In mancanza di espressa previsione di legge, ed ove l’ateneo non disponga con proprio regolamento la necessità del superamento di test propedeutici all’accesso ad anni accademici successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, illegittimo è il diniego di iscrizione senza la previa valutazione delle posizioni soggettive dei ricorrenti, relativamente ai crediti dagli stessi acquisiti presso l’università straniera di provenienza, necessaria ai fini dell’eventuale iscrizione.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 29 ottobre 2014, n. 2843
Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Autonomia ateneo-Violazione garanzie procedimentali
N. 02843/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02191/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
In forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2191 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Giovanni Munzone, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
– del provvedimento 27 febbraio 2014 del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina con il quale la domanda di trasferimento di parte ricorrente non è stata valutata perchè, pur in presenza di posti liberi, il nulla osta verrà concesso solo dopo aver superato l’esame di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Italia;
– ove occorra, della deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea di Medicina del 24 settembre 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la questione sottoposta qui all’esame del Collegio ha già formato oggetto di adeguata valutazione trasfusa nella sentenza n. 1869/2014 di questo Tribunale;.
– che in tale sentenza, alla parte motiva della quale qui si fa espresso rinvio, in via preliminare è stata respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso, anche in quella sede sollevata dalla difesa erariale sul presupposto che la data di pubblicazione della delibera impugnata non costituisce dies a quo al fine del computo del termine decadenziale di impugnazione, in mancanza della prova della notifica individuale ai soggetti sui quali ricadono gli effetti negativi dell’atto in questione;
– che nel merito, con la richiamata sentenza è stato ribadito il principio, già enunciato in precedenti sentenze, secondo il quale, in mancanza di espressa previsione di legge, ed ove, come nel caso di specie, l’Ateneo non disponga con proprio regolamento la necessità del superamento di test propedeutici all’accesso ad anni accademici successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, illegittimo è l’operato diniego di iscrizione senza la previa valutazione delle posizioni soggettive dei ricorrenti, relativamente ai crediti dagli stessi acquisiti presso l’Università straniera di provenienza, necessaria ai fini dell’eventuale iscrizione;
– che stante la sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)