TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 novembre 2014, n. 11228

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse

Data Documento: 2014-11-10
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
 
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 11228/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08965/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8965 del 2014, proposto dal dott. [#OMISSIS#] Bartolomucci, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Bruno in Roma, via Savoia, 31; 
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nonché Direzione Generale per l’Università lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Adisu; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Marcatajo; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/A1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con ricorso spedito a notifica nei termini di legge e depositato il 7 luglio 2014, il dott. [#OMISSIS#] Bartolomucci, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato a conclusione della procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 12 /A1 – diritto privato;
Considerato che il ricorso, passato in decisione per la pronunzia sull’istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 ottobre 2014, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato, infatti, che è fondata, con valore assorbente sul resto, la censura che riguarda la formazione della Commissione giudicatrice mediante il membro straniero, non dotato di qualificazione adeguata al settore relativo al diritto privato – 12/A1 (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 10865 / 14);
Considerato che, infatti, in base all’art.16, comma 3, lett. f) – h) della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari mentre il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia;
Ritenuto dunque che rientrando il diritto commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3, f – h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011;
Ritenuto che pertanto il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione;
Ritenuto che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato;
Ritenuto, pertanto, che il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)