TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 novembre 2014, n. 11694

Abilitazione scientifica nazionale–Commissioni esaminatrici-Composizione-Parere pro veritate

Data Documento: 2014-11-21
Area: Giurisprudenza
Massima

La legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.

Contenuto sentenza

N. 11694/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Molino, con domicilio eletto in Roma, via Panama, 58; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– di tutti gli atti della procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia, settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e in particolare: – del giudizio collegiale, pubblicato in data 3 dicembre 2013, all’esito del quale il ricorrente è stato dichiarato non abilitato,
– dei giudizi dei singoli commissari;
– dei decreti di nomina della commissione per il settore concorsuale 06/D3;
– del verbale n. 1 in data 27.2.2012 della Commissione per il settore concorsuale 06/D3;
– del decreto direttoriale n. 222 in data 20.7.2012;
– del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7.6.2012, n. 76;
– del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29.7.2011 prot. n. 366 per il settore concorsuale 06/D3;
– del Regolamento approvato con d.P.R. 14.9.2011, n. 222;
– del decreto direttoriale n. 181 in data 27.6.2012;
– del D.M. 29.7.2011, di determinazione dei settori concorsuali;
– di tutti gli atti anteriori, conseguenti, ovvero comunque coordinati e/o connessi a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è Dirigente di I livello dal 1995, prima presso il Policlinico Umberto I di Roma, Divisione di Ematologia, e dal 2003 presso l’Ospedale Sant'[#OMISSIS#] di Roma, UOC di Ematologia, infine dal 2006 è professore aggregato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Sapienza” di Roma.
Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
La domanda di partecipazione è stata corredata dal curriculum contenente l’elenco complessivo delle pubblicazioni e dei titoli posseduti e dall’elenco delle pubblicazioni scientifiche valutabili (sino ad un massimo di 14) pubblicate sino alla data di presentazione della domanda.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010, nonché dell’art. 6 del DPR 14.9.2011, n. 222. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e adeguata motivazione, disparità di trattamento, violazione del principio della par condicio dei concorrenti, illogicità di comportamento.
La commissione di valutazione doveva essere composta da un membro munito delle competenze necessarie per valutare compiutamente e con cognizione di causa i candidati appartenenti a tutti i settori scientifico-disciplinari.
Il DM 29.7.2011, n. 336 che individua i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha stabilito di accorpare nell’unico settore concorsuale 06/D3 i diversi settori scientifico-disciplinari di: a) malattie del sangue, b) oncologia, c) reumatologia.
L’organo di valutazione avrebbe dovuto essere composto da almeno un membro la cui formazione fosse congrua il profilo scientifico, didattico ed assistenziale rispetto ad ogni singolo settore raggruppato nel settore concorsuale.
Con decreto direttoriale n. 92 del 13.1.2013 è stata, infatti, nominata la Commissione del settore concorsuale 06/D3 — Malattie del sangue, oncologia e Reumatologia, nella quale non sarebbe stato presente alcun Ematologo:
il prof. Scagliotti, professore ordinario del settore Med 10 (Malattie dell’apparato respiratorio), si occupa di malattie dell’apparato respiratorio ad indirizzo oncologico;
il prof. Ferracioli, Direttore della Divisione di Reumatologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, si occupa prevalentemente di artrite reumatoide;
il prof.. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è un docente di Reumatologia, con interesse prevalente per la sclerosi sistemica;
il prof. Conte è docente di oncologia medica con interesse prevalente nei tumori solidi e della mammella;
il prof. Lotvall (proveniente da Goteborg) è allergologo, che si occupa prevalentemente di asma.
La commissione avrebbe potuto acquisire, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240/2010 “pareri scritti pro ventate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h) ” ;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, della legge n. 240/2010, nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 222/2011. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità di comportamento, violazione del principio della par condicio tra concorrenti.
La commissione avrebbe recepito i criteri di valutazione indicati nel D.M. n. 76 del 7.6.2012, senza differenziarli in violazione della legge n. 240/2010 e del d.P.R. n. 222/2011, per cui ha utilizzato gli stessi criteri e parametri per candidati appartenenti ad aree disciplinari del tutto diversi.
L’Unica diversificazione introdotta dal decreto ministeriale è quella (di cui all’allegato C) concerne il numero massimo di pubblicazioni presentabili dal candidato, che è stato differenziato in base al Macrosettore di appartenenza;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e segg. della legge n. 240/2010, dell’art. 8 del d.P.R. n. 222/2011, del DM n. 76 del 7.6.2012, del Decreto Direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e adeguata motivazione, violazione della par condicio tra candidati.
La Commissione del settore 06/D3 non avrebbe proceduto alla ponderazione dei criteri e dei parametri di valutazione come richiesto dalla normativa di riferimento;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e segg. della legge n. 240/2010, dell’art. 8 del d.P.R, n. 222/2011, del D.M. n. 76 del 7.6.2012, del Decreto Direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di adeguata istruttoria, travisamento, perplessità, errore nei presupposti, violazione del principio dipar condicio tra candidati.
Il dott. [#OMISSIS#], che ha presentato un curriculum con 140 pubblicazioni, ha superato tutte e tre le mediane, come risulta dalla attestazione del Ministero in cui è stato riportato che gli articoli normalizzati sono 52, le citazioni 100, l’indice h 17.
Ciò nonostante, la Commissione ha giudicato negativamente il ricorrente avendo rilevato che “…nelle 14 pubblicazioni è primo/ultimo nome in 6, della quali 5 sono antecedenti all’ultima decade. Nelle pubblicazioni rimanenti solo 5 sono comprese nel decennio recente ed in queste è solo coautore. Panorama internazionale: non ha svolto ricerca all’estero, non documenta rapporti a livello internazionale. Direzione gruppi di ricerca: non documenta alcuna partecipazione a bandi di ricerca nazionali o internazionali. Coerenza: i lavori e il curriculum sono coerenti con il raggruppamento disciplinare MED 15. Apporto individuale: mediocre, con ruolo secondario nella conduzione dei lavori dove appare nella maggior parte dei casi solo come coautore. Altri criteri: non ha conseguito il dottorato di ricerca, ha lavorato come funzionario tecnico di VIII livello. Conclusioni: il curriculum è congruo con il raggruppamento disciplinare MED 15, supera 3/3 mediane ma la discontinuità della produzione scientifica e l’esiguità dell’apporto individuale rendono il candidato a giudizio unanime dei 5 commissari non abilitato”.
Se la commissione avesse esaminato l’intero percorso scientifico del candidato, avrebbe potuto constatare la sussistenza della assoluta continuità scientifica dal 1986 al 2012, non essendo rinvenibile alcun anno senza pubblicazioni;
– le 14 pubblicazioni sono state prescelte tra le migliori (come richiesto dal bando), ma non rappresentano la continuità scientifica, che si rinviene invece dal curriculum.
La commissione non avrebbe valutato i titoli posseduti dal ricorrente, sebbene egli liavesse indicati.
E ciò in evidente violazione del principio di parità rispetto ad altri candidati ([#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Bolli).
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1332, assunta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2014, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato disponendo la rivalutazione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione, avendo rilevato “l’assenza nella commissione di un componente del SSD MED 15 (malattie del sangue) atteso il tenore degli artt., 6, comma 9 e 7, comma 2, del d.P.R. 222/2011, nella misura in cui la commissione non si è avvalsa della facoltà di chiedere un parere pro veritate ad un esperto del settore (cfr. art. 8, comma 3, del citato d.P.R. n. 222/2011)”.
Con ordinanza 17 giugno 2014, n. 2628, il Consiglio di Stato, ha accolto l’appello interposto dall’Amministrazione affinché venisse fissata, “con priorità, l’udienza per la trattazione della controversia” innanzi al TAR.
All’udienza del 29 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per la seconda del settore concorsuale concorso per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
Ritiene il Collegio, in considerazione del loro carattere assorbente, di soffermarsi sul primo motivo con il quale il ricorrente deduce che la Commissione non era composta da un esperto del settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente MED 15 (malattie del sangue), che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 06/D3 — Malattie del sangue, oncologia e Reumatologia.
Ciò avrebbe influito negativamente sulla valutazione del ricorrente per il quale, a differenza di altri candidati, la Commissione non si sarebbe avvalsa del parere pro veritate di un esperto del settore.
La tesi del ricorrente merita adesione.
L’art. 16, comma 3, lett. i) della 1. n. 240/2010 prescrive che della commissione giudicatrice debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale, però, afferiscano almeno trenta professori ordinari.
L’art. 6. comma 9, del d.P.R. 222/2011 in tema di composizione delle commissioni, in linea con quanto stabilito dalla predetta norma di legge, stabilisce che “il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari”.
La disciplina richiamata, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prevede, quindi, che la Commissione dovesse essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato.
Nel caso di specie è incontroverso che nessuno dei docenti appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente, “MED 15 – malattie del sangue”, che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, in siffatta situazione sarebbe stato opportuno che la Commissione acquisisse un parere pro veritate da parte di un esperto di tale settore.
Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso si è rivelato del tutto necessario nella fattispecie in esame, considerato che la Commissione era priva di un docente esperto del settore MED 15 e che le pubblicazioni presentate dall’interessato attenevano prevalentemente al predetto settore.
Ne consegue la fondatezza delle dedotte censure di eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria della valutazione della commissione.
Siffatte considerazioni trovano, del resto, conferma nelle recenti modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”).
L’art. 14, comma 3 bis, lett. b), punto 2.7) della predetta legge (in tema di abilitazione scientifica nazionale), ha modificato l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”.
La legge 114/2014, quindi, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i) ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
Dalla nuova formulazione della norma consegue che, nel caso di specie, il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere per le ragioni sopra esposte, allo stato dovrebbe essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, integrata da un esperto del settore di afferenza del ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il (solo) provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)