TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 687

Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo

Data Documento: 2014-08-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanza di trasferimento studenti non comporta l’annullamento del provvedimento finale di diniego di nulla osta, trattandosi di attività amministrativa vincolata (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5561).
Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.

Contenuto sentenza

N. 00687/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Chiara Andreani, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; 
contro
Universita’ degli Studi di Cagliari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Cagliari in Persona del Responsabile del Procedimento; 
per l’annullamento
– del provvedimento di diniego del 6.11.2013, con cui l’Università di Cagliari ha comunicato alla ricorrente il non accoglimento della domanda di trasferimento;
– della graduatoria generale di merito, del bando di selezione , del regolamento didattico del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
e con i motivi aggiunti depositati il 24.1.2014:
– del verbale prot. 22187 del 29.10.2013, emessa dalla Commissione giudicatrice, avente ad oggetto la delibera ” sulle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo di studenti attualmente iscritti presso altri atenei” e della pedissequa graduatoria generale di merito nella parte in cui la ricorrente viene collocata in posizione numero 9, documento depositato agli atti dalla controparte il 9.1.2014;
– della revisione del verbale della riunione della commissione sulle istanze di trasferimento del 7.1.2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente, iscritta al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, in data 26 luglio 2013 inoltrava domanda all’Università di Cagliari per ottenere il nulla osta al trasferimento e all’iscrizione al secondo anno del medesimo corso di laurea, per l’anno accademico 2013/2014. Con mail del 6 novembre 2013, l’Università di Cagliari comunicava alla ricorrente che “preso atto della graduatoria generale di merito trasmessa (dalla) Commissione istituita per valutare le richieste di trasferimento all’Ateneo di Cagliari di studenti iscritti ad altri Atenei (…)al momento non risultano posti disponibili per il 2° anno di corso, utili a soddisfare la Sua richiesta”.
2. – Con il ricorso introduttivo, avviato alla notifica il 3 dicembre 2013 e depositato il successivo 9 dicembre, la sig.ra Andreani chiede l’annullamento del diniego del nulla osta per il trasferimento, nonché degli altri atti meglio indicati in epigrafe, deducendo articolate censure.
3. – Con motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2014, asseritamente motivati dalla sopravvenuta conoscenza dei verbali delle riunioni della Commissione istituita dall’Università di Cagliari per valutare le richieste di trasferimento, nel corso delle quali è stata approvata la graduatoria di merito, la ricorrente ha esteso l’impugnazione a detti verbali.
4. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. – All’udienza pubblica del 30 aprile 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il motivo non è fondato, posto che, nella fattispecie, si tratta di attività amministrativa vincolata, come emergerà dall’esame dei successivi motivi di ricorso, Pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di trasferimento in esame, non comporta l’annullamento del provvedimento finale impugnato.
7. – Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, la ricorrente afferma l’illegittimità del diniego di trasferimento per aver previsto “l’onere di risottoporsi al test di ammissione”, al fine di ottenere il nulla osta richiesto.
7.1 – I motivo non colgono nel segno, considerato che – come emerge agevolmente dalla lettura della motivazione riportata sia nella mail del 6 novembre 2013, sia nel verbale della Commissione del 25 ottobre 2013 – la ragione del diniego si basa sulla mancanza di posti disponibili per il secondo anno di corso e sulla collocazione in graduatoria della ricorrente in una posizione non utile (rispetto ai posti disponibili) al fine di ottenere il trasferimento richiesto. In particolare: i posti disponibili erano due (come risulta anche dalla mail citata); mentre la ricorrente, nella graduatoria di merito tra gli studenti aspiranti al trasferimento, si è classificata solo al nono posto (cfr. verbale della Commissione del 7 novembre 2013, doc. 3 allegato ai motivi aggiunti).
7.2. – Per quanto rilevato, il riferimento alla imposizione di un nuovo test di ammissione appare del tutto inconferente.
8. – Con il quinto motivo del ricorso introduttivo e con il secondo e il terzo dei motivi aggiunti, deducendo la violazione degli articoli 2, 4, 33, 34 e 97 della Costituzione, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da una evidente carenza di motivazione nella parte in cui non dichiara in maniera circostanziata la disponibilità dei posti nell’Ateneo resistente. Da precedenti comunicazioni dell’Università (nota prot. n. 28958 del 17 dicembre 2012), emergerebbe, invece, la disponibilità di 14 posti liberi, sufficienti per soddisfare anche la richiesta della ricorrente.
La decisione dell’Ateneo cagliaritano sarebbe, altresì, contraddittoria e quindi illegittima, perché – dapprima – ha affermato la sussistenza di posti disponibili per il corso richiesto; e poi non ha consentito il trasferimento della ricorrente.
8.1. – Le censure sopra esposte non possono essere accolte.
8.2. – Non sussiste, in primo luogo, il lamentato difetto di motivazione del diniego, posto che nella mail del 6 novembre 2013 si indica chiaramente il “numero di richieste di trasferimento in uscita al momento presentate (due)”, ossia il numero dei posti disponibili per i trasferimenti “in entrata”; e si precisa che si provvederà allo scorrimento della graduatoria “qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori posti utili per l’iscrizione al 2° anno di corso”.
8.3. – In secondo luogo, non è pertinente il richiamo alla citata nota dell’Università (prot. n. 28958 del 17 dicembre 2012), che fa riferimento a posti disponibili per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 (cfr. doc. 4 della produzione documentale di parte ricorrente); mentre, nella specie, si discute di una richiesta di trasferimento relativa all’anno accademico 2013/2014.
9. – Il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere, in definitiva, integralmente rigettati.
10. – Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)