In materia di abilitazione scientifica nazionale conseguente ad un provvedimento definitivo adottato dal MIUR, e segnatamente della commissione giudicatrice, che estende i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, è competente il TAR Lazio.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 17 marzo 2014, n. 344
Abilitazione scientifica nazionale-Competenza Tar Lazio
N. 00344/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Cattani, rappresentato e difeso dall’avv. Germana Cestari, con domicilio presso la Segreteria del TAR Veneto.
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; Universita’ degli Studi di Padova;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – emesso dalla Commissione Giudicatrice per la procedura di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia dei professori universitari, ai sensi del D.D. n. 222 del 20 luglio 2012, nel settore concorsuale 11/C1 – allegato al verbale n. 7 del 18 novembre 2013; del relativo giudizio collegiale, dei giudizi individuali e degli indicatori, che hanno escluso l’abilitazione del ricorrente, emessi dalla Commissione Giudicatrice; dei verbali della Commissione stessa, relativi al procedimento; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio, rilevato che la questione attiene ad una abilitazione scientifica con [#OMISSIS#] nazionale conseguente ad un provvedimento definitivo adottato MIUR e, segnatamente dalla commissione giudicatrice, che estende i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, rispetto al quale, per il principio di economia processuale, è opportuna la concentrazione dei diversi giudizi eventualmente sollevati ed evitare una possibile contraddizione di giudicati. Per questi motivi il Tar Veneto, omesso ogni scrutinio del ricorso e della conseguente istanza cautelare, declina la propria competenza a favore del TAR Lazio, cui nel termine perentorio di cui all’art. 15 cpa lo stesso potrà essere riassunto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria competenza a favore del TAR Lazio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)