TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 12398

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo

Data Documento: 2014-12-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16, legge 30 dicembre 2010, n. 240, il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici, atteso che il succitato articolo impone che il conseguimento dell’abilitazione debba seguire ad un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro.
 
Le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, oppure, al contrario, attribuire l’abilitazione a candidati che, pur avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.

Contenuto sentenza

N. 12398/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2014, proposto da: 
Patane’ [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Profeta e [#OMISSIS#] Laface, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Meli in Roma, viale dell’Università n. 27, come da procura a margine del ricorso; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Messina in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
diniego all’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di I e II fascia per il settore concorsuale 06/e1 “Chirurgia cardio-toraco-vascolare” indetta con dd 222/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 1° febbraio 2014 il prof. [#OMISSIS#] Patanè ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I e II fascia per il settore concorsuale 06E1Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
La Commissione di valutazione ha ritenuto, in particolare, che il candidato non superasse alcuna mediana con riguardo all’abilitazione di I fascia, e che ne avesse invece superate due su tre per la seconda fascia.
Il negativo giudizio riportato dal ricorrente è stato basato sull’apporto marginale alla produzione scientifica, ritenuta modesta, anche sotto l’aspetto del rigore metodologico e dell’innovatività, e con l’assenza di titoli costituiti da incarichi di fellowship e di referaggio e dalla capacità di attrarre finanziamenti.
3. – Il prof. Patanè affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione a tre motivi, che ruotano, tutti, sulla affermazione per cui, in realtà, il ricorrente avrebbe superato tre mediane su tre per ciascuna delle due fasce il superamento delle mediane; e che tale requisito comporterebbe, di per sé, una positiva valutazione ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale.
Tenendo presente tale (asserito) dato fattuale, la Commissione avrebbe omesso di considerare il valore determinante del superamento delle mediane, ed avrebbe mancato di motivare rigorosamente il giudizio di non abilitazione, come sarebbe imposto, invece, dalla circolare MIUR del 13 gennaio 2013; avrebbe altresì contraddittoriamente motivato il proprio giudizio, che pure partiva da valutazioni positive in tema di congruità (secondo motivo); avrebbe, infine, peccato di illogicità, nella misura in cui non ha preso in positiva considerazione, in uno al superamento delle mediane, anche l’elevato impact factor delle produzione scientifica del ricorrente, ed avrebbe, inoltre, travisato i fatti, non avendo rilevato che il prof. Patanè è revisore di importanti riviste di settore sin dal 2002.
4. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia memorie difensive.
5. – Con ordinanza n. 1122 del 2014 l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta da questa Sezione; essa è però stata accolta in appello, sub specie di invito ad una sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado.
6. – In vista della pubblica udienza di trattazione del ricorso nel merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, nella quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2014 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
I tre motivi di ricorso, che ruotano, tutti, sulla valorizzazione del superamento delle mediane di riferimento del settore scientifico disciplinare di pertinenza del ricorrente, possono essere congiuntamente esaminati.
Osserva il Collegio che, in disparte la questione se il prof. Patanè abbia realmente superato (come sostiene), o non, tre mediane su tre in entrambe le procedure di valutazione (o due su tre nella procedura di prima fascia), tale eventuale superamento, anche integrale, non varrebbe a fondare alcuna aspettativa di ottenere l’abilitazione in capo al ricorrente.
Questa Sezione ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 11096 del 5 novembre 2014) che, nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici, in quanto l’articolo 16, comma III della L. 240 del 2010 impone che il conseguimento dell’abilitazione debba seguire ad “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Coerentemente, l’art. 5 del DM n. 762012 prevede che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico”.
La stessa circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754, ha affermato a chiare lettere che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso; sicchè l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tale regola può, a discrezione delle Commissioni, soffrire di deroghe per il caso in cui tali organi decidano di non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, oppure, al contrario, di attribuire l’abilitazione candidati che, pur avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
Tale indicazione, come si legge nel verbale n. 1, è stata pienamente recepita dalla Commissione che ha operatola valutazione impugnata.
2. – Tanto detto, risulta evidente che la motivazione della mancata abilitazione espressa dalla Commissione nel caso in esame si rivela -per quanto stringata- del tutto sufficiente a sorreggere il giudizio negativo espresso a carico del ricorrente.
L’organo di valutazione, infatti, ha correttamente preso in considerazione i due “pilastri” su cui si fonda il sistema di verifica dei requisiti di abilitazione, l’uno relativo alla produzione letteraria dei candidati, di natura eminentemente qualitativa, e non solo quantitativa, e l’altro inerente i titoli vantati dall’aspirante.
Sotto il primo profilo, la Commissione ha rilevato la presenza di 43 lavori, di cui ha innanzitutto verificatola coerenza con il settore d’interesse; operazione, quest’ultima, di carattere preliminare alla valutazione del valore intrinseco delle opere (in quanto una eventuale distonia rispetto alla specifica materia per cui si chiede l’abilitazione avrebbe, chiaramente, portata preclusiva alla valutazione di merito), e che ha dato esito positivo.
Tuttavia, allorchè la commissione è scesa a valutare il merito della produzione del prof. Patanè, ne ha ravvisato -come afferma la motivazione- la scarsa significatività sotto il profilo dell’apporto individuale alle opere collettive, il limitato raggio d’azione (unicamente sull’assistenza ventricolare e sul trapianto cardiaco) ed il modesto rigore metodologico nella ricerca.
Tutto ciò “alla luce dei criteri elaborati dalla Commissione”, quali si ravvisano nel verbale n. 1, ossia, per la II fascia:
– quanto all’apporto individuale nei lavori, la posizione occupata nella lista degli autori, con particolare riguardo positivo alla prima posizione;
– quanto alla qualità valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore metodologico, l scala di valori (eccellente, buono, accettabile, limitato) adottata dal DM n. 762012, all. A, con la relativa esplicazione: per ciò che attiene il giudizio in esame, sono state ritenute pubblicazioni di livello limitato quelle a diffusione nazionale o locale, oppure internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato contributo modesto all’accrescimento delle conoscenza di settore.
Solo in aggiunta a tali criteri la Commissione ha menzionato due parametri (il cui raggiungimento è stato valorizzato dalle censure in esame), ossia il numero e tipo delle pubblicazioni presentate e il loro impatto nel settore concorsuale: elementi che, ripetesi, si presentano non alternativi, ma concorrenti (perché disomogenei) rispetto ai criteri su richiamati.
La valutazione dei titoli, invece, è stata condotta alla luce di otto parametri, puntualmente elencati, di cui la Commissione ha riscontrato la assenza in capo al candidato, eccetto che sotto l’aspetto dell’impact factor; elemento positivo che, come detto, non può da solo supplire all’assenza dei requisiti di cui si è dato conto sopra.
La Commissione ha poi individuato gli “ulteriori” criteri di valutazione di cui all’art. 3 comma III del DM n. 762012, costituiti dall’attività nazionale di insegnamento accademico in corsi di laurea e post-laurea, la supervisione di dottorandi di ricerca, la capacità direzionale di gruppi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi: requisiti di cui il ricorrente risulta, pacificamente, sprovvisto.
Per la I fascia, poi, sono stati adottati i medesimi criteri e parametri appena ricordati.
3. – Le dedotte censure sono, quindi, infondate, dal momento che la motivazione del giudizio impugnato dà conto delle ragioni per cui il superamento integrale delle mediane, ove raggiunto, non avrebbe comunque potuto essere sufficiente all’abilitazione; essa non risulta contraddittoria, né parziale, avendo invece preso in considerazione tutti (e non soltanto alcuni) dei criteri e parametri prefissati.
4. – Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che liquida forfetariamente e complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)