Le amministrazioni universitarie che bandiscono selezioni mediante chiamata, ai sensi dell’ art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non hanno alcun obbligo nei confronti di coloro che già hanno conseguito l’idoneità, i quali, di conseguenza, non vantano alcuna preferenza rispetto ad altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 3 settembre 2014, n. 4677
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato – Programmazione triennale fabbisogno del personale
N. 04677/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2013 proposto dalla Sig.ra Cobellis Gilda, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Scotto e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. [#OMISSIS#] n.15;
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
per l’annullamento
– della nota del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli n. 34427 del 4/12/2012 di diniego di accesso alla posizione di Professore di II fascia sett.MED/05 e di riapertura dei termini del bando per la chiamata diretta ex art. 18, co.1 della Legge n. 240/2010 di un Professore di II fascia di Patologia clinica;
– del piano triennale di fabbisogno del personale predisposto dall’Ateneo, mai comunicato, ove non preveda l’assunzione di una unità di personale docente in posizione di professore di II fascia SADMED/05 Patologia Clinica;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le note di parte ricorrente;
Vista l’istanza istruttoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Fornaro per delega dell’avv. [#OMISSIS#] Scotto e l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Cantore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente di aver partecipato alla procedura di comparazione indetta ex Lege n.210/1998, conseguendo l’idoneità a Professore di II fascia nel Settore Disciplinare Patologia Clinica MED/05; con Legge n.240/2010 venne effettuato il riordino dell’organizzazione delle Università, disciplinando la chiamata dei Professori ed elevando l’atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale a presupposto essenziale per l’attivazione dei procedimenti per la chiamata. Il Rettore della Seconda Università di Napoli ha dato attuazione all’art.18 della Legge n.240, indicendo selezione per la copertura di nr.2 posti afferenti i settori 05/F1 e 06/A1 ma omettendo di indire selezione per la chiamata di un Professore di II fascia settore Patologia clinica; parte ricorrente ha chiesto con atto stragiudiziale l’attivazione di procedura di accesso per l’ostensione di determinati documenti, nonché la riapertura dei termini del bando.
Con l’impugnata nota,l’intimata Università ha respinto l’istanza di accesso riguardante i provvedimenti di programmazione del personale docente, nonché la richiesta di riapertura dei termini del bando.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per l’intimata Università per ricostruire la normativa di settore e controdedurre compiutamente alle censure dedotte in sede ricorsuale.
Alla udienza pubblica del 24 luglio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.18 della Legge n.240/2010, degli artt.3 e 97 Cost., nonché l’erroneità dei presupposti.
2. La Sezione osserva in via preliminare che la Legge n.210/1998 ha disciplinato il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, demandando alle Università l’emanazione di regolamenti per disciplinare dette procedure con possibilità, ove non sia stato emanato il bando per la copertura del posto, di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare. Con successiva Legge n.240/2010 è stata, invece, disciplinata la “chiamata dei professori” di prima e seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dei criteri sulla pubblicità del procedimento di chiamata; in particolare l’art.18 ha introdotto una programmazione triennale del fabbisogno del personale per assicurare nel tempo la sostenibilità degli oneri stipendiali e distinto varie modalità di chiamata, con possibilità di partecipare alle selezioni anche da parte di coloro che avevano conseguito l’idoneità ai sensi della citata Legge n.210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando e limitatamente al periodo di durata della stessa idoneità.
3. Nella fattispecie rileva come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, quest’ultima sia dipendente della Seconda Università di Napoli inquadrata nella ctg.D in servizio presso il Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale che partecipava a procedura di valutazione comparativa indetta presso l’Università Telematica “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” per la copertura di un posto di Professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/05 (Patologia Clinica) presso la Facoltà di Scienze Sociali. La Seconda Università indiceva procedure selettive per la copertura di 10 posti di Professore di II fascia e i relativi atti venivano approvati con declaratoria dei candidati dichiarati idonei; la diffida presentata dalla ricorrente affinchè fosse riaperto il bando ed indetta la procedura per la copertura di 1 posto di Patologia Clinica, anche sul presupposto della propria idoneità a Professore di II fascia acquisita dopo procedura di valutazione comparativa ex Lege n.210/1998, è stata riscontrata negativamente con il provvedimento impugnato.
3.1 Ora, in disparte che la riforma apportata ai criteri selettivi dalla Legge n.240/2010 ha determinato la prevalente esigenza di considerare il progetto del candidato rispetto alle conoscenze ed esperienze pregresse, nella fattispecie la Seconda Università ha ritenuto ai fini della reiezione che rilevasse non tanto la circostanza che l’idoneità alla nomina era stata acquisita nell’ambito di una procedura di valutazione comparativa ex Legge n.210/1998 bandita da altro Ateneo, quanto piuttosto che detta selezione non era espressione delle esigenze di programmazione di personale della Seconda Università di Napoli (che, peraltro, non prevede l’implementazione di personale docente nel settore scientifico disciplinare MED/05 – Patologia Clinica).
Non può, dunque, dirsi integrata alcuna violazione dell’art.18 della Legge n.240/2010 – e non appare sul punto necessaria la richiesta istruttoria come formulata da parte ricorrente – per la semplice ragione che il diniego opposto dall’intimata Amministrazione non è motivato con l’avvenuto conseguimento dell’idoneità presso altro Ateneo – prova ne sia che 9 dei 10 posti messi a concorso sono stati conferiti a soggetti che erano risultati idonei presso altre Università – bensì con la mancata indizione, per assenza di esigenze di programmazione al riguardo, di specifica procedura selettiva per Professori di II fascia per il settore concorsuale MED/05 Patologia Clinica di interesse di parte ricorrente (anche in mancanza di specifiche deliberazioni in tal senso, mai fatte pervenire dal Dipartimento di Patologia Generale) .
Occorre infine rilevare che, in ogni caso, le Amministrazioni che bandiscono selezioni mediante chiamata ai sensi del citato art.18 non hanno alcun obbligo nei confronti di coloro che hanno già conseguito l’idoneità e che, dunque, non vantano alcuna preferenza rispetto ad altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
3.2 I motivi di ricorso appaiono destituiti di fondamento anche con riguardo all’asserita rilevanza da riconoscersi alla delibera del 28/2/2012 con cui il Consiglio del Dipartimento di Patologia Generale aveva disposto la chiamata in servizio di personale risultato idoneo a procedure comparative per Professori di II fascia nel settore scientifico in questione; da una più attenta lettura si evince che era stato piuttosto espresso un mero parere favorevole per la chiamata in servizio di personale afferente allo stesso Dipartimento ma senza riguardo specifico al settore scientifico disciplinare, ragion per cui non era mai stata espressa l’esigenza di implementare la dotazione di personale docente nel settore scientifico-disciplinare MED/05 Patologia Generale.
4. Ritenuto per questi motivi legittimo l’operato dell’intimata Università, il ricorso deve essere rigettato per come infondato.
Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 24/7/2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasanisi, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)