TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 12543

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2014-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta carenza di interesse a seguito di riesame da parte della commissione, con esito positivo

Contenuto sentenza

N. 12543/2014 REG. PROV.COLL.
N. 03313/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3313 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Massimo [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] De Poi, [#OMISSIS#] Ugaglia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 01/A2 “geometria e algebra”, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatrice presso l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] II” di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 01/A2 “geometria e algebra”, tornata 2012, e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art. 16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011 nonchè l’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che il giudizio della Commissione si era basato essenzialmente sugli indici correlati alle cosiddette “mediane”, a carattere quantitativo, dunque non decisivi ai fini dell’abilitazione in argomento e che gli stessi in ogni caso non erano stati correttamente individuati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Anvur si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria l’interessata ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.2564 del 2014 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, rinvenendo profili di fondatezza nelle censure dalla stessa dedotte.
La nuova Commissione all’uopo nominata valutava quindi l’interessata idonea al conseguimento dell’abilitazione.
Con successiva ordinanza n.5393 del 2014 la Sezione respingeva dunque l’istanza di revoca/modifica della predetta misura cautelare, inoltrata dall’Amministrazione.
La Dr.ssa [#OMISSIS#] presentava inoltre motivi aggiunti avverso l’inclusione della stessa nell’elenco dei partecipanti alla procedura di abilitazione per la tornata 2013, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010, essendo stata già valutata per il 2012.
Con decreto n.5546 del 2014 veniva accolta la richiesta, abbinata ai motivi aggiunti, per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Con memoria la ricorrente riaffermava i propri motivi di censura.
Con altra memoria l’Amministrazione ribatteva ai suddetti motivi aggiunti.
Nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite e indicata inoltre la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Fermo restando che l’originario giudizio risulta viziato, siccome basato sugli indici correlati alle “mediane”, a carattere quantitativo, ex all.A del D.M. n.76 del 2012, e dunque non decisivi ai fini del conseguimento dell’abilitazione (cfr. anche art.6 D.M. n.76 del 2012), risultando preminente ai suddetti fini la valutazione di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014 e già TAR Lazio, III, ord. n.2564 del 2014), il ricorso introduttivo risulta in ogni caso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a contenzioso in corso, il giudizio negativo impugnato è stato sostituito da un nuovo giudizio, positivo, emesso all’esito di un rinnovato procedimento, con nomina di una nuova Commissione di valutazione che si è espressa sulle pubblicazioni ed i titoli della ricorrente.
I motivi aggiunti vanno invece dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione e di interesse, giacchè un giudizio relativo alla tornata 2013 sarebbe comunque improduttivo di effetti (arg. anche ex art.16, comma 3m Legge n.240 del 2010), avendo la ricorrente già conseguito una positiva valutazione per l’abilitazione nella tornata 2012.
Tenuto conto della novità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.3313/2014 indicato in epigrafe e inammissibili i motivi aggiunti al medesimo.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)