è spazio concreto per ritenere che l’università abbia fatto decorrere un lasso di tempo eccessivamente lungo prima di procedere in tal senso.
Da tutto quanto sopra esposto consegue che il ricorso per motivi aggiunti, prescindendosi dalla prospettata inammissibilità per difetto di interesse da parte del ricorrente, è proprio nel merito destituito di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.
Alla luce della precedente considerazione ne consegue, altresì, che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per carenza di interesse da parte del medesimo ricorrente atteso che tutti gli atti specificatamente impugnati con il predetto ricorso sono stati definitivamente annullati da parte della medesima università con un provvedimento che è stato ritenuto in questa sede esente dalle censure formulate avverso il medesimo con il successivo ricorso per motivi aggiunti.
Avuto riguardo all’evolversi e all’esito del giudizio si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso per motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)