TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 luglio 2014, n. 8049

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio

Data Documento: 2014-07-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Illogicità e contraddittorietà dei giudizi di non abilitazione

Contenuto sentenza

N. 08049/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04440/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4440 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Drago, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Nespor, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via A. Gramsci, 24; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento previa sospensione
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 6/a3 – microbiologia e microbiologia clinica;
dei verbali della commissione e, in particolare, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e collegiale del ricorrente; del voto e del giudizio individuale del commissario Santo [#OMISSIS#], del voto e del giudizio individuale del commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nonché del voto e del giudizio individuale del commissario [#OMISSIS#] Valenti;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il ricorso è fondato sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà del giudizio finale complessivo in quanto:
– il ricorrente ha superato le tre mediane previste per il settore disciplinare di competenza, il che richiedeva una più pregnante valutazione analitica dei titoli;
– due commissari ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Ostrosky Zeichner Luis) su tre hanno espresso un giudizio positivo mentre i giudizi degli altri tre, pur concludendo per la non idoneità del candidato, riconoscono il “buon contributo scientifico” dato allo svolgimento dei 14 lavori presentati e il fatto che abbia effettuato un periodo di esperienza all’estero (College of Medicine, Johnson City Tennesse), che peraltro non figura nei giudizi allegati al ricorso relativamente ad altri candidati dello stesso settore, giudicati idonei;
– in particolare, quanto affermato dai commissari [#OMISSIS#] e Valenti in ordine alle competenze diagnostiche del candidato, che sarebbero prevalenti rispetto a quelle di ricerca, non è conforme alla declaratoria del settore concorsuale 06/A3 che riguarda la “attività scientifica e didattico-formativa nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della microbiologia, e microbiologia medica e clinica nei loro aspetti di ricerca di base e applicata… Campi di interesse disciplinare sono la batteriologia, virologia, micologia parassitologia medica e clinica, la vaccinologia e gli aspetti diagnostico-clinici dell’analisi microbiologica virologica e parassitologica”, rientrando quindi le competenze diagnostiche nell’ambito della declaratoria del settore scientifico-disciplinare per cui è causa;
Considerato che:
– il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti del ricorrente;
– ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c) il Collegio ritiene che in esecuzione della presente sentenza la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione se antecedente;
le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della novità delle questioni sottoposte all’attenzione del Collegio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)