TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 ottobre 2014, n. 10549

Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione esaminatrice-Valutazione analitica titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2014-10-20
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.

Contenuto sentenza

N. 10549/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05066/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5066 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Foglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Largo Arenula, 34; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Valente, Raffaello Santagata De [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento previa sospensione
– dei giudizi collegiali e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario II fascia per il settore concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro (D.D. MIUR 20 luglio 2012 n. 222) e quindi del provvedimento finale di non abilitazione;
dei seguenti verbali della Commissione:
– n. 1 relativo alla seduta del 10 aprile 2013;
– n. 2 relativo alla seduta del 22 aprile 2013;
– del verbale di precisazione e interpretazione autentica, relativo alla seduta del 25 aprile 2013;
– n. 7 relativo alla seduta del 29 luglio 2013;
– n. 8 relativo alla seduta del 30 luglio 2013;
– n. 9 relativo alla seduta del 19 settembre 2013;
– n. 10 relativo alla seduta del 20 settembre 2013;
– n. 11 relativo alla seduta del 21 settembre 2013;
– n. 12 relativo alla seduta del 31 ottobre 2013;
– n. 13 relativo alla seduta del 1 novembre 2013;
– n. 14 relativo alla seduta del 2 novembre 2013;
– n. 16 relativo alla seduta del 28 novembre 2013;
– n. 17 relativo alla seduta del 29 novembre 2013;
– n. 18 relativo alla seduta del 30 novembre 2013;
– n. 21 relativo alla seduta del 24 dicembre 2013;
– del verbale avente ad oggetto “ Relazione Riassuntiva” relativo alla seduta del l24 dicembre 2013;
– delle schede analitiche di valutazione, redatte dai singoli commissari;
– del D.D. del 20.07.2012 n. 222, pubblicato in G.U. n. 58 del 27.07.2012;
– del d.P.R. 14.09.2011 n. 222, recante “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre n. 240”;
– del D.M. 7.06.2012 n. 76;
– del D.P.C.M. 19.06.2013 n. 69755;
– del D.P.C.M. 26.09.2013 n. 71188;
– dei D.D. 28.06.2013 n. 1263; 20.09.2013 n. 1718; 30.09.2013, n. 1767 di proroga dei lavori della Commissione;
– del D.D. 12.12.2013 n. 2703, di ulteriore proroga dei lavori della Commissione;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto n. 222 del 20 luglio 2012 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha indetto il Bando, ai sensi degli articoli 3 e 9 del d.P.R. n. 222/2011, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato 3 del medesimo decreto.
La dott.ssa [#OMISSIS#] Foglia, ricercatrice universitaria confermata in diritto del lavoro presso la Seconda Università degli Studi di Napoli dall’anno 2006, presso la Facoltà di Economia, ha presentato domanda di partecipazione per l’abilitazione scientifica per il settore concorsuale 12/B2 — Diritto del Lavoro, II fascia.
La ricorrente descrive il proprio curriculum professionale ed accademico e la produzione scientifica ed accademica oltre una notevole attività scientifica di rilevanza nazionale ed internazionale.
La commissione esaminatrice, tuttavia, ha negato al ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale.
Con il ricorso in epigrafe, notificato l’11 aprile 2014 e depositato il 17 aprile 2014, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 76/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato D al D.M. n. 76/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, del D.D. n. 222/2012. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Manifesta incoerenza e irragionevolezza. Perplessità dell’azione amministrativa.
Il giudizio della Commissione sarebbe incoerente rispetto alle valutazioni di merito espresse in sede collegiale ed in sede individuale, non potendo dai giudizi positivi adottati dalla Commissione, irragionevolmente discendere, in assenza di qualsivoglia motivazione, il mancato riconoscimento della maturità scientifica della ricorrente. Inoltre la Commissione avrebbe omesso la valutazione dei titoli presentati dalla dott.ssa Foglia. In particolare, i giudizi espressi con riguardo alla produzione scientifica sono risultati positivi, essendosi attestati sul giudizio di “buono” o “accettabile”, per cui appare incoerente la non abilitazione della candidata.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 76/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, del D.D. n. 222/2012. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo. Carenza di motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere.
La Commissione avrebbe disatteso i criteri e i parametri da essa stessa fissati nella seduta del 22 aprile 2013 (verbale n. 2): nè nel giudizio collegiale né in quelli individuali né nei verbali vi sarebbe traccia del fatto che la valutazione sia stata fatta effettuata secondo il meccanismo a cui pure la Commissione si era autovincolata. Manca infatti il riferimento a qualsivoglia punteggio numerico, che avrebbe dovuto costituire lo strumento per uniformare e semplificare le attività valutative individuali. Il risultato sarebbe che la valutazione data risulterebbe priva di motivazione in violazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 76/2012. Inoltre, le schede riguardanti la valutazione della ricorrente sembrerebbero avere dato un peso marginale alle opere monografiche (20 punti su 100), a cui invece la Commissione, secondo quanto indicato nel verbale n. 2, aveva deciso di conferire un “rilievo prevalente”.
La ricorrente formula, in via subordinata e per mero tuziorismo, i seguenti ulteriori motivi.
3. Violazione dell’iter tipico procedimentale. Eccesso di potere.
I giudizi di non abilitazione sarebbero frutto di un procedimento invertito rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la normale sequenza delle operazioni collegiali. Nei verbali (in particolare nel n. 7) si fa riferimento ad una valutazione collegiale dei curricula e dei titoli dei candidati di II fascia ai fini della redazione dei giudizi individuali. Al contrario si sarebbe dovuto procedere prima ad un’autonoma valutazione individuale dei profili dei candidati e poi ad un confronto collegiale dei giudizi resi.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, della legge 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 222/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1, del D.M. n. 76/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.D. n. 222/2012.
Il meccanismo dell’abilitazione scientifica nazionale sarebbe volto a dare una sorta di “patente” che indica la maturità scientifica del candidato ai fini del conferimento delle funzioni di professore di I o di II fascia. La Commissione lo ha invece interpretato come se si trattasse di un vero e proprio concorso per cui ha svolto i lavori in maniera sincrona, esaminando contestualmente tutti i candidati e dunque dando luogo ad un inevitabile condizionamento da cui non può che essere generata una valutazione comparativa, risultando ciascun giudizio, individuale e collegiale, il frutto (illegittimo) di un convincimento che si è formato non a seguito della valutazione della singola posizione, bensì a seguito della valutazione di un molteplicità di posizioni.
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I lavori della Commissione sono stati più volte prorogati nel loro termine finale e ciò sarebbe avvenuto in maniera illegittima, quanto al rango della fonte con cui ciò è avvenuto: i D.P.C.M. del 19 giugno 2013 n. 69755 e del 26 settembre 2013 n. 7118 hanno disposto che la proroga dei lavori avvenisse con decreto direttoriale, il che sarebbe illegittimo in quanto la legge aveva rimesso a fonte sovraordinata (per l’appunto il D.P.C.M.) la determinazione della proroga, che sarebbe, peraltro, dovuta avvenire di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarebbero altresì viziati anche i decreti direttoriali emanati sia per illegittimità derivata rispetto ai D.P.C.M. sia per carenza assoluta di potere nel disporla.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando apposita memoria difensiva; la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare con nota depositata il 13 maggio 2014.
Alla pubblica udienza del 16 luglio 2014 sono stati uditi gli avvocati delle parti presenti come da verbale.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 18 luglio 2014.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la dott.ssa [#OMISSIS#] Foglia impugna il negativo esito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n. 222 del 22 settembre 2011, titolo che attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, cui ella ha partecipato per il settore concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro.
2. Devono essere innanzitutto esaminate le censure, contenute nel primo e nel secondo motivo, con cui la ricorrente assume l’illegittimità del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dai Commissari.
Il primo motivo di ricorso è articolato in due parti:
a) Il giudizio della Commissione sarebbe incoerente rispetto alle valutazioni di merito espresse in sede collegiale ed in sede individuale, non potendo dai giudizi positivi adottati dalla Commissione, irragionevolmente discendere, in assenza di qualsivoglia motivazione, il mancato riconoscimento della maturità scientifica della ricorrente.
b) La Commissione avrebbe omesso la valutazione dei titoli presentati dalla dott.ssa Foglia. In particolare, i giudizi espressi con riguardo alla produzione scientifica sono risultati positivi, essendosi attestati sul giudizio di “buono” o “accettabile”, per cui appare incoerente la non abilitazione della candidata.
Con il secondo motivo la ricorrente assume l’illegittimità del giudizio che la riguarda per non essersi attenuto l’Organo esaminatore ai criteri e parametri da esso stesso elaborati e per non avere utilizzato i punteggi in termini numerici stabiliti nella seduta del 22 aprile 2013.
2.1. Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Per le procedure di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per l’accesso a ciascuna fascia, rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, “tra gli altri parametri”, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Il successivo art. 5, che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
2.2. Nel caso in questione la Commissione ha adottato i criteri e parametri nella seduta del
22 aprile 2013 e li ha integrati in quella del 25 aprile 2013.
In relazione ai titoli – diversi dalle pubblicazioni – la Commissione ha previsto che la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata in applicazione dei seguenti parametri:
– partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra parti;
– partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
– attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca, esteri o internazionali di alta qualificazione;
– conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica.
Quale parametro addizionale la Commissione ha inoltre previsto il possesso del titolo di ricercatore a tempo determinato o indeterminato ritenendo che esso “rappresenta un primo formale riconoscimento del profilo del candidato da parte della comunità scientifica.”
Quanto alla valutazione della produzione scientifica, la Commissione ha stabilito che essa avrebbe dovuto essere effettuata in applicazione dei seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D del D.M. n. 76/2012;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, preferibilmente attraverso l’adozione di sistemi di refe raggio o di revisione tra pari;
e) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale anche considerato l’ambito scientifico;
Inoltre, la stessa Commissione ha adottato il parametro integrativo dato dalla pubblicazione di almeno 1 monografia e 5 lavori non monografici ovvero 9 lavori non monografici nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del D.D. n. 222 del 20 luglio 2012, ciò in quanto ha ritenuto necessario “al fine di valutare la continuità scientifica dei candidati”, che “nell’arco di tempo considerato sia stata prodotta attività di ricerca qualitativamente rilevante e per questo sottoposta alla valutazione di merito della Commissione”.
Ulteriore parametro integrativo stabilito dalla Commissione è, inoltre, costituito dalla rilevanza della produzione scientifica del candidato valutata in base alla pluralità e varietà dei temi affrontati.
E’ stato previsto anche di considerare, al fine della valutazione della maturità scientifica dei candidati, l’impatto della produzione scientifica complessiva nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con la specificazione che si avrebbe fatto riferimento agli indicatori non bibliometrici riferiti alle mediane per candidati all’abilitazione nazionale a professore associato di cui alla tabella 3 ANVUR, colonna 3, “numero di libri dotati di ISBN” e colonna 4 “numero di articoli su rivista e capitoli di libro dotati di ISBN” e che “il superamento di entrambe le mediane sarà considerata necessaria ma non sufficiente per l’acquisizione dell’abilitazione”; è stato inoltre stabilito si attribuire un rilievo prevalente alla coerenza settoriale e alla qualità della produzione scientifica e ai lavori monografici rispetto ad altre tipologie di lavoro scientifico, di attribuire un rilievo prevalente alle pubblicazioni rispetto ai titoli in quanto maggiormente idonee a comprovare il livello di maturità scientifica dei candidati.
2.3. La Commissione, nei riguardi della ricorrente, ha espresso un giudizio collegiale, con riferimento alla produzione scientifica, che si attesta tra “accettabile e buono”; ha, inoltre, affermato che il lavoro monografico della candidata “affronta un tema interessante e di rilievo teorico con un discreto livello di analisi ed approfondimento, anche se riprende in più punti le elaborazioni contenute in alcuni scritti minori”; ha valutato “accettabile” la pluralità e “tra accettabile e buono” l’impatto della produzione scientifica complessivamente considerata ed affermando anche la sua continuità. Inoltre, la Commissione ha riconosciuto che la candidata ha il titolo di ricercatrice universitaria e presenta sia il titolo costituito dall’aver partecipato a comitati editoriali sia dell’aver partecipato a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.
Analogamente, da una lettura dei giudizi individuali dei commissari si desume un giudizio positivo in ordine alla produzione scientifica sia sotto il profilo della qualità che sotto il profilo dell’impatto e della rilevanza, per cui non si comprende come la Commissione sia pervenuta a formulare un giudizio conclusivo di inidoneità.
Inoltre, come rilevato in talune statuizioni rese in sede cautelare da questa Sezione, il giudizio di “accettabile” non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo pieno, soprattutto se risulta connesso con altri giudizi di “buono” su altri aspetti sottoposti a valutazione, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il giudizio sulla candidata oscilla tra l’”accettabile” e il “buono”.
Del resto, la classificazione utilizzata dal D.M. n. 76/2012 (Allegato D) stabilisce al n. 3 che “le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza”, per cui si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale.
La valutazione di segno negativo resa risulta essere in contraddizione con la declaratoria recata dallo stesso D.M.
Le doglianze contenute nel primo positivo sono pertanto fondate.
2.4. Analogamente, coglie nel segno la seconda doglianza sollevata dalla ricorrente in quanto non è dato rinvenire nei giudizi individuali e in quello collegiale della Commissione l’attribuzione dei punteggi (per quanto concerne le pubblicazioni e i titoli, in particolare quello di ricercatore) a cui l’Organo valutatore si era autovincolato, stabilendo che “la valutazione si intende positiva allorquando il candidato raggiunge un punteggio di 80 su 100 punti”: non si comprende infatti quale sia il punteggio ottenuto dalla ricorrente, il che crea una carenza motivazionale e determina una scarsa intelligibilità del giudizio finale di non abilitazione.
In conclusione, essendo gli ulteriori motivi proposti in via subordinata e tuzioristica, il ricorso, giusta la fondatezza dei primi due, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale B12/b” “diritto del lavoro” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)