TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2014, n. 11130

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse

Data Documento: 2014-11-05
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
 
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 11130/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03854/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3854 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] De Sinno, rappresentato e difeso dall’avv. Ida [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studi dell’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via Portuense, 104; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur); 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ieva, [#OMISSIS#] Grondona; 
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 12/A1 – diritto privato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che il professore spagnolo [#OMISSIS#] Irujo José [#OMISSIS#], quale docente di diritto mercantile (corrispondente al settore diritto commerciale e della navigazione – 12/B1) presso l’università di Valencia in Spagna, non avrebbe potuto far parte della commissione per il settore concorsuale 12/A1 — Diritto Privato.
La tesi merita adesione.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010, nell’istituire l’abilitazione scientifica nazionale quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari, prevede al terzo comma, lett. f): “l’istituzione per ciascun settore concorsuale di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”.
Il medesimo terzo comma alla lett. h) stabilisce, inoltre, “l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, … ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”.
II dettato normativo sopra riportato prevede, quindi, la nomina di una Commissione composta da cinque membri “tutti” afferenti al settore concorsuale di riferimento.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, con il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 è stato adottato il Regolamento concernente le modalità per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini dell’accesso al ruolo dei professori universitari.
L’art. 6 del menzionato decreto 222/2011 disciplina l’istituzione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale per ciascun settore concorsuale (nominate, poi, con successivo Decreto Direttoriale), prevedendo che “quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all’interno della lista medesima ed il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all’interno di un’apposita lista, predisposta dall’ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari. Inoltre, nella redazione della lista, l’ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L’ANVUR assicura, altresì, la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo 16, comma 3, lettera 11), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista”.
La necessaria afferenza di tutti i commissari al settore concorsuale di riferimento è prevista, inoltre, dall’art. 8 del D.M. 76/2012 recante “l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari”.
Tale norma, in particolare, al primo comma dispone che “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della legge e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal recente regolamento riferiti al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero”.
Il comma 2 del medesimo art. 8, nel prevedere per gli aspiranti commissari tutti i requisiti, sottolinea che il curriculum dell’aspirante commissario deve attestare: (…) “b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.
Il comma 3 prosegue stabilendo che “Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 22 per quanto attiene ai parametri di cui all’articolo 4 comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), è assicurato dall’appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell’attività svolta di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui all’allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati”.
Venendo più specificamente al caso in esame, dal curriculum del Prof. [#OMISSIS#], emerge che egli è Professore di Diritto Mercantile (Commerciale) presso l’Università di Valencia (Spagna), condizione che esclude di per sé l’appartenenza del Commissario OCSE allo stesso Settore Scientifico-Disciplinare per il quale ha concorso il ricorrente (Diritto Privato, già Jus 01).
Il D.M. n. 159 del 12 giugno 2012, recante “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2011”, prevede infatti che il Diritto Commerciale, già ascrivibile al Settore Scientifica-Disciplinare Jus 04, rientri nel macro-settore 12/B, insieme alla materia Diritto della Navigazione, mentre il Diritto Privato, afferente al diverso settore Jus 01, risulta collocato nel macro-settore 12/A1, con conseguente impossibilità di assimilare i due distinti profili scientifici.
In altri termini il componente OCSE è docente di una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato”, come risulta dall’allegato A del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
In conclusione la nomina di un Commissario carente di specifica qualificazione scientifica nella materia del Diritto Privato, ha determinato la violazione dell’art. 6, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 222/2011 e dell’art. 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010. Trattandosi di un collegio perfetto, la mera presenza del Prof. [#OMISSIS#] ha alterato la composizione della commissione di valutazione ed ha finito per riverberarsi sul giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente.
Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 – diritto privato e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, si osserva che la domanda risarcitoria non risulta sostenuta dalle necessarie allegazioni in ordine al danno subito e all’accertamento della responsabilità dell’amministrazione, sicché la stessa deve essere respinta perché proposta in modo del tutto generico.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, attesa la novità della procedura di abilitazione scientifica e, quindi, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)