L’articolo 9, comma 3, del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, stabilisce in via eccezionale che nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista degli studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui all’articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, possa essere composta soltanto da commissari provenienti da università italiane
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 novembre 2014, n. 11500
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione
N. 11500/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01646/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, p.zza Borghese, 3;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza della Repubblica;
Dipartimento della Funzione Pubblica;
Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Sbarigia, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Assunta Di Vicino, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via F. Denza, 27;
Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/E1 “chirurgia cardio-toraco-vascolare”, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Sbarigia e di Giovanni [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primario del centro di cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Forlanini – S. [#OMISSIS#], impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 06/E1 “chirurgia cardio-toraco-vascolare”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, commi 2, 3 della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, comma 1, 8, commi 4, 6 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012, degli artt.3, commi 3, 4, 4 comma 2, 8, all.A, lettera b, n.3, all.D del D.M. n.76 del 2012, del D.P.R. n.117 del 2000, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Il ricorrente ha fatto presente in particolare che erano illegittimi gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione, con particolare riferimento ai D.D. n.343 del 2013, n.732 del 2013, n.1263 del 2013, n.1767 del 2013 e ai D.P.C.M. 19 giugno 2013 e 26 settembre 2013; che nella predetta Commissione mancava il membro OCSE; che il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] era stato inserito nella lista degli aspiranti Commissari, pur avendo il figlio tra gli abilitandi; che non erano state rese pubbliche le verifiche effettuate sui requisiti di qualificazione dei Commissari, in particolare sulle pubblicazioni scientifiche del Prof. [#OMISSIS#] Covino; che era mancata la ponderazione dei criteri e dei parametri; che non era stata considerata, tra i criteri aggiuntivi, l’esperienza chirurgica; che nel complesso i criteri non erano stati differenziati per area disciplinare; che il criterio aggiuntivo dell’apporto del singolo alle opere collettanee era irragionevole, non considerandosi di particolare rilievo la posizione di ultimo autore; che erano contestabili gli indici correlati alle mediane, per i dati di partenza, i metodi di calcolo e l’incompetenza dell’organo che li aveva adottati; che era difettata, come emerso nella formulazione del giudizio, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni; che il tempo dedicato alle valutazioni era risultato eccessivamente ridotto; che il giudizio sulle pubblicazioni era censurabile, siccome incongruamente motivato; che nei giudizi non si operava la necessaria distinzione tra prima e seconda fascia; che non era stata debitamente considerata l’attività didattica; che il superamento, con gli indicatori bibliometrici, di due mediane su tre era sufficiente per conseguire l’abilitazione per la I fascia; che inoltre vi era incoerenza rispetto ai giudizi espressi nei confronti dei candidati Giovanni [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Frati.
Il Sig. Giovanni [#OMISSIS#] si costituiva in giudizio per la reiezione dell’impugnativa, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Del pari si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso il Sig. [#OMISSIS#] Sbarigia.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia e Finanze si costituivano in giudizio chiedendo che il gravame venisse respinto perché infondato.
Con memorie il ricorrente, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Sig. [#OMISSIS#] ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche della parte ricorrente.
Nell’udienza del 2 luglio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. anche TAR Lazio, III, n.9403 del 2014); che inoltre, non essendo stata formata in tempo utile la lista degli studiosi ed esperti OCSE, il quinto componente della Commissione di valutazione non poteva che essere scelto, parimenti mediante sorteggio, all’interno della lista già formata dei Professori ordinari, ex art.9 del D.P.R. n.222 del 2011, non potendosi individuare in proposito termini perentori di blocco della procedura né la necessità di ricorrere in via analogica ad altra normativa, quale quella contenuta nell’art.6, comma 6 del D.P.R. n.222 del 2011, meno pertinente (cfr. ancora, in termini analoghi, TAR Lazio, III, n.9403 del 2014); che nessun rilievo può assumere la presenza del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nella lista degli aspiranti Commissari, giacchè lo stesso non è stato sorteggiato per far parte della predetta Commissione; che, in relazione al Prof. Covino, componente della suddetta Commissione, non emergono elementi a confutazione della qualificazione scientifica necessaria per far parte del cennato Organo di valutazione, ex artt.16 della Legge n.240 del 2010, 6 del D.P.R. n.222 del 2011, 8 del D.M. n.76 del 2012 né evidenti e netti profili di complessiva irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale effettuata dall’ANVUR sul punto (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 del 2014); che inoltre la mancata pubblicazione delle verifiche effettuate sui requisiti dei Commissari, quale censura meramente formale, non può determinare di per sé l’illegittimità della procedura; in relazione alla ponderazione dei criteri e parametri di valutazione, che la Commissione ha in ogni caso fissato gli stessi, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche e ai titoli degli abilitandi, in sede di riunione riportata a verbale n.1 del 16 maggio 2013, richiamando tra l’altro quanto previsto sul punto in modo specifico ed articolato nell’art.4 e nell’all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.14 al ricorso), pervenendo poi comunque, sulla predetta base di criteri e parametri, ad un motivato giudizio unanime negativo (cfr. all.1 al ricorso); quanto alla mancata considerazione, tra i criteri aggiuntivi, dell’esperienza chirurgica dei candidati, che l’adozione degli stessi in linea generale è riservata come scelta discrezionale alla Commissione, ex art.3 del D.M. n.76 del 2012, scelta nello specifico all’evidenza non irragionevole, tenuto conto che trattasi di procedura di abilitazione per attività di insegnamento e non clinica-ospedaliera, che i titoli e le pubblicazioni scientifiche valutate riguardano comunque anche il suddetto ambito, che in ogni caso l’esperienza clinica viene comunque presa in esame, ex art.4 del D.P.R. n.117 del 2000, nella successiva fase di valutazione comparativa per il reclutamento dei Professori, dopo la loro abilitazione; che i settori concorsuali sono stati differenziati in relazione ai criteri con riferimento agli indicatori bibliometrici e non bibliometrici nonché fissato per materie il numero massimo di pubblicazioni da presentare (cfr. all.A, B, C al D.M. n.76 del 2012); che del pari, in relazione all’apporto individuale alle pubblicazioni, non irragionevole risulta la scelta tecnico-discrezionale di dare preminenza al primo autore delle opere scientifiche collettanee, in qualità di principale esecutore della relativa ricerca; che inoltre il ricorrente, oltrepassando due delle tre mediane, si trovava in posizione idonea, in relazione alle stesse, per il conseguimento dell’abilitazione e che tuttavia il menzionato superamento non era all’uopo sufficiente, atteso che gli indici correlati alle predette mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non potevano comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima (cfr. anche art.6 del D.M. n.76 del 2012 e verbale n.1 del 16 maggio 2013, all.14 al ricorso), risultando preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi; che altresì la dedotta analiticità era richiesta, ex art.16 della Legge n.240, unicamente in sede di valutazione di titoli e pubblicazioni e non anche, ragionevolmente, nella fase della motivazione del giudizio, bastando all’uopo esporre in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla predetta valutazione; quanto ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, che gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.9403 del 2014); per ciò che concerne ancora il giudizio, che trattasi di tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr., tra le ultime, TAR Lazio, III, nn.9307, 10548 del 2014), che nel caso di specie difettano; che anzi i giudizi individuali risultano corredati da congrua e adeguata motivazione, sui punti ritenuti decisivi della valutazione, con rimando ai criteri di esame di pubblicazioni e titoli nonché unanimemente resi in modo negativo e tradotti in coerente sintesi nel giudizio collegiale finale, anche in relazione all’attività di insegnamento svolta (cfr. all.1 al ricorso); che inoltre, laddove è riportato il giudizio reso in relazione all’abilitazione per la seconda fascia, del pari di non idoneità, lo stesso risulta non irragionevolmente richiamato a supporto del giudizio per la prima fascia (cfr. all.1 al ricorso); che in ultimo, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione a vantaggio dei candidati Giovanni [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Frati, precisato che trattasi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro, non si rinvengono in ogni caso macroscopici ed evidenti profili di irragionevolezza valutativa.
In considerazione della novità delle questioni affrontate sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.1646/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)