In materia concorsuale, in relazione al rispetto del principio di segretezza e di anonimato dei compiti, valgono i noti principi giurisprudenziali in tema di conservazione dei “valori giuridici” e di “strumentalità delle forme”, secondo cui non ogni irregolarità formale o procedurale può avere effetti invalidanti ma solo quelle che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5074, resa in tema di forme prescritte nel procedimento elettorale e Id., 6 maggio 2011, n. 2725 resa in tema di procedure d’appalto; in tema di procedure concorsuali, v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1168 ; Id. 4 gennaio 2011, n. 8; Cons. Stato, Sez. II, parere 24 gennaio 2007 n. 7648).
Il principio dell’anonimato delle prove scritte non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, occorrendo viceversa che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente, o di altri soggetti, di rendere riconoscibile l’elaborato (Cons. Stato, Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2025; Id., Sez. VI, 17 settembre 2003, n. 5284).
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 29 ottobre 2014, n. 2072
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia–Regola dell’anonimato e principio di segretezza della prova
N. 02072/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03390/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3390 del 2011, proposto da: [#OMISSIS#] La Rocca, [#OMISSIS#] Fazio, [#OMISSIS#] Calabro’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Valenti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Alosi, [#OMISSIS#] Molica, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Alosi e Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Bonaccorsi in Catania, via S.[#OMISSIS#] di Betlemme, 18;
contro
Università Studi di Messina; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Facolta’ di Medicina e Chirurgia e Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Quattrocchi e [#OMISSIS#] Scarpaci, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del bando di concorso indetto dall’università di Messina per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2011-2012, ove interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione dei posti riservati agli studenti extracomunitari e non assegnati;
– della graduatoria generale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell’università degli studi di Messina per l’anno accademico 2011-2012, limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile;
– del decreto rettoriale n 2543 del 22.9.2011con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a. a. 2011/2012, e
per l’accertamento
dell’obbligo dell’università di utilizzare, per scorrimento della graduatoria, i posti riservati agli studenti non comunitari, rimasti non assegnati, per l’anno accademico 2011-2012;
– del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi e conseguentemente iscriversi anche in soprannumero al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Messina per l’anno accademico 2011-2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dellì’Università degli studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, che hanno partecipato al bando indetto dall’Università degli Studi di Messina per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2011-2012, classificandosi in posizione non utile rispetto ai posti messi a concorso (in numero di 200 più 25 posti per studenti extracomunitari, di cui 5 riservati a studenti cinesi), impugnano il bando ove interpretato nel senso della impossibilità dei cittadini comunitari e partecipare alla redistribuzione dei posti riservati ai cittadini extracomunitari. Impugnano anche la graduatoria generale, come approvata con D.R. n. 2543/2011, limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono stati collocati in posizione utile per l’ammissione ai predetti corsi di laurea. Chiedono, pertanto, che venga accertato l’obbligo dell’Università di utilizzare per scorrimento della graduatoria i posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti vacanti ed rivendicano il diritto ad essere ammessi, ciscuno, all’iscrizione all’ambìto corso di studi.
A sostegno del ricorso deducono:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 37 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della L. n. 264&1999 – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e giustizia manifesta.
Sostengono i ricorrenti la illegittimità del bando impugnato ove lo stesso non preveda la possibilità dell’utilizzazione dei posti riservati agli studenti extracomunitari, non occupati dagli stessi. Tale interpretazione restrittiva del bando sarebbe illegittima in quanto la individuazione dei posti disponibili (in tutto 225 di cui venticinque riservati agli studenti extracomunitari) è frutto di un apposito iter istruttorio finalizzato alla esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile. Da tale istruttoria è emersa la disponibilità di 225 posti che quindi vanno coperti anche per scorrimento, ove quelli riservati agli studenti extracomunitari non siano in tutto o in parte coperti.
2) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 DPR 03/05/1957n. 686 e dell’art. 14 DPR 9/05/1994 n. 487 – Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca del 15/05/2011, allegato1 – Violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto dei presupposti- Travisamento e sviamento della causa tipica.
Si deduce la illegittimità delle operazioni di concorso, in quanto le regole procedimentali seguite avrebbero determinato la violazione delle garanzie di anonimato delle prove svolte. I commissari infatti, al termine della prova ed al momento della consegna delle buste da parte dei concorrenti, hanno identificato ciascuno di essi ed hanno preso visione e conoscenza della scheda anagrafica, del compito e del numero seriale alfanumerico riportato sulla scheda anagrafica stessa e sul compito di ciascun concorrente, potendo così pervenire all’abbinamento della scheda anagrafica al singolo studente. Alla fine della prova, poi, la consegna dei plichi è avvenuta per ordine di file dei posti assegnati in aula, a partire dall’ultima fila fino alla prima.
L’Università degli Studi intimata, costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 20 gennaio 2012, ha eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale adito in quanto verrebbero qui impugnati atti posti in essere dall’Università di Messina nel rispetto di disposizioni emanate dal Ministero ed efficaci su tutto l’ambito territoriale nazionale. Viene eccepita altresì l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo i singoli concorrenti evidenziato in ricorso in qual modo avrebbero potuto essere collocati diversamente e più proficuamente in graduatoria. Controdeduce infine, nel merito, rilevando l’astrattezza della dedotta illegittimità delle previste regole procedurali che avrebbero determinato la violazione del principio di anonimato e di segretezza, e la impossibile utilizzazione dei posti riservati agli studenti extracomunitari, rimasti vacanti, sulla scorta di Circolari Ministeriali che così hanno statuito (circolare n. 2122/2006, confermata dalla circolare n. 1481/2010).
Alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2012 è stata rigettata la domanda cautelate.
Con atti depositati in data 9/10/2012, 29/05/2014 e 6/06/2014, i ricorrenti La Rocca [#OMISSIS#], Fazio [#OMISSIS#], Alosi [#OMISSIS#], Molica [#OMISSIS#] e Valenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] hanno richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo, gli stessi, nelle more del giudizio, intrapreso comunque la propria carriera universitaria.
Alla Pubblica Udienza del 9 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio, in via preliminare, respinge l’eccezione di difetto di competenza territoriale di questo giudice adito, sollevata dalla difesa erariale, in quanto gli atti impugnati provengono da organo (Università degli studi di Messina) con sede in Messina, e nel cui ambito territoriale producono i propri effetti.
Si da atto, a questo punto della declaratoria di cessazione della materia del contendere proveniente dai ricorrenti La Rocca, Fazio, Alosi, Molica e Valenti i quali peraltro nessuna prova adducono dell’intervenuto soddisfacimento delle pretese qui azionate (ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.), nei confronti dei quali va quindi dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso pertanto residua, sotto il profilo dell’interesse, solo per la ricorrente Calabrò [#OMISSIS#].
In relazione alla stessa, è fondata la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto la stessa non fa fornito prova della sussistenza di un interesse immediato e concreto al ricorso, col quale si è limitata a dedurre la illegittimità degli atti impugnati, senza specificare in qual modo, ove l’azione amministrativa fosse stata condotta con le modalità e nelle forme invocate, gli interessi azionati avrebbero potuto trovare soddisfacimento.
Non si specifica, infatti, in ricorso il vantaggio che la ricorrente avrebbero potuto trarre ove l’Università avesse consentito lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura integrale dei posti disponibili, compresi quelli riservati agli extracomunitari e non utilizzati, considerato che la stessa ricopre, nella classifica dei concorrenti alla copertura dei posti messi in palio, la posizione n. 675, a fronte dei posti messi a concorso nella misura di 200 più 25 riservati agli extracomunitari.
Gli stessi profili di inammissibilità sussistono con riferimento alle censure genericamente addotte con il secondo motivo di ricorso, col quale si protesta in astratto la violazione del principio di segretezza e di anonimato dei compiti d’esame, senza fornire alcun indizio di prova tale da attivare l’impulso istruttoria del Tribunale adito.
Per completezza d’esame, va poi solamente aggiunto, sotto il profilo della regolarità delle operazioni concorsuali (in relazione al rispetto del principio di segretezza e di anonimato dei compiti) che:
– secondo noti principi giurisprudenziali, in tema di conservazione dei “valori giuridici” e di “strumentalità delle forme“, non ogni irregolarità formale o procedurale può avere effetti invalidanti ma solo quelle che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato (vedansi Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5074 del 9 settembre 2011, resa in tema di forme prescritte nel procedimento elettorale e sent. n. 2725 del 6 maggio 2011 che annulla T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 2 luglio 2010 n. 16571, resa in tema di procedure d’appalto. Cfr., ancora, in tema di procedure concorsuali, Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1168 del 2 marzo 2009; sent. n. 8 del 4 gennaio 2011, nonché Cons. di Stato, parere della Sez. II n. 7648 del 24 gennaio 2007);
– il principio dell’anonimato delle prove scritte, non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, occorrendo viceversa che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente, o di altri soggetti, di rendere riconoscibile l’elaborato (Cons. di Stato, Sez. V., sent. n., 2025 del 1 aprile 2011; cfr. anche Sez. VI, 17 settembre 2003, n. 5284).
Il ricorso introduttivo, pertanto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Aloisi, [#OMISSIS#] Molica, [#OMISSIS#] Fazio, [#OMISSIS#] La Rocca e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Valenti, mentre dello stesso va dichiarata l’inammissibilità per mancata prova dell’interesse a ricorrere da parte della ricorrente [#OMISSIS#] Calabrò
Le spese del giudizio possono andare integralmente compensate tra le parti attesa la natura degli interessi sottostanti alla controversia qui all’esame che attiene alla tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei confronti dei ricorrenti La Rocca, Fazio, Alosi, Molica e Valenti, ed inammissibile nei confronti della ricorrente Calabrò.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)