Effetti conformativi giudicato ricostruzione carriera.
Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 7 luglio 2014, n. 484
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Giudicato
N. 00484/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cazzadori Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zambelli, [#OMISSIS#] Leondini e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63;
nei confronti di
Bruno [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto rettorale n. 3430/07 in data 28 novembre 2007, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Verona ha disposto l’annullamento del giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/17 Malattie Infettive nei confronti del dott. [#OMISSIS#] Bruno e della conseguente relazione riassuntiva nelle parti relative ai verbali annullati;
– del decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti della procedura medesima e del decreto rettorale con il quale in ricorrente viene nominato professore associato non confermato per il settore scientifico disciplinare MED/17 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, ed ha disposto, altresì, la riconvocazione della Commissione giudicatrice per la rinnovazione della procedura entro il termine di 45 giorni;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del decreto rettorale n. 373 n. 8658 Tit/2 del 25.02.2001 con il quale si è provveduto alla ricostruzione di carriera agli effetti giuridici ed economici all’esito della decisione del Consiglio di Stato n. 3561 del 4.06.2010, nonché della nota prot. n. 8663 del 25.02.2011 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Verona e per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera agli effetti giuridici ed economici, anche con corresponsione degli emolumenti non percepiti dal primo novembre 2006.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto rettorale n. 1790 del 27.09.2005, l’Università degli Studi di Verona ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/17 Malattie Infettive, all’esito della quale l’odierno ricorrente risultava vincitore, assumendo pertanto servizio con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal primo novembre 2006.
Con sentenza n. 2871 del 5 luglio 2007, depositata in data 31 agosto 2007, il T.A.R. per il Veneto, su impugnativa proposta da un altro partecipante alla suddetta procedura valutativa (il dott. [#OMISSIS#] Bruno), ha annullato gli atti concorsuali, condannando l’Ateneo meneghino e il dott. Cazzadori, in solido fra loro, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio e disponendo, altresì, che la Commissione giudicatrice venisse “riconvocata in una diversa composizione, per riformulare il giudizio neri riguardi del ricorrente, secondo le prescrizioni di cui in motivazione”.
Tale sentenza è stata distintamente appellata dal dott. Cazzadori e dall’Università degli Studi di Verona innanzi al Consiglio di Stato il quale con ordinanze nn. 5772/2007 e 6254/2007, ha accolto parzialmente le istanze cautelari proposte dai predetti ricorrenti, sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di primo grado aveva previsto una diversa composizione della Commissione giudicatrice in sede di rinnovo della procedura concorsuale, e disponendo altresì che il dott. Cazzadori dovesse essere escluso dalla valutazione di idoneità.
Con decreto rettorale n. 3430 del 28 novembre 2007, l’Università di Verona ha conseguentemente disposto, nei termini anzidetti, il rinnovo della procedura concorsuale previo annullamento parziale del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice, nonché del verbale n. 5 e dei decreti rettorali di accertamento della regolarità degli atti della procedura di concorsuale e di nomina del dott. Cazzzadori a professore associato.
Con l’odierno atto di ricorso (n.r.g. 248/08) notificato in data 31 gennaio 2008 e depositato il seguente 12 febbraio, il dott. Angelo Cazzadori ha quindi adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del suddetto decreto rettorale n. 3430/07, esponendo le seguenti doglianze:
I. Nullità del provvedimento impugnato ed eccesso di potere per illogicità, perplessità e difetto di presupposti, posto che l’annullamento degli atti della Commissione giudicatrice e dei conseguenti decreti rettorali era già stato disposto dalla sentenza del T.A.R. Veneto n. 2871 del 5 luglio 2007, la quale, a tali effetti, non richiederebbe alcuna ulteriore attività di esecuzione da parte dell’Amministrazione.
II. Invalidità derivata, nel caso in cui si dovesse ritenere che disponendo l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati, l’Amministrazione avesse inteso prestare acquiescenza al suddetto pronunciamento giurisdizionale.
III. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.
Nel frattempo il ricorrente, che a seguito della richiamata vicenda processuale era cessato come professore associato con decorrenza dal primo dicembre 2007 ha preso nuovamente servizio in tale qualità a decorrere dal primo novembre 2009, all’esito di una nuova procedura di valutazione comparativa per il medesimo settore scientifico disciplinare per il quale aveva concorso.
Avverso gli atti di tale procedura concorsuale, il dott. [#OMISSIS#] Bruno ha presentato un altro ricorso innanzi al T.A.R. per il Veneto, conclusosi con il rigetto del gravame con sentenza n. 1614/2009.
Successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3561/10, depositata in data 4.06.2010, ha disposto la riforma la sentenza del T.A.R. per il Veneto in data 5 luglio 2007, n. 2871/07, emessa sul primo ricorso presentato dal dott. Bruno, dichiarando assorbito l’appello proposto dal medesimo avverso gli atti della nuova procedura di valutazione comparativa.
Con nota in data 28 settembre 2010, il dott. Cazzadori ha quindi rappresentato all’Amministrazione universitaria di avere “diritto per effetto della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato con effetto retroattivo la sentenza del TAR Veneto n. 2871 del 2007, di annullamento degli atti concorsuali, di veder ricostruita la carriera agli effetti giuridici ed economici con corresponsione degli emolumenti non percepiti dall’1.11.2006”, data della sua prima assunzione come professore associato.
L’Amministrazione ha risposto a tale richiesta con nota decreto rettorale n. 373 del 25.02.2011, procedendo al riconoscimento di un’anzianità di servizio pari ad anni 1 e mesi 1.
Con successivo atto notificato in data 9 maggio 2011, il dott. Cazzadori ha presentato ricorso per motivi aggiunti chiedendo l’annullamento del suddetto decreto rettorale e dell’allegata nota prot. n. 8663/2011, rilevando le seguenti illegittimità:
I. Elusione del giudicato e violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge 241/90, in quanto l’Ateneo non avrebbe ricostruito correttamente la carriera di servizio all’esito della decisione del Consiglio di Stato n. 3561/10.
II. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, poiché le conclusioni del decreto rettorale impugnato sembrerebbero contraddirsi rispetto alle sue premesse.
L’Università degli Studi di Verona si è costituita in giudizio per resistere il ricorso, contestando le censure ex adversosvolte e concludendo per la reiezione delle domande di parte ricorrente.
All’odierna udienza, su conforme richiesta delle parti, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è suscettibile di essere accolto con riferimento alla prospettata l’elusione e/o violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3561 del 4 giugno 2010, con cui è stata sancita in via definitiva la legittimità della procedura di valutazione comparativa a professore associato di cui il ricorrente era risultato originariamente vincitore.
Osserva, infatti, il Collegio, che gli effetti conformativi e ripristinatori del giudicato di cui alla suddetta sentenza comportano non soltanto la ricostruzione di carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell’inquadramento alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito, ma anche il diritto a percepire tutti gli emolumenti rientranti nella retribuzione ordinaria, posto che il principio di sinallagmaticità delle prestazioni lavorative e delle conseguenti retribuzioni deve ritenersi inapplicabile non solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non sia stata resa per fatto non imputabile all’Amministrazione che nel caso di specie, nell’interrompere la prestazione lavorativa del ricorrente, si era doverosamente conformata alle statuizione delle sentenza del T.A.R. Veneto n. 2871/07 che aveva sancito l’illegittimità della procedura concorsuale e l’annullamento della nomina del dott. Cazzadori a professore associato, ma anche nel caso in cui sia stata definitivamente accertata, seppur in grado d’appello, la legittimità di tale procedura.
A ritenere diversamente, verrebbe non soltanto ingiustificatamente e definitivamente compromessa la carriera del ricorrente già pregiudicata, senza sua colpa, dall’interruzione del rapporto di lavoro con l’Università a seguito della suesposta vicenda processuale, ma verrebbero altresì disattese le determinazioni assunte dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3561/2010, la quale, nell’aver definitivamente accertato con efficacia ex tunc la legittimità del procedimento concorsuale in cui il dott. Cazzadori era stato originariamente dichiarato vincitore e facendo altresì venir meno gli atti della nuova procedura di valutazione comparativa, ha conseguentemente determinato la reviviscenza degli atti precedentemente annullati in primo grado, imponendo così all’Amministrazione universitaria di ricostruire con soluzione di continuità la carriera del ricorrente, sia agli effetti giuridici che economici, a far data dal primo novembre 2006, giorno della sua prima assunzione a professore associato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Attesa la particolarità della fattispecie controversa, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa integralmente fra le parti, le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Rovis, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)