Irragionevolezza dei giudizi di non abilitazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 agosto 2014, n. 8714
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio
N. 08714/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05887/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5887 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Franco [#OMISSIS#] La Gala, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bonfante;
per l’annullamento
– della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 08/D1 – progettazione architettonica
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. che hanno acconsentito alla definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Considerato che il ricorso ed i motivi aggiunti risultano fondati posto che i giudizi elaborati dalla commissione (ovvero tre a favore dell’abilitazione e due contrari) non danno adeguata contezza del profilo professionale del ricorrente;
– che, invero, a fronte del superamento delle tre mediane da parte del ricorrente, la commissione avrebbe dovuto chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione per aspirare alla nomina di professore di prima fascia;
– che, nel caso di specie, la mancanza di un giudizio collegiale (che non si limiti cioè ad un richiamo per relationem alle valutazioni individuali dei singoli commissari) rende difficile individuare l’iter logico seguito dalla commissione per formulare un giudizio negativo nei confronti del ricorrente;
– che, invero, anche i due giudizi negativi non sembrano coerenti con le premesse dalle quali emerge un profilo professionale del ricorrente comunque di rilievo;
– che non sembra peraltro esservi dubbio che il ricorrente, professore associato presso l’Università di Bari, svolga regolarmente attività didattica;
– che il ricorso va quindi accolto nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti della ricorrente;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente
– che le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA e CPA.
Contributo unificato a carico del Ministero resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del DPR n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)