In materia di trasferimento di studenti provenienti da università straniere a corsi di laurea a numero programmato, è senz’altro da escludere una facoltà di trasferimento senza limiti e verifiche, in quanto tale soluzione vanificherebbe i criteri predisposti in sede nazionale per l’accesso a detti corsi, consentendo a chi non è riuscito ad accedere ai corsi italiani, o neppure si è sottoposto alle relative prove, di iscriversi per trasferimento durante il corso di laurea.
Il riconoscimento accademico consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro della Comunità europea. Siffatto riconoscimento, tuttavia, non conosce, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta, pertanto, interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri.
TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 31 gennaio 2014, n. 62
Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Legittimità test preselettivo
N. 00062/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Benedetto e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Tar Molise Segreteria in Campobasso, via San Giovanni – Palazzo Poste;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Pers. Ministro P.T.; Univ. degli Studi del Molise in Pers. Rett. P.T., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
nei confronti di
Resp. Procedim. Univ. degli Studi del Molise;
per l’annullamento
a) del provvedimento del 28 agosto 2013, prot. n. 15449-4/V indirizzato alla Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il quale la domanda di trasferimento dalla stessa inoltrata non è stata accolta perché, “in base a quanto stabilito dal Senato accademico nella seduta del 16 aprile 2013, per l’a.a. 2013/2014 non vengono accolte domande provenienti da studenti iscritti presso Università straniere. Pertanto la Sua richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento è stata rigettata con D.R. n. 618 del 27/08/2013”;
b) del provvedimento del 28 agosto 2013, prot. n. 15449-4/V indirizzato alla Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il quale la domanda di trasferimento dalla stessa inoltrata non è stata accolta perché, “in base a quanto stabilito dal Senato accademico nella seduta del 16 aprile 2013, per l’a.a. 2013/2014 non vengono accolte domande provenienti da studenti iscritti presso Università straniere. Pertanto la Sua richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento è stata rigettata con D.R. n. 618 del 27/08/2013”;
c) del provvedimento del 28 agosto 2013, prot. n. 15449-4/V indirizzato alla Sig.ra [#OMISSIS#] Di Benedetto, con il quale la domanda di trasferimento dalla stessa inoltrata non è stata accolta perché, “in base a quanto stabilito dal Senato accademico nella seduta del 16 aprile 2013, per l’a.a. 2013/2014 non vengono accolte domande provenienti da studenti iscritti presso Università straniere. Pertanto la Sua richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento è stata rigettata con D.R. n. 618 del 27/08/2013”;
d) del D.R. n. 618 del 27/08/2013 nella parte in cui non consente i trasferimenti a studenti provenienti da Università estere;
e) della delibera del Senato Accademico, seduta del 16/04/2013, in merito ai trasferimento in ingresso per l’anno accademico 2013/2014 su Corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, nella parte in cui stabilisce che “non saranno accolte domande provenienti da studenti iscritti presso Università straniere”;
f) della delibera del Senato Accademico, seduta del 23 ottobre 2013 – odg n. 9D), avente ad oggetto “riapertura dei termini per i trasferimenti in ingresso sul Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Iscrizione a corsi singoli come uditore” nella parte in cui non consente i trasferimenti a studenti provenienti da Università estere;
g) della graduatoria nella parte in cui non prevede l’ammissione della ricorrente al corso di laurea prescelto;
h)di tutti gli atti anche successivi, prodromici e anche non conosciuti sempre nella parte in cui occorrer possa e anche in parte qua;
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al II e/o IV anno (quest’ultimo da intendersi per la Sig.ra Di Benedetto) del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (- o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dalle ricorrenti [#OMISSIS#] e Di Benedetto presso l’Ateneo pubblico di Arad – Romania e dalla ricorrente [#OMISSIS#] presso l’Ateneo pubblico di Bruxelles) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Univ. degli Studi del Molise in Pers. Rett. P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1-Il Collegio ritiene che, come è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare – ricorrendo le condizioni di cui all’art.60 cod. proc. amm. – il giudizio può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata.
2-Le ricorrenti, cittadine italiano iscritte alla Facoltà di Medicina di Università degli Studi straniere hanno impugnato i provvedimenti con cui sono state rigettate le loro istanze di trasferimento all’Ateneo molisano.
Il diniego è motivato con esplicito riferimento alla deliberazione del Senato accademico 16 aprile 2013 e poggia sulla considerazione che l’art. 4 della legge n. 264 del 1999 «stabilisce che il trasferimento di studenti provenienti da qualsiasi Università dell’Unione Europea o extracomunitario è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato».
Deducono a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:
a)-violazione degli artt. 10 bis e 18 L. n.241/1990;
b)-violazione degli artt. 34 e 97 cost. e della L. 264/1999 nonché eccesso di potere stto divwrsi profili
c)-violazione dell’art. 2 L. n. 248/2002 e della convenzione di Lisbona 11 aprile 1997 bibxhè degli artt. 3,14,17-21 e 165 del trattasto Ce
d)-Violazione degli artt. 10 e 12 r.d. N. 1268/1938, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e della L. 284/1999 ed eccesso di potere
e)-ulteriore violazione delle norme sopra citate e dell’art. 31 L.L.vo 206/2007
f)-ulteriore violazione delle norme sopra citate ed eccesso di potere.
2. – Si è costituita nonché l’Università degli Studi del Molise replicando alle censure avversarie e chiedendone la reiezione.
3. – Il ricorso è infondato, e deve pertanto essere disatteso.
3.1. – Quanto ai motivi elencati alle lettere da b ad f , essenzialmente concernenti l’asserita violazione dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, che subordina l’ammissione ai corsi a numero programmato al superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, asseritamente inestensibili alle procedure di trasferimento degli studenti, questo Tribunale Amministrativo, confortato anche da pronunce rese in sede sia di merito (ad esempio sent. n. 4124/2013) che cautelare dal Consiglio di Stato, ritiene che sia senz’altro da escludere una facoltà di trasferimento senza limiti e verifiche, in quanto tale soluzione vanificherebbe i criteri predisposti in sede nazionale per l’accesso alle Facoltà di Medicina ed a quella di Odontoiatria, consentendo, in estrema sintesi, a chi non è riuscito ad accedere ai corsi italiani, o neppure si è sottoposto alle relative prove, di iscriversi per trasferimento durante il corso di laurea (Cfr. anche T.A.R. Umbria, 28 ottobre 2011, n. 336).
Una siffatta “modalità elusiva” determinerebbe, del resto, anche una disparità di trattamento nei confronti non solo degli studenti italiani che hanno superato la prova selettiva, ma anche di quelli che non l’hanno superata, ed hanno dovuto rinunciare a quel corso di studi.
Irrilevante a tal proposito risulterebbe anche la circostanza che in ipotesi difettasse una specifica previsione nella disciplina regolamentare di Ateneo concernente i trasferimenti.
Tale disciplina nella fattispecie comunque esiste ed è rappresentata dalla deliberazione del Senato accademico 16 aprile 2013 che le parti ricorrenti, come puntualmente eccepito dalla difesa resistente, hanno impugnato tardivamente.
Da ultimo, non è neppure ravvisabile una violazione del diritto alla mobilità degli studenti nell’Unione europea, in quanto, come rilevato dal giudice d’appello, l’ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle procedure di ammissione, che non risultano armonizzate (Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 10 maggio 2011, n. 1987; 15 giugno 2011, n. 2561; 1 agosto 2011, n. 3511).
3.2-Non meritano [#OMISSIS#] sorte le censure formulate con specifico riferimento alla normativa comunitaria.
A tal proposito sembra, infatti, più che sufficiente ricordare con il Consiglio di Stato che <Il riconoscimento accademico consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro della Comunità europea. Siffatto riconoscimento tuttavia non conosce, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta, pertanto, interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri. Se ciò è vero per il c.d. riconoscimento accademico in senso proprio, a maggior ragione è vero in relazione alle previsioni di cui alla L. n. 264 del 1999 circa l’accesso ai corsi di laurea e l’individuazione dei presupposti e delle condizioni per l’accesso agli anni dei corsi di laurea successivi al primo> (Sez. VI, sent. n. 2063 del 10-04-2012).
3.3-Né sembrano convincenti le ulteriori argomentazioni rivolte a dimostrare la ricorrenza del vizio di eccesso di potere.
A tal proposito basta ricordare con il Consiglio di Stato che <la l. n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l’immatricolazione, fissando peraltro gli elementi di cui l’Amministrazione dovrà tenere conto nell’esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo), di tal che si tratta di una scelta difficilmente sindacabile in sede di scrutinio di legittimità visto che su di essa influiscono diverse circostanze che, una volta acclarata la loro presa in considerazione da parte dell’Amministrazione, vanno liberamente bilanciate in una valutazione in cui la discrezionalità dell’Amministrazione stessa si esprime al massimo grado, anche perché la legge non sembra stabilire alcuna graduatoria tra i due criteri sopra riferiti> (Cfr. sez. II 06/11/2012 b. 4616).
3.3-Non hanno maggior pregio le diffuse argomentazioni di ordine costituzionale svolte da parte ricorrente.
A tal proposito, basta rilevare che <Il diritto allo studio non appartiene indiscriminatamente a tutti i cittadini, ma solo ai più capaci e meritevoli e deve essere, secondo le direttive comunitarie che costituiscono fonti normative vincolanti all’interno degli Stati membri, contemperato con l’esigenza di evitare il sovraffollamento, onde realizzare un preciso obbligo di risultato che gli Stati stessi sono chiamati ad adempiere, predisponendo misure adeguate a garanzia delle previste qualità teoriche e pratiche dell’apprendimento. Non è, pertanto, ravvisabile un contrasto tra la l. 2 agosto 1999 n. 264, che pone una limitazione all’accesso all’Università, e gli art. 2, 3, 33, 34 e 97 cost., in quanto la previsione del c.d. numero chiuso non rappresenta una limitazione arbitraria del diritto allo studio, ma una garanzia di qualità dell’insegnamento, secondo standard europei. Si tratta di una limitazione non può determinare alcun sospetto di illegittimità costituzionale del sistema, in considerazione delle ragioni che impediscono, anche alla stregua di norme e principi comunitari, iscrizioni indiscriminate e sovradimensionate rispetto alle potenzialità del sistema universitario> (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio sez. III 19/01/2012 n. 633).
4-Resta da esaminare il primo motivo con il quale è stata lamentato il mancato invio del preavviso di rigetto delle domande.
Per dimostrare l’infondatezza di tale censura è tuttavia sufficiente ricordare che la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 7 agosto 1990 non può ritenersi tale da produrre ex se l’annullamento del provvedimento finale; la disposizione sul preavviso di rigetto, infatti, deve essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui, come nella fattispecie, le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo.
5. – Ricorrono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Onorato, Presidente, Estensore
Orazio [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Andolfi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)