Deve escludersi l’illegittimità de jure communitario di atti limitativi per l’ammissione in università italiana per il perseguimento degli studi cominciati in un’università straniera, pienamente giustificati in base alla normativa nazionale di rango primario, in relazione ai quali nessuna disposizione del diritto comunitario primario o derivato pone vincoli di sorta, in quanto l’ordinamento comunitario garantisce a talune condizioni il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate a livello comunitario (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2063; Id., 6 agosto 2013, n. 4124).
TAR Campania, Salerno, Sez. II, 4 febbraio 2014, n. 295
Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Legittimità
N. 00295/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02166/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Pisaturo, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Salerno, Via D. Scaramella, n. 15/B c/o [#OMISSIS#];
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca
Universita’ degli Studi di Salerno;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliata presso la sua sede in Salerno, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 58;
nei confronti di
Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tecce, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’avviso del 31/7/13 con il quale il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di Salerno ha reso note le modalita’ di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2013/14, nella parte in cui concede la possibilità di partecipare alla procedura di trasferimento solo agli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia presso altri atenei italiani;
b) del Decreto del Direttore Generale dell’Università rep. N. 3160/2013, prot. n. 58491 del 30/10/2013, nella parte in cui la ricorrente risulta presente nell’elenco dei candidati non ammessi al trasferimento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2013/2014;
c) del predetto elenco per gli stessi motivi indicati alla precedente lettera b);
d) del Regolamento adottato dall’Università resistente, se e per quanto vieti, limiti o pregiudichi il trasferimento di studenti provenienti da altre Università anche comunitarie;
e) del Regolamento sia generale che didattico adottato dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo in oggetto, se e per quanto vieti, limiti o pregiudichi il trasferimento di studenti provenienti da altre Universitarie anche comunitarie;
f) della Circolare MIUR prot. n. 602 del 18/05/2011 avente ad oggetto le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, nella parte in cui ha subordinato il trasferimento di studenti provenienti da Università estere al superamento della prova concorsuale prevista dal nostro ordinamento per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale dell’Area Sanitaria;
g) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere, comunque, lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 14 novembre 2013 e ritualmente depositato il 5 dicembre successivo, la Sig.ra [#OMISSIS#] Pisaturo ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, con i quali l’Università degli Studi di Salerno non l’ha ammessa al trasferimento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2013/2014, proveniente dall’Università romena dove ha superato gli esami previsti per i primi tre anni del relativo piano di studi, in asserita applicazione della previsione del bando per i trasferimenti, che così testualmente recita: “Non possono partecipare alla presente procedura selettiva coloro i quali sono iscritti e frequentano un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso Atenei aventi sede diversa dalla repubblica italiana, anche qualora abbiano superato un concorso per l’accesso ai Corsi medesimi. Tale iscrizione si applica anche agli iscritti ad università con sede in Paesi dell’Unione Europea”.
La ricorrente, dopo aver evidenziato, in punto di fatto, che l’Università ha concesso i nulla osta al trasferimento al quarto anno del CDL in Medicina e Chirurgia ad un numero di candidati inferiore rispetto ai posti messi a concorso, solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando che la suddetta previsione di bando, come da copiosa giurisprudenza che si richiama in ricorso, sarebbe in contrasto con i principi europei e costituzionali di uguaglianza e non discriminazione dei cittadini nonché con la legge n. 264/99, non essendo necessario il superamento di una prova selettiva per l’iscrizione ai corsi successivi al primo, e con l’obbligo di utilizzare integralmente i posti comunque resisi disponibili.
Si costituisce la difesa erariale al fine di resistere.
Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2014 il ricorso, rese edotte le parti, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, è trattenuto in decisione semplificata.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene di adeguarsi all’orientamento di seconde cure, di recente consolidatosi, secondo cui “Deve escludersi l’illegittimità de jure communitario di atti limitativi per l’ammissione in università italiana per il proseguimento degli studi cominciati in un’università straniera, pienamente giustificati in base alla normativa nazionale di rango primario, in relazione ai quali nessuna disposizione del diritto comunitario primario o derivato pone vincoli di sorta, in quanto l’ordinamento comunitario garantisce a talune condizioni il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario) (nella specie i ricorrenti in primo grado impugnavano gli atti con cui era stato respinto il rilascio del nulla-osta al proseguimento del corsi di studi presso l’Università dopo aver frequentato il primo anno di corso presso un’Università in altro Stato)” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2063, idem, 6 agosto 2013, n. 4124). Il carattere ostativo dell’impugnata previsione di bando, risultata, per le anzidette ragioni, immune alle articolate censure, non consente pertanto la copertura dei posti rimasti disponibili.
Occorre disporre, stante l’oscillazione giurisprudenziale in materia, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2166/2013, come in epigrafe proposto da Pisaturo [#OMISSIS#], lo respinge, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, Presidente
[#OMISSIS#] Gaudieri, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)