Nè la legge 2 agosto 1999, n. 264, né altre disposizioni di rango primario affrontano espressamente la questione del trasferimento, durante il corso universitario, di studenti comunitari ed extracomunitari in università italiane, limitandosi il legislatore nazionale ad individuare una prova selettiva ai fini dell’ammissione ai corsi ad accesso programmato (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1517). Pur trattandosi di una lacuna normativa che occorre colmare alla luce dei principi costituzionali e comunitari, detti principi non possono essere individuati nella libera circolazione degli studenti in ambito comunitario, posto che nessuna disposizione la prevede, bensì in quelli, desumibili dalla legge nazionale, che regolano l’accesso agli studi universitari, tra i quali, per i corsi della facoltà di medicina, figura ormai da tempo il principio di selezione dei più meritevoli, cioè di coloro i quali dimostrano di possedere le maggiori conoscenze ed attitudini, con riferimento ad un determinato standard qualitativo.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 283
Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo
N. 00283/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Lago, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20;
contro
Università degli Studi di Firenze e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l’annullamento
A) del provvedimento dell’Università degli Studi di Firenze, prot. n. 74014/V/4, del 31 ottobre 2013, di diniego di accoglimento della domanda di nulla osta al trasferimento presso il predetto Ateneo, formulata dal ricorrente, in quanto studente proveniente da Paese comunitario, riguardo il corso di laurea in medicina e chirurgia, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al suddetto corso ad anno successivo al primo, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
B) del provvedimento e/o verbale del Consiglio del Corso di Laurea di medicina e chirurgia, relativo alla seduta del 28 ottobre 2013, nella parte in cui ritiene non ammissibbile l’istanza prodotta dal ricorrente e, più precisamente, ove stabilisce: “vista la domanda presentata e la documentazione allegata non concede il nulla osta al trasferimento, in quanto la normativa vigente (Legge 02.08.99 n. 264 e successive integrazioni, Ordinanza del Consiglio di Stato 02891/2011) prevede come obbligatorio il superamento della prova di ammissione in una università italiana riconosciuta”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
C) del decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Firenze, 6 maggio 2013, n. 518, prot. n. 32434, recante “Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze”, nella parte in cui, eventualmente, preveda, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, ai fini del trasferimento in entrata ad anno successivo al primo, per studenti provenienti da Paese comunitario, come obbligatorio il superamento della prova di ammissione in una università italiana riconosciuta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
D) del Manifesto degli Studi relativo all’anno accademico 2013/2014 del predetto Ateneo nella parte in cui, eventualmente, preveda, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, ai fini del trasferimento in entrata ad anno ad anno successivo al primo, per studenti provenienti da Paese comunitario, come obbligatorio il superamento della prova di ammissione in una università italiana riconosciuta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
E) di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso quanto segue:
Il ricorrente, avendo frequentato il 1° e il 2° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Arad in Romania, ha presentato il giorno 26.7.2013 domanda di nulla osta onde ottenere il trasferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze.
L’Ateneo fiorentino, con atto del 31.10.2013, ha respinto la predetta istanza, richiamandosi alla determinazione del Consiglio del Corso di laurea, secondo cui sarebbe comunque obbligatorio il superamento della prova di ammissione in una università italiana riconosciuta.
Nel frattempo l’istante ha sostenuto, presso l’Università degli Studi di Catania, la prova di ammissione al primo anno del corso di laurea in questione, relativamente all’anno accademico 2013/2014, conseguendo il punteggio di 27,30, superiore alla soglia minima di 20 punti ma insufficiente a rientrare nella riserva del contingente dei posti disponibili.
Avverso il predetto diniego e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Firenze ed il Ministero dell’Istruzione.
Ciò considerato in fatto, il Collegio osserva quanto appresso:
Con il primo motivo l’esponente deduce che la legge n. 264/1999 non prescrive l’effettuazione di una prova preselettiva ai fini del trasferimento da altra Università situata in un paese Comunitario, per il caso di iscrizione ad anni successivi al primo, e che nessuna norma dispone in tal senso.
La doglianza è infondata.
È vero che né la predetta legge, né altre disposizioni di rango primario affrontano espressamente la questione del trasferimento, durante il corso universitario, di studenti comunitari ed extracomunitari in università italiane, limitandosi il legislatore nazionale ad individuare una prova selettiva ai fini dell’ammissione ai corsi ad accesso programmato (TAR Campania, Napoli, IV, 19.3.2013, n. 1517) e che si tratta di una lacuna normativa che occorre colmare alla luce dei principi costituzionali e comunitari. (cfr. TAR Sicilia, Catania, I, ord., 3.6.2010, n. 681, nella quale, pur concedendosi tutela cautelare in una situazione analoga a quella in esame, viene sottolineato che <>).
Sennonché tali principi non possono essere individuati nella libera circolazione degli studenti in ambito comunitario, posto che nessuna disposizione la prevede (Cons. Stato, VI, 10.5.2011, n. 1987 e n. 1984, nelle quali, con sintetica ma incisiva motivazione, viene sottolineato che «l’ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione, in alcun modo armonizzate al livello comunitario», e si precisa che «del resto, lo stesso art. 149 TCE esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni»).
Detti principi devono invece essere individuati in quelli, desumibili dalla legge nazionale, che regolano l’accesso agli studi universitari, tra i quali, per i corsi della facoltà di medicina, figura ormai da tempo il principio di selezione dei più meritevoli, cioè di coloro i quali dimostrano di possedere le maggiori conoscenze ed attitudini, con riferimento ad un determinato standard qualitativo (TAR Umbria, I, n. 336/2011).
Invero, l’obiettivo della programmazione degli accessi universitari in Italia sarebbe vanificato se venisse consentito a chi, in ipotesi, non è riuscito ad iscriversi ai corsi italiani, o non si è sottoposto con successo alle relative prove, o addirittura non ha superato nemmeno all’estero alcuna seria prova di accesso, di iscriversi per trasferimento durante il corso di laurea, semplicemente sostenendo l’onere dell’immatricolazione e della frequenza al primo e al secondo anno di corso all’estero. Una simile ampia possibilità determinerebbe anche una disparità di trattamento nei confronti degli studenti italiani che hanno superato la prova selettiva, e rischierebbe di ingenerare un processo “migratorio” verso e dalle università di alcuni Stati esteri, senza che vi sia alcuna garanzia reale sulla qualità della formazione ivi impartita (TAR Umbria, I, 28.10.2011, n. 336).
Con il secondo motivo l’istante invoca il principio di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari e lamenta il contrasto dell’impugnato diniego con le strategie messe in atto per l’attuazione del Trattato di Lisbona del 1997.
La censura non può essere accolta.
L’ordinamento comunitario garantisce il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle procedure di ammissione (in nessun modo armonizzate al livello comunitario); lo stesso art. 149 TCE (divenuto l’art. 165 del Trattato di Lisbona) esclude qualunque forma di armonizzazione delle norme nazionali in tema di percorsi formativi e accesso ai corsi di laurea (Cons. Stato, VI, 10.4.2012, n. 2063).
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce che né il regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, né il manifesto degli studi approvato dalla stessa prevedono l’obbligatorietà del superamento della prova di ammissione in una università italiana riconosciuta ai fini del trasferimento in entrata al corso di laurea in medicina e chirurgia in anno successivo al primo.
L’assunto non è condivisibile.
Alla stregua della ricostruzione giuridica operata nella trattazione delle precedenti censure, la mancanza di una precisa disciplina contenuta negli atti normativi dell’Università, in riferimento alla questione in esame, non può di per sé comportare il libero trasferimento, durante il corso universitario, da università della Romania o di altri paesi dell’Unione europea a università italiane.
Con la quarta censura l’esponente deduce l’avvenuto superamento, da parte sua, delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina dell’Università di Catania per l’anno accademico 2013/14, senza però rientrare nella riserva del contingente dei posti disponibili; ad avviso dell’interessato, ciò basterebbe a legittimare l’accesso all’Università fiorentina per trasferimento dall’Università estera.
La doglianza è infondata.
Il Collegio osserva da un lato che il ricorrente non risulta aver corredato la domanda di nulla osta indirizzata all’Università di Firenze con l’attestazione di superamento del test di ammissione effettuato presso l’Università di Catania, dall’altro che l’esito della citata prova di ammissione è circoscritto all’Università di Catania, cui la prova stessa è riferita, sicché non può assumere utile rilievo nella presente controversia.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)