L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
Le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, oppure, al contrario, attribuire l’abilitazione a candidati che, pur avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 12403
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo
N. 12403/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10494/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10494 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Pinto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Direzione Generale per l’Università lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Adisu;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/e2 – chirurgia plastica ricostruttiva;
atto di costituzione ex art. 10 del d.p.r. 24.11.1971, n.1199 a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame il dott. Pinto ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di prima fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per la II fascia del per il settore concorsuale 06/e2 – chirurgia plastica ricostruttiva.
Ritiene il Collegio, in considerazione del loro carattere assorbente, di esaminare i primi due motivi con i quali il ricorrente deduce la incongruità e contraddittorietà del giudizio della Commissione e dei singoli componenti che, pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni indicate dall’istante ai fini della valutazione, avrebbe concluso viceversa con un giudizio negativo.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’ abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), della medesima legge n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Per la valutazione dei titoli, la commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 del citato D.M. n. 76/2012 (“indicatori di attività scientifica”) e agli allegati A e E.
Le norme del regolamento specificano che le commissioni possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi del ricorrente, secondo cui la commissione, pur a fronte del superamento di tutte le tre mediane e dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica del candidato dai singoli commissari, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento non solo dal superamento delle mediane, ma anche dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali di alcuni componenti.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione –come anticipato- avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato, sebbene questo avesse superato tutte e tre le mediane e avesse riportato giudizi positivi espressi in termini di: coerenza delle pubblicazioni, buona valutazione della qualità della produzione scientifica e della sua collocazione editoriale, continuità della distribuzione temporale delle pubblicazioni, possesso dei titoli di dottore di ricerca e fellowship presso un istituto europeo.
Al fine di giustificare la valutazione negativa la commissione nel giudizio collegiale afferma che “le pubblicazioni presentano dei problemi di carattere metodologico, come la N 2. I lavori n. 6 e 12 sono stati pubblicati su rivista con basso impact factor. Il n°10 è un case report”.
Tale motivazione tuttavia non specifica la natura dei limiti indicati e non si sofferma sugli altri profili del curriculum del candidato.
A ciò si aggiunga la intrinseca contraddittorietà delle valutazioni espresse da alcuni commissari: il prof. Morgia, in sede di giudizio individuale, ha attestato la coerenza delle pubblicazioni del dr. Pinto rispetto al settore concorsuale di riferimento, individuandone l’ambito di trattazione e la tipologia; ha valutato come “buona” sia la qualità della produzione scientifica che la collocazione editoriale, altresì rilevando la continuità della distribuzione temporale delle pubblicazioni; ha dato atto del possesso dei titoli di dottore di ricerca e fellowship presso istituto europeo. Tuttavia, nonostante tali apprezzamenti ha concluso che “il candidato non soddisfa i criteri della piena maturità scientifica, e la carriera accademica è modesta. Per tale motivo non può quindi ottenere l’abilitazione“.
Ciò non senza considerare che, trattandosi di una valutazione per la seconda fascia non occorreva verificare la “piena maturità scientifica”, richiesta, dal comma I dell’art. 4 del DM 76/2012 per i candidati alla prima fascia, ma la mera “maturità scientifica” del candidato.
Allo stesso modo non si rivela coerente con il giudizio negativo finale la valutazione espressa dal Commissario OCSE, il quale si è limitato ad affermare che “il candidato presenta 14 lavori in extenso. 7 sono in primo quartile, 2 le posizioni leader. La qualità complessiva è media. 3 mediane”.
Sebbene il giudizio riportato del prof. Okzan non chiarisca se opti o meno per l’attribuzione dell’abilitazione, dal tenore delle espressioni utilizzate appare logico ritenere che queste siano favorevoli all’interessato.
In conclusione nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione non si è attenuta a tale principio per le ragioni esposte.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale di seconda fascia per il per il settore concorsuale 06/e2 – chirurgia plastica ricostruttiva e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)