Alla stregua delle norme vigenti in materia, è potere-dovere di ciascuna università, nell’ambito della propria autonomia, valutare “l’equivalenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri” (cfr. cons. Stato, parere 20 aprile 2011, n. 1553), al fine di concedere il trasferimento dello studente.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 20 novembre 2014, n. 3020
Diniego nulla osta trasferimento universita’ straniera-Legittimità test preselettivo-Autonomia ateneo-Violazione garanzie procedimentali
N. 03020/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02408/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2408 del 2014, proposto da: Sig.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Impellizzeri, Gullace [#OMISSIS#] e Ciano [#OMISSIS#], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42/a;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.;
Universita’ degli Studi di Messina, in persona del Rettore legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
-del provvedimento del 10-9-2014, emesso dal Consiglio del Corso di laurea in Medicina, mai comunicato, né pubblicato all’albo pretorio on line, con il quale la domanda di trasferimento di parte ricorrente (proveniente da ateneo straniero) non è stata valutata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I Sig.ri Impellizzeri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gullace [#OMISSIS#] e Ciano [#OMISSIS#], tutti iscritti al II° anno del Corso di Laurea in Medicina nella facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale dell’Università Romena di Arad, per l’a.a. 2014/2015 chiedevano il nulla osta per il trasferimento presso l’Università degli Studi di Messina. Ma con provvedimento del 10/09/2014 del Consiglio di Laurea in Medicina dell’Università degli Studi di Messina veniva deciso che il nulla osta avrebbe potuto essere concesso solo a condizione che gli istanti avessero superato l’esame di ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in Italia.
I Sig.ri Impellizzeri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gullace [#OMISSIS#] e Ciano [#OMISSIS#], avendo già superato esami del medesimo genere all’estero, e segnatamente in Romania, per l’iscrizione al I° anno del Corso di Laurea in Medicina nella facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale dell’Università di Arad, ritenevano illegittimo il provvedimento sopra indicato, e di conseguenza lo impugnavano con ricorso notificato il 15/10/2014 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 22/10/2014.
Si costituiva in giudizio per le Amministrazioni intimate la Difesa Erariale, con memoria meramente formale depositata in segreteria il 31/10/2014.
Nella Camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare incidentalmente proposta in ricorso, il Collegio, previo avviso ai difensori delle parti – che dichiaravano espressamente di rinunciare ai termini a difesa -, si riservava la facoltà ex art. 60 cod. proc. amm. di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, constatato l’immutato vuoto di disciplina all’interno del Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Messina, per quanto concerne il trasferimento degli studenti da Università estere, e ritenuto di potersi richiamare a plurimi propri precedenti in materia, previo assorbimento per ragioni di economia processuale di ogni altro motivo di ricorso, diverso dal secondo – che postula il ricorrere (fra gli altri) di un vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria -, accoglie il ricorso in epigrafe, con consequenziale annullamento del provvedimento con esso impugnato in base al proprio precedente specifico appresso indicato:
“Le disposizioni di cui all’art. 4 della L. 264/99 nulla stabiliscono in ordine all’ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale (come è nel caso di specie) … In sostanza, in assenza di alcuna disposizione, anche interna, l’Università ha illegittimamente rigettato la domanda di trasferimento del ricorrente, senza peraltro la previa considerazione del dichiarato superamento del test d’accesso al primo anno del corso di laurea di odontoiatria presso (Università estera) …; e senza la valutazione dei crediti dallo stesso acquisiti presso l’Università straniera, necessari per l’iscrizione richiesta. In tal senso rileva la giurisprudenza secondo cui, alla stregua delle norme vigenti, è potere-dovere di ciascuna Università, nell’ambito della propria autonomia, valutare “l’equivalenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri” (cfr. Cons. Stato, parere n. 1553/11, cit.), al fine di concedere il trasferimento dello studente. Non avendo l’Università intimata compiuto adeguata istruttoria, mediante, eventualmente la richiesta di integrazioni documentali o di chiarimenti al ricorrente con riferimento alla specifica portata dei test dallo stesso affrontati e superati nella Università (estera) di provenienza, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato” (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, sent. 19 dicembre 2013, n. 3081. Vedasi anche Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. n. 3037/2012 confermata dal C.g.a. con ordinanza cautelare n. 689/2013; nonché Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. n. 1528/2014).
Si aggiunga solamente che questa Sezione (in linea con l’indirizzo segnato dal Cons. di Stato, sent. 25 marzo 2014, n. 1722 Sez. 6^) ha respinto ricorsi analoghi (ad esempio relativi all’Università di Catania), in quanto (cfr. Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. n. 186/2013) il manifesto degli studi (v. decreto rettorale 2138/2012) aveva espressamente regolato la materia, condizionando l’iscrizione-trasferimento degli studenti provenienti da Università straniere al superamento di una prova selettiva. In sentenza è stato specificato che:
– “la problematica relativa alla iscrizione degli studenti provenienti dalle Università straniere costituisce materia che rientra nell’autonomia regolamentare di ciascun Ateneo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, par. n. 1553/11 dep. il 20.4.2011) “;
– il predetto decreto rettorale era “da ritenersi emesso preater legem e quindi (non violando alcuna specifica norma di legge) ” non meritevole delle “censure di illegittimità addotte in ricorso“.
Stanti talune oscillazioni giurisprudenziali in materia, al Collegio appare equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)