Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
E’ legittimo il diniego, opposto da ateneo italiano, nonostante la disponibilità di posti riservati agli studenti extracomunitari e da questi non utilizzati, alla domanda di trasferimento presentata da studente proveniente da ateneo comunitario. La possibilità, per gli studenti comunitari, di accedere alle graduatorie riservate agli studenti extracomunitari deve essere, infatti, esclusa, in quanto queste ultime sono finalizzate alla formazione di personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare al proprio paese d’origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4556; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 11 novembre 2013, n. 9597).
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 luglio 2014, n. 4102
Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo
N. 04102/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05615/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5615 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Riemma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], in Napoli, via [#OMISSIS#] Gramsci, 19;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento
del provvedimento n. 27135 del 25 settembre 2013 della S.U.N. con cui si rigetta la domanda di trasferimento al secondo anno del corso di laurea magistrale della facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Caserta, del decreto di ripartizione studenti n. 1116 del 18 ottobre 2013, limitatamente alla parte in cui non contempla il ricorrente tra gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento alla facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Caserta della S.U.N., nonché per la disapplicazione dell’art. 27, quarto comma, del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1621 del 16 giugno 2008 e, in via subordinata, per l’annullamento dell’art. 26, sesto comma, del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 9 settembre 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21 novembre 2013 e depositato il 6 dicembre 2013 il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] espone in fatto che:
– ha sostenuto gli esami del primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “[#OMISSIS#] X El Sabio” di Madrid e n. 3 esami presso la facoltà di Scienze del Farmaco presso la Seconda Università di Napoli (di seguito S.U.N.) – sede di Caserta;
– ha presentato istanza di trasferimento al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la S.U.N. di Caserta;
– detta richiesta è stata respinta con provvedimento prot. n. 27135 del 25 settembre 2013 a firma del Dirigente della Ripartizione Studenti della S.U.N.: in dettaglio, l’atto reiettivo si fonda sull’art. 27, quarto comma, del vigente Regolamento didattico della S.U.N. adottato con D.R. n. 1621 del 16 giugno 2008 secondo cui il trasferimento presso i corsi di studio per i quali è previsto un numero programmato di accessi ai sensi della L. n. 264/1999 (tra i quali rientra il corso di laurea in Medicina e Chirurgia) è consentito solo agli studenti che superano la prova di ammissione al predetto corso di laurea presso la S.U.N. e si collocano in posizione utile, salva la possibilità di deroga rimessa al Senato Accademico. Stando a quanto si legge nell’impugnato provvedimento, tale deroga può riguardare solo il trasferimento di uno studente immatricolato presso lo stesso corso di studio di altro Ateneo italiano, previo superamento della relativa prova di ammissione;
– nel medesimo provvedimento è altresì specificato quanto segue: “Per i motivi sopra esposti, l’art. 1 del D.D. n. 764 del 02/07/2013 che bandisce i trasferimenti e passaggi per l’anno accademico 2013/14 precisa che: ‘omissis… per l’anno accademico 2013/14 sono consentiti trasferimenti ad anni successivi al primo, dai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chiururgia, in lingua italiana, di altri Atenei italiani, ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chiururgia, in lingua italiana sedi di Napoli e Caserta, di questo Ateneo esclusivamente a studenti iscritti presso Università Italiane, che abbiano superato la prova concorsuale per l’ammissione al CdLM in questione in Italia’…omissis”.
Il ricorrente insorge avverso il citato provvedimento prot. n. 27135/2013 e gli ulteriori atti indicati in epigrafe e, in punto di diritto, deduce violazione dell’art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1621 del 16 giugno 2008, violazione e falsa applicazione della L. 2 agosto 1999 n. 264 in materia di accesso ai corsi universitari, violazione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), violazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione, eccesso di potere, sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione illogica ed insufficiente, violazione dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.
In via subordinata, chiede disporsi l’annullamento dell’art. 26, sesto comma, del Regolamento didattico di Ateneo successivamente emanato con D.R. n. 840 del 9 settembre 2013 che riserva l’assegnazione di eventuali posti disponibili per l’ammissione agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea a numero programmato, a coloro chi si collocheranno utilmente all’esito di apposita procedura selettiva per trasferimenti riservata ai soli studenti che abbiano superato il concorso di ammissione al medesimo corso di studio presso un’altra Università italiana.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la S.U.N. che replicano alle censure di parte ricorrente e concludono per il rigetto del gravame.
Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 287 del 20 febbraio 2014 con la seguente motivazione: “Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da fumus, alla luce del consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato e recentemente ribadito con sentenze n. 4657 e 4658 del 18 settembre 2013, n. 5015 del 15 ottobre 2013 e n. 5561 del 22 novembre 2013”.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2014 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è infondato alla luce del consolidato indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 22 aprile 2014 n. 2028; 22 novembre 2013 n. 5561; 15 ottobre 2013 n. 5015; 18 settembre 2013 n. 4657 e n. 4658; 24 maggio 2013 n. 2866; 10 aprile 2012 n. 2063) recepito da questa Sezione con il precedente conforme del 23 aprile 2014 n. 2279.
Come noto, la L. n. 264/1999 impone un test di accesso per alcuni corsi di laurea, tra i quali quello di Medicina e Chiurgia, allo scopo di garantire standard formativi adeguati nonché una reale possibilità di sbocco lavorativo, dovendo la fissazione del numero dei posti disponibili tener conto non soltanto dell’offerta potenziale del sistema universitario ma anche del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, agli studenti più meritevoli che andranno ad occupare i posti disponibili per ciascun anno accademico.
L’articolo 4 individua, ai fini dell’accesso ai corsi ad accesso programmato, una prova selettiva composta di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto del corso. E, per i corsi di cui all’articolo 1, lettere a) e b), tra i quali rientra la laurea in Medicina e Chirurgia, demanda al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di determinare con D.M. modalità e contenuti della prova di ammissione.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dall’esame dell’art. 1, lett. a), e dell’art. 4 della L. n. 264/1999 non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo – che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
In questo senso milita il chiaro e univoco tenore dell’art. 4, primo comma, della L. n. 264/1999, il quale, nel prevedere che “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove”, non fa alcuna distinzione fra l’accesso al primo anno di corso e l’ammissione agli anni di corso successivi.
Correttamente, dunque, la citata disposizione legislativa – così come dianzi interpretata – è da reputarsi attuata ad opera dell’art. 27, comma 4, del Regolamento didattico dell’Università adottato con D.R. 1621/2008, in base al quale, “salvo diversa delibera del Senato accademico, il trasferimento presso i corsi di studio per i quali sia previsto un numero programmato di accessi è consentito solo agli studenti che partecipino alle prove di ammissione al corso presso la Seconda Università degli studi di Napoli e si collochino in posizione utile nella relativa graduatoria”.
Altrettanto correttamente la complessiva disciplina normativa di rango primario e secondario è da reputarsi applicata dall’amministrazione resistente.
Da una lettura sistematica della disciplina in parola emerge, infatti, che il superamento del test di ammissione di cui all’art. 4 della L. n. 264/1999 costituisce un prerequisito per accedere alla procedura selettiva volta al rilascio del nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università interessata, mentre la valutazione del curriculum studiorum e l’eventuale riconoscimento degli esami sostenuti, delle frequenze e dei crediti didattici acquisiti costituiscono adempimenti logicamente succedanei.
In tale prospettiva ermeneutica, la clausola di salvezza contenuta nel citato art. 27, comma 4 (“salvo diversa delibera del Senato Accademico”), non può, allora, che essere riferita, pena, altrimenti, la violazione dell’art. 4, comma 1, della L. n. 264/1999, alla possibilità di trasferimento di uno studente immatricolato presso altro Ateneo italiano (previo superamento della prova di ammissione ed utile collocamento in graduatoria) ad un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Ne discende altresì l’infondatezza della censura con cui il ricorrente sostiene che, in base all’art. 27, secondo comma, del Regolamento didattico di Ateneo n. 1621/2008 l’istanza di trasferimento doveva essere valutata dal Consiglio di Facoltà – al quale compete il riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita e la convalida degli esami – e non dal Dirigente della Ripartizione Studenti della S.U.N. che ha adottato il provvedimento.
In proposito, è agevole obiettare che il Consiglio di Corso di laurea interviene a valutare il percorso formativo dello studente solamente dopo che il procedimento di trasferimento si sia perfezionato e che correttamente l’amministrazione ha applicato l’art. 27, quarto comma, che disciplina il trasferimento presso corsi di laurea a numero programmato.
Non è condivisibile la presunta violazione dell’art. 4 della L. n. 264/1999 che subordina l’ammissione ai corsi a numero programmato al superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, asseritamente inestensibili alle procedure di trasferimento degli studenti.
Al riguardo, osserva il Collegio, in ciò confortato anche dalle citate pronunce del Consiglio di Stato, che una interpretazione “a compasso allargato” della norma, nel senso di ammettere una facoltà di trasferimento senza limiti e verifiche vanificherebbe i criteri predisposti in sede nazionale per l’accesso, in particolare, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, consentendo, in estrema sintesi, a chi non è riuscito ad accedere ai corsi italiani, o neppure si è sottoposto alle relative prove, di iscriversi per trasferimento durante il corso di laurea.
Ed invero, la censurata duplicazione di test preselettivi risponde alla plausibile esigenza di impedire a chi non sia riuscito ad accedere ai corsi di laurea italiani, o neppure si sia sottoposto alle relative prove di ammissione, di iscriversi per trasferimento durante il corso di laurea, e, quindi, di impedire l’aggiramento dei criteri predisposti in sede nazionale per l’ingresso nelle facoltà a numero chiuso.
Una simile ‘modalità elusiva’, ove non scongiurata, determinerebbe, anzi, proprio la discriminazione denunciata da parte ricorrente, a discapito, però, non già degli studenti provenienti da altri Atenei comunitari, bensì degli studenti italiani che abbiano regolarmente superato il test preselettivo o che non l’abbiano superato ed abbiano dovuto rinunciare al corso di laurea a numero programmato (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, 6 marzo 2012 n. 71; 28 ottobre 2011 n. 336).
Neppure rileva la circostanza dedotta dal ricorrente che vi sarebbero ancora n. 8 posti disponibili per il passaggio al corso di laurea in Medicina e Chirurgia della S.U.N..
Sul punto, si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza (T.A.R. Umbria, 28 ottobre 2011 n. 336) che la disponibilità di posti nei corsi di laurea non costituisce di per sé obbligo per le Università di coprirli, se del caso mediante trasferimento di studenti dall’estero. Qualora non vi siano le condizioni per attribuire ad uno studente uno dei posti disponibili, l’Università si deve ritenere libera di negare il trasferimento (il nulla osta al proseguimento degli studi) presso di essa. Il mancato utilizzo di posti disponibili non comporta necessariamente una perdita di opportunità, in quanto le risorse riferibili ai posti non coperti possono essere accantonate e sfruttate in futuro per ulteriori destinazioni formative.
Di qui, dunque, la legittimità del provvedimento prot. n. 27135/2013 che, in conformità all’art. 1 del D.D. n. 764/2013 (recante le condizioni per il trasferimento ad anni successivi al primo per l’anno accademico 2013/2014) ha negato al Sig. [#OMISSIS#] il richiesto trasferimento dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università spagnola “[#OMISSIS#] X El Sabio” al corso di laurea in Medicina e Chirurgia della S.U.N. di Caserta, in base al rilievo che la deroga contemplata dall’art. 27, comma 4, del Regolamento didattico dell’Università può riguardare solo gli studenti che siano stati immatricolati presso lo stesso corso di studio di altro Ateneo italiano previo superamento della prova di ammissione. Le medesime ragioni dianzi illustrate conducono pertanto anche alla reiezione dell’impugnazione, proposta in via subordinata, avverso il D.R. n. 840/2013 che riserva l’assegnazione di eventuali posti disponibili per l’ammissione agli anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato a coloro chi si collocheranno utilmente nell’ambito di apposita procedura concorsuale riservata ai soli studenti che abbiano superato il concorso di ammissione al medesimo corso di studio presso un’altra Università italiana.
I superiori approdi neppure si pongono in contrasto con gli invocati principi comunitari in tema libertà di circolazione di soggiorno e di stabilimento, nonché di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio.
L’ordinamento europeo garantisce, infatti, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie, dopo l’iscrizione in una Università di uno degli Stati membri.
Lo stesso art. 165 del TFUE esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali, demandando alla Unione Europea il solo compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni.
Come rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 24 maggio 2013 n. 2866):
– altra cosa è il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato a livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206), mentre;
– ben altra cosa è il c.d. “riconoscimento accademico”, il quale consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro: questo secondo tipo di riconoscimento non conosce, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri;
– se ciò è vero per il c.d. “riconoscimento accademico” in senso proprio, a fortiori è vero in relazione alle previsioni (che qui vengono in rilievo) di cui alla L. n. 264 del 1999 circa l’accesso ai corsi di laurea e l’individuazione dei presupposti e delle condizioni per l’accesso agli anni dei corsi di laurea successivi al primo;
– l’art. 165 del TFUE si limita a fissare quale obiettivo meramente tendenziale dell’operato della Comunità quello di favorire la mobilità degli studenti e di promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio: tuttavia, lo stesso articolo, al comma 4, chiarisce che l’azione della Comunità si limita all’adozione di mere “azioni di incentivazione”, “ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri” e, al secondo trattino, stabilisce che, in subiecta materia, gli Organi comunitari possano, altresì adottare raccomandazioni (che, come è noto, sono annoverate fra gli atti non vincolanti degli Organi comunitari).
Emerge, quindi, da una ricognizione del diritto europeo, sia primario che derivato, l’indubbia compatibilità con quest’ultimo della previsione di limitazione all’accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Gli Stati membri possono, quindi, prevedere la necessità del superamento, ai fini dell’accesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente già sostenuta presso un Ateneo di un altro Stato membro.
La stessa Corte di Giustizia ha corroborato l’orientamento sopra delineato con le sentenze del 20 settembre 2001, C-184/99 (Grzelczyk), dell’11 luglio 2002, C-224/98 (D’Hoop) e del 23 ottobre 2007, C-11/06 (Morgan).
Non è, infine, predicabile, nella specie, alcuna illegittimità degli impugnati provvedimenti per omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/90. Difatti, il mancato espletamento della formalità procedimentale invocata non giustifica l’annullamento giurisdizionale degli atti gravati ostandovi, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies, secondo comma, la correttezza sostanziale degli stessi in relazione ai quali si rinvia a quanto in precedenza evidenziato.
Conclusivamente, stante la ravvisata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere, nel complesso, respinto.
Considerata la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Minichini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere
[#OMISSIS#] Di Vita, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)