TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 2 dicembre 2014, n. 1456

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di seconda fascia- Valutazione titoli-Irrilevanza attestazioni tutoraggio tesi di dottorato

Data Documento: 2014-12-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Compito della commissione esaminatrice è quello di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei titoli presentati, che  non è pertanto riconducibile ad una mera addizione numerica degli stessi, risolvendosi i giudizi delle commissioni giudicatrici in valutazioni di carattere essenzialmente qualitativo, volte ad accertare l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza scientifica delle pubblicazioni prodotte (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; Id., 8 marzo 2010, n. 1318).
 
Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario, il fatto che il candidato (dichiarato vincitore) non risulti essere mai stato relatore di tesi di dottorato di ricerca non rappresenta un vizio capace di invalidare la valutazione espressa, il cui fine è di accertarne la maturità scientifica nel suo complesso; di conseguenza, le attività didattica, scientifica e clinica rappresentano elementi concorrenti, senza essere determinanti (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 423).
 
 

Contenuto sentenza

N. 01456/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Sacchi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] del [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.; 
contro
Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ida Biggi, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Veronese e [#OMISSIS#] Ostan, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto rettorale n. 59 del 3 luglio 2014 recante approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/05; dei verbali della Commissione Giudicatrice nominata con d.r. n. 291 del 14 aprile 2014, n. 1 e n. 2 del 29 aprile 2014 e n. 3 del 4 giugno 2014; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Venezia Cà Foscari e di [#OMISSIS#] Ida Biggi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 1091/2014) notificato e depositato intermini, la dott.ssa [#OMISSIS#] Sacchi ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti, meglio in epigrafe riportati, riguardanti la procedura concorsuale indetta dall’Università Cà Foscari di Venezia per la copertura di un posto da professore associato per il settore scientifico disciplinare L-ART/05, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Espone la ricorrente che all’esito della prova orale, svoltasi in data 4 giugno 2014 con la presenza sua e della dott.ssa [#OMISSIS#] Ida Biggi, odierna contro interessata, la commissione ha ritenuto entrambe le predette candidate meritevoli di essere chiamate come professore di ruolo di seconda fascia, individuando però “come comparativamente migliore” a ricoprire il posto messo a concorso la seconda.
Avverso tale sfavorevole giudizio, la ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:
I. Eccesso di potere per inesistenza del presupposto. Istruttoria carente o incompleta.
Sostiene, al riguardo, che contrariamente a quanto affermato dalla commissione esaminatrice, la candidata dichiarata vincitrice del posto messo a concorso non sarebbe stata relatrice di tesi di dottorato di ricerca.
II. Violazione dell’art. 7 del bando. Violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 344/2011.
Riferisce, in proposito, che la commissione esaminatrice avrebbe errato nel valutare la pregressa esperienza della candidata vincitrice, con specifico riferimento all’attività didattica presso atenei esteri ed internazionali di alta qualificazione.
III. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità ed illogicità.
Sostiene, nello specifico, che la commissione esaminatrice avrebbe errato nel ritenere migliore l’attività didattica svolta dalla candidata vincitrice, sotto il profilo della continuità temporale della stessa da valutarsi dalla data di conseguimento del diploma di laurea.
IV. Eccesso di potere per inesistenza del presupposto. Istruttoria carente o incompleta. Travisamento.
Contesta, in particolare, i prevalenti giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dalla candidata vincitrice, nonostante siano composte da sole quattro monografie e da un numero più ampio di curatele.
V. Violazione dell’art. 16, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010. Violazione dell’art. 2, comma 4, del regolamento d’ateneo sulle procedure di chiamata, nonché dell’art. 1 del bando.
Lamenta, al riguardo, che dai giudizi formulati dalla commissione esaminatrice non sarebbe possibile individuare quali siano state, tra le pubblicazioni presentate dalla candidata vincitrice, quelle effettivamente valutate.
VI. Eccesso di potere per travisamento.
Lamenta, in proposito, che nei verbali di concorso non sarebbe possibile estrapolare quale sia stato l’effettivo giudizio collegialmente espresso nei suoi confronti da parte della commissione esaminatrice.
VII. Violazione dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 344/2011. Eccesso di potere per irragionevolezza e inadeguatezza.
Sostiene, nello specifico, che la propria produzione scientifica sarebbe più consistente, intensa e continuativa rispetto a quella presentata dalla candidata vincitrice.
VIII. Violazione dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 344/2011. Violazione dell’art. 1 del bando. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, istruttoria carente o incompleta. Travisamento.
Contesta, al riguardo, la valutazione comparativa svolta dalla commissione giudicatrice sui curricula presentati da entrambe le candidate con riferimento all’attività di ricerca scientifica.
IX. Violazione dell’art. 1 del bando.
Asserisce, in proposito, la violazione dell’art. 1 del bando di concorso in quanto durante lo svolgimento della prova di lingua straniera la commissione esaminatrice non avrebbe verificato la capacità della candidata vincitrice di sostenere una lezione universitaria nelle lingue prescelte.
X. Violazione dell’art. 1 del bandoEccesso di potere per disparità di trattamento. e per contrasto ai criteri predeterminati.
Lamenta, in proposito, la violazione dell’art. 1 del bando di concorso in quanto durante lo svolgimento della prova di lingua straniera la commissione esaminatrice avrebbe consentito alla candidata vincitrice di utilizzare il proprio personal computer.
XI. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza. Violazione dell’art. 1 del bando.
Contesta, in proposito, il fatto che la valutazione individuale e collegiale della prova orale svolta dalla candidata vincitrice, sarebbe stata effettuata assegnando un ruolo preminente ad un lavoro in corso nei confronti del quale la commissione non sarebbe riuscita ad esprimere un giudizio compiuto.
Con due successivi atti per motivi aggiunti, la ricorrente ha formulato le seguenti, ulteriori, doglianze:
XII. Violazione dell’art. 3 del bando di concorso.
Lamenta, al riguardo che la candidata vincitrice non avrebbe allegato alla propria domanda di partecipazione l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni sottoscritti in originale.
XIII. Eccesso di potere per violazione del divieto di motivazione postuma.
Sostiene, in proposito, che la relazione della commissione esaminatrice in data 22 agosto 2014, prot. n. 35031, integrerebbe un’illegittima motivazione postuma della valutazione comparativa.
XIV. Eccesso di potere per falsa rappresentazione.
Ribadisce, al riguardo, che la commissione esaminatrice non avrebbe potuto valutare i titoli e pubblicazioni della candidata vincitrice, non avendoli la stessa presentati.
XV. Illegittimità derivata.
Adduce, in proposito, l’illegittimità derivata del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura concorsuale e della successiva delibera del C.d.A. d’Ateneo recante la chiamata dell’odierna contro-interessata a professore di seconda fascia.
L’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestandone in via preliminare l’inammissibilità e sostenendo nel merito l’infondatezza di tutte le doglianze formulate.
Sì è, altresì, costituita in giudizio l’odierna controinteressata la quale ha proposto, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive svolte dall’amministrazione resistente.
All’udienza camerale del giorno 1 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio rinvenuto la sussistenza dei presupposti per la sua definizione in forma semplificata, stante l’integrità del contraddittorio, l’intervenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni in senso contrario delle parti costituite.
DIRITTO
Con la presente impugnativa viene in contestazione la legittimità degli atti riguardanti la procedura concorsuale indetta dall’Università Cà Foscari di Venezia per la copertura di un posto da professore associato per il settore scientifico disciplinare L-ART/05, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in [#OMISSIS#] proposte avverso il ricorso introduttivo e i due successivi atti per motivi aggiunti, attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze ivi formulate.
Deve, in primo luogo, essere rigettato il primo mezzo di gravame con il quale la ricorrente sostiene che la candidata vincitrice del posto messo a concorso non avrebbe mai seguito tesi di dottorato di ricerca in qualità di relatore, atteso che nelle procedure di valutazione comparativa a posti di professore universitario l’eventuale mancanza di attestazioni di tutoraggio nell’ambito di tesi di dottorato non rappresenta un vizio capace di invalidare la valutazione espressa nei confronti del candidato, il cui fine è di accertarne la maturità scientifica nel suo complesso e nell’ambito del quale le attività didattica, scientifica e clinica rappresentano elementi concorrenti, senza esserne determinanti (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 13 febbraio 2013, n. 423).
Nondimeno, va rilevato che nel caso di specie l’asserita mancanza di attestazioni di tutoraggio è smentita sotto il profilo sostanziale dal fatto che la candidata predetta ha seguito come correlatrice una tesi di dottorato di ricerca.
Deve, altresì, essere rigettato il secondo motivo con il quale la ricorrente, oltre a lamentare la violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 344/2011, sostiene che la commissione esaminatrice avrebbe errato nel valutare la pregressa esperienza della candidata vincitrice con specifico riferimento all’attività didattica presso atenei esteri ed internazionali di alta qualificazione.
Ed invero, per quel che riguarda l’asserita violazione del citato decreto ministeriale, peraltro riproposta al settimo ed ottavo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che tale disposizione regolamentare – recante i “Criteri per la disciplina da parte degli Atenei della valutazione dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato” – è insuscettibile di essere applicata al caso di specie in quanto inerente la diversa procedura di copertura di posti di professore di cui all’art. 24, comma 5, periodi primo e secondo, della legge n. 204/2010.
Per quel che concerne, invece, il lamentato errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la commissione esaminatrice, con specifico riferimento alla valutazione effettuata sull’attività didattica svolta dalla candidata vincitrice presso atenei esteri e internazionali di alta qualificazione, va osservato che tale doglianza è smentita per tabulas dalla documentazione posta agli atti di causa e dalla quale risulta, invero, che la menzionata attività didattica sia di comprovato prestigio internazionale.
Appare, nondimeno, destituito di fondamento il terzo motivo con il quale la ricorrente assume di possedere uncurriculum superiore rispetto a quello prodotto dalla candidata vincitrice, sotto il profilo della continuità temporale dell’attività didattica esercitata a far data dal giorno del conseguimento del diploma di laurea, posto che tale particolare aspetto temporale non è stato preso in considerazione né dal bando di concorso né dalla commissione esaminatrice in sede di formulazione dei criteri di valutazione, i quali, al contrario, fanno espresso riferimento soltanto alla “continuità” dei corsi svolti ed alla loro afferenza al settore scientifico disciplinare messo a concorso.
D’altra parte, occorre rilevare che l’attività didattica svolta della ricorrente con specifico riferimento al settore scientifico disciplinare messo a concorso, non è neppure comparabile, quantomeno sotto il profilo quantitativo, a quella pluriennale in possesso della candidata vincitrice.
A medesime conclusioni, deve giungersi con riferimento al quarto mezzo motivo con il quale la ricorrente contesta sotto il profilo quantitativo i giudizi formulati sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dalla candidata vincitrice, ancorché esse siano composte di sole quattro monografie e di un numero più ampio di curatele, atteso che per costate e condiviso orientamento giurisprudenziale, compito della commissione esaminatrice è quello di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei titoli presentati, la quale non è pertanto riconducibile ad una mera addizione numerica degli stessi, risolvendosi i giudizi delle commissioni giudicatrici in valutazioni di carattere essenzialmente qualitativo, volte ad accertare l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza scientifica delle pubblicazioni prodotte (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2010, n. 1318).
Destituito di fondamento, è anche il quinto motivo con il quale la ricorrente afferma che non sarebbe possibile individuare nei giudizi espressi a favore della candidata vincitrice, le pubblicazioni scientifiche effettivamente valutate dalla commissione giudicatrice, atteso che per [#OMISSIS#] e condiviso orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore si segue la regola per cui i giudizi vanno riferiti all’insieme delle pubblicazioni e degli altri titoli, salva la facoltà, per ciascuno dei commissari, di citare questo o quello dei titoli prodotti (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 29 aprile 2014, n. 2356).
Deve, altresì, essere rigettato il sesto mezzo di gravame con il quale la ricorrente lamenta l’intellegibilità del giudizio collegiale espresso nei propri confronti in conseguenza di alcuni asseriti errori di trascrizione dei precedenti giudizi individuali, atteso che nei concorsi universitari l’iniziale giudizio individuale non assume una propria autonoma rilevanza, essendo destinato a confluire nel definitivo giudizio collegiale, all’interno del quale il confronto con gli altri membri della commissione può portare il singolo commissario a rivedere o confermare quanto espresso in sede individuale (cfr, in tal senso, T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2012, n. 720).
Vanno, nondimeno, rigettati il settimo e l’ottavo motivo di ricorso a mezzo dei quali la ricorrente sostiene che la propria produzione scientifica e la propria attività di ricerca scientifica sarebbero più consistenti, intense e continuative rispetto a quella presentata dalla candidata vincitrice, atteso che – come peraltro rilevato in ordine al quarto mezzo di gravame – il compito della commissione esaminatrice è quello di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei titoli presentati, la quale non è pertanto riconducibile ad una mera addizione numerica degli stessi, risolvendosi i giudizi delle commissioni giudicatrici in valutazioni di carattere essenzialmente qualitativo, volte ad accertare l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza scientifica delle pubblicazioni prodotte (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2010, n. 1318).
Né è possibile sostenere che la commissione non abbia espresso alcuna valutazione sulle pubblicazioni e sui curriculapresentati da entrambe le candidate o abbia errato nel valutarli comparativamente, posto che le ragioni per le quali la produzione scientifica della candidata vincitrice sia stata ritenuta più valida rispetto a quella della ricorrente, sono state adeguatamente esplicitate negli impugnati verbali di concorso, conformemente ai criteri stabiliti dalla commissione stessa.
Devono, nondimeno, essere rigettati il nono e il decimo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del bando di concorso, in quanto durante lo svolgimento della prova di lingua straniera la commissione esaminatrice non avrebbe verificato la capacità della candidata vincitrice di sostenere una lezione universitaria nelle lingue straniere prescelte, consentendole, altresì, di utilizzare il proprio personal computer durante lo svolgimento di tale prova.
Osserva, infatti, il Collegio che né il bando di gara né i criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice hanno imposto che la prova nelle prescelte lingue straniere sarebbe dovuta consistere nella presentazione di una lezione accademica o che durante il suo svolgimento i candidati non potessero usufruire dell’ausilio del proprio personal computer; né la ricorrente ha prodotto alcun elemento probatorio dal quale sia possibile desumere che la candidata vincitrice abbia usufruito di un illegittimo vantaggio attraverso tale utilizzo.
Destituito di fondamento, è anche l’undicesimo motivo con il quale la ricorrente lamenta che la valutazione individuale e collegiale della prova orale della candidata vincitrice sarebbe stata svolta assegnando un ruolo preminente a un lavoro in corso riguardo al quale la commissione non sarebbe riuscita a esprimere una valutazione compiuta, posto che i contestati giudizi discendono solo in minima parte dalla positiva valutazione espressa in favore di detto lavoro.
Del pari, vanno rigettati il dodicesimo e il quindicesimo motivo con i quali la ricorrente lamenta che la candidata vincitrice non avrebbe allegato alla propria domanda di partecipazione al concorso l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni sottoscritti in originale, atteso che detto elenco è stato comunque presentato, ancorché non sottoscritto con firma autografa originale, sia per esteso sia quale separato atto allegato alla domanda nella versione recante il numero ridotto di 14 opere di cui agli artt. 1 e 3 del bando di concorso, in relazione alle quali la commissione di concorso ha effettuato le dovute valutazioni.
Deve, altresì, essere rigettato il tredicesimo motivo con il quale la ricorrente sostiene che la relazione della commissione esaminatrice in data 22 agosto 2014, prot. n. 35031, integrerebbe un’illegittima motivazione postuma della valutazione comparativa, risultando invero detta relazione soltanto un riassunto in ordine ai fatti di causa trasmesso a fini difensivi agli uffici amministrativi dell’Università.
Deve, infine, essere rigetto il quindicesimo e ultimo motivo con il quale la ricorrente sostiene l’illegittimità derivata del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura concorsuale e della successiva delibera del C.d.A. d’Ateneo recante la chiamata dell’odierna controinteressata a professore di seconda fascia, avendo il Collegio concluso per l’infondatezza di tutte le doglianze proposte.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della specificità delle censure trattate, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese e onorari compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Coppari, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)