Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, il giudizio della commissione mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituendo espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice di legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2001/2006).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 ottobre 2014, n. 10564
Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica-Sindacato giudice amministrativo
N. 10564/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03582/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3582 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Facco, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Profeta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; ù
La Libera Università [#OMISSIS#] Ss. Assunta (Lumsa);
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 06/l1 – anestesiologia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame il Prof. Facco contesta il giudizio della commissione di esame che non avrebbe tenuto conto in modo adeguato del proprio curriculum scientifico e professionale.
Le censure non meritano adesione.
Il giudizio della Commissione giudicatrice di una procedura come quella in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2001/2006).
Ciò premesso nel caso di specie, il giudizio reso dalla Commissione non risulta illogico o irragionevole anche in relazione alle risultanze documentali, considerato che lo stesso candidato concorreva per il profilo di docente di prima fascia, per il quale evidentemente era richiesto un insieme di titoli diverso rispetto al pur apprezzato curriculum del ricorrente.
Peraltro, tutti i componenti della Commissione hanno concluso che l’attività scientifica del candidato non poteva essere considerata positivamente ai fini del conseguimento della abilitazione a docente di prima fascia.
Ritenuto che il ricorso possa quindi essere respinto con compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)