In presenza di istanza di trasferimento, presentata da studente proveniente da ateneo non italiano, non appare ragionevole utilizzare il test- funzionale alla selezione degli studenti del primo anno di corso di studi nei limiti dei posti (a numero chiuso) disponibili- come discrimine per impedire il prosieguo del corso di studi a studenti già (eventualmente) qualificati diversamente dalla formazione specialistica acquisita.
L’obbligo, per le università, di assorbire- nel limite dei posti disponibili- la richiesta formativa deriva dall’apicale principio di buon andamento dell’amministrazione e, più in particolare, dal canone etico di non sottoutilizzazione delle strutture e delle risorse umane, in presenza di generale impegno imposto in tali termini a tutte le pubbliche amministrazioni e derivante, in maniera vieppiù stringente, dalle attuali contingenze economico- finanziarie.
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23 gennaio 2014, n. 58
Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Illegittimità
N. 00058/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L’Aquila, via Salaria Antica Est;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi dell’Aquila, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#];
per l’annullamento
del diniego all’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché della graduatoria approvata con D.R. rep. n.1058/2013, prot. n.25708 del 18/7/2013, con cui la domanda di trasferimento di parte ricorrente non è stata accolta in quanto la stessa è “iscritta presso università non italiana”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi dell’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata attenendo a questione recentemente discussa presso questo TAR (cfr., da ultimo, TAR Abruzzo – L’AQUILA, n. 1061/2013) e oggetto di svariate analoghe controversie;
Considerato che la ricorrente ha impugnato il diniego di trasferimento all’Ateneo aquilano oppostole (presumibilmente) in quanto proveniente da Università non italiana, come da prescrizione contenuta nel Decreto rettorile regolante le iscrizioni e i trasferimenti per l’a.a. in corso, del pari impugnato dalla ricorrente in parte de qua;
Ritenuto, sotto un primo profilo, che la preclusione assoluta alla stessa ammissibilità dell’istanza, in presenza di verificati posti tuttora disponibili, come asseritamente derivante dalla clausola escludente impugnata non appare congrua in ragione:
a) dell’obbligo per l’Università di assorbire, nei limiti dei posti comunque disponibili, la richiesta formativa, obbligo derivante, in generale, dall’apicale principio di buon andamento dell’Amministrazione, e, più in particolare, dal canone etico di non sottoutilizzazione delle strutture e delle risorse umane in presenza di generale impegno imposto in tali termini alle P.A. e derivante dalle attuali contingenze economico-finanziarie (sulla necessità di consentire il “pieno impiego delle risorse pubbliche” con la “corrispondente fruizione del servizio da parte di cittadini richiedenti” e sulla conseguente preferibilità di un’interpretazione delle pertinenti disposizioni normative atta a consentire tali effetti si veda anche TAR Abruzzo, L’AQUILA, cit., con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale);
b) dell’obbligo, per converso, di necessaria valutazione del percorso formativo comunque compiuto dalla richiedente (cfr., ancora TAR Abruzzo, L’AQUILA, cit.) e non necessariamente comportante l’accoglimento dell’istanza come formulata all’esito di detta valutazione;
Ritenuto che la questione inerente la non previa sottoposizione della richiedente al test d’ingresso cui gli studenti (che intendano iscriversi al primo anno del corso di studi) sono obbligati, che non è esplicitamente posta nella controversia in esame giacché non espressa in atti, ma che è, dall’amministrazione resistente, motivo implicito a sostegno della opposta esclusione e della clausola escludente di cui al bando, è, per un verso irrilevante (per quanto precede) e, per altro, non fondata: a) non apparendo congruo sottoporre studenti eventualmente in possesso di un curriculum studiorum riconoscibile e specifico ad un test tarato su una preparazione che ben può definirsi generalista (“apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizioni per le discipline oggetto dei corsi”, ex art. 4 L. 264/1999), come presumibile in studenti al termine di un generico percorso di scuola secondaria superiore, di livello inferiore e, ovviamente, non specialistico; b) non apparendo ragionevole utilizzare il test, funzionale alla selezione degli studenti al primo corso di studi nei limiti dei posti (a numero chiuso) disponibili, come discrimine per impedire il prosieguo del corso di studi a studenti già (eventualmente) diversamente qualificati dalla formazione specialistica acquisita (cfr., oltre alla già citata TAR Abruzzo – L’AQUILA, n. 1061/2013, TAR Sicilia – CATANIA, n.2665/2012); c) risultando vieppiù irragionevole tale pretesa “in presenza di analoghi percorsi formativi scaturenti dalle direttive europee dirette ad assicurare standard di formazioni minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all’esercizio delle attività professionali corrispondenti” e tenuto conto che per la laurea in questione l’accesso è programmato “in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell’Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti “ (cfr. TAR Abruzzo – L’AQUILA, cit.); d) dovendo, per converso, la selezione, nei limiti dei posti per ciascun anno disponibile, piuttosto avvenire sulla base del riconoscimento del merito acquisito (cfr. TAR Sicilia – CATANIA, n.503/2009) e idoneamente graduato previa apposita valutazione comparativa da operarsi compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche (cfr. anche TAR Campania, NAPOLI, n.1326/2012);
Ritenuto, per quanto precede, il ricorso fondato con conseguente annullamento del diniego impugnato e della presupposta clausola escludente nei sensi e limiti che precedono;
Ritenuto, pertanto, che l’Università debba riesaminare la domanda della ricorrente e per l’effetto concludere il procedimento, previa valutazione del curriculum studiorum della ricorrente, con un provvedimento espresso che stabilisca a quale anno la stessa possa essere iscritta, ove ne ricorrano i suddetti presupposti, ovvero di diniego, con congrua motivazione basata anch’essa sulle suesposte coordinate;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio in perspicua considerazione delle difformi risultanze giurisprudenziali in materia, con esclusione del contributo unificato che, come per legge, grava sulla parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corasaniti, Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)