N. 00685/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Facciolo, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l’annullamento
del provvedimento n. 74/13 emesso dall’Universita’ degli studi “Magna graecia” di Catanzaro con cui e’ stata rigettata la domanda di concessione del nulla osta al trasferimento, nonché della successiva delibera di recepimento adottata dal Senato accademico (impugnata con motivi aggiunti).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la decisione di rigetto della domanda di trasferimento su posto vacante, dall’Università cattolica di Tirana (Albania) all’Università degli studi di Catanzaro, adottata sulla scorta del parere contrario assunto dalla Scuola di medicina e chirurgia, è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 4 settembre 2012 n. 906) e del giudice d’appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014 n. 2028 e 10 aprile 2012 n. 2063);
Considerato che le previsioni in tema di mobilità intracomunitaria degli studenti di cui all’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TUEF) non si traducono in previsioni vincolanti per gli Stati membri, ponendo essi degli obiettivi meramente tendenziali e restando ferme le responsabilità degli Stati in materia di organizzazione dell’istruzione;
Considerato che la normativa nazionale italiana prevede, per le Facoltà di medicina e chirurgia, la programmazione dell’accesso a livello nazionale ed il conseguente svolgimento di prove selettive per l’ammissione al primo anno di corso, nei limiti dei posti determinati;
Ritenuto che il superamento delle prove selettive incide non soltanto sulla possibilità del candidato di iscriversi al primo anno di corso, ma anche sulla possibilità di accedere agli anni successivi mediante trasferimento da un’Università estera dove le prove selettive non sono prescritte, discendendo, dall’interpretazione contraria, la facile elusione della normativa interna;
Rilevato, infatti, che l’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999, secondo cui «l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove», non distingue fra accesso al primo anno di corso ed ammissione agli anni di corso successivi;
Ritenuto per altro che, ai sensi del d.m. n. 270 del 2004, compete alle strutture didattiche delle Università nazionali la valutazione del percorso di studi pregresso tenuto dal richiedente trasferimento e che tale facoltà può ben esercitarsi, a monte, attraverso un convenzionamento tra Atenei che individui percorsi di studio riconosciuti;
Considerato che lo svolgimento del corso di laurea in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma, evincibile dal bando di concorso, non consente di poter qualificare l’Università di Tirana come Università nazionale, con conseguente applicazione della circolare MIUR 18.5.2011 n. 602, recante “Norme per l’accesso degli studenti ai corsi universitari”, nella parte in cui si dispone che “le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’area sanitaria, previste dalla legge 2 agosto 1999 n. 264, art. 4, comma 1, sono obbligatorie anche per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi” (ultimo capoverso);
Ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)