Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. Presupposti non ravvisabili qualora la parte ricorrente non abbia adempiuto all’attività istruttoria, sollecitata dall’amministrazione stessa in sede procedimentale, di depositare la richiesta documentazione volta ad attestare lo svolgimento presso altro stato UE della professione relativa alla qualifica di cui si chiede il riconoscimento in Italia.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 5338
Riconoscimento titolo di studio rilasciato da altro paese UE
N. 05338/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04489/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4489 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Lascari, rappresentata e difesa dall’avv.to [#OMISSIS#] Ribaudo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#], 90;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
con il ricorso principale
del silenzio rigetto dell’istanza finalizzata all’ottenimento del decreto di riconoscimento del titolo ottenuto in Spagna, legalizzato e tradotto ai sensi del d.l.vo n.206/2007 in “Máster universitario en formación de profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas, en la especialidad de ciencias sociales y juridicas- economía y empresa” finalizzato a conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;
della nota prot. n. 710 datata 09/02/2012 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX;
– della nota prot. n. 1649 datata 14/03/2012 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX;
– della nota prot. n. 2441 datata 19/04/2012 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX.
di ogni altro provvedimento conseguente presupposto e connesso;
e con i motivi aggiunti
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione MIUR e la condanna a provvedere emanando un provvedimento espresso favorevole;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Visti gli artt.60 e 71 bic cpa;
Premesso che con istanza dell’8 settembre 2011, acquisita agli atti dell’amministrazione in data 22 settembre 2011- prot. 6335, l’avv. [#OMISSIS#] Lascari ha chiesto, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita dal D.L.vo n. 206 del 2007, il riconoscimento del titolo relativo a formazione professionale “Màster Universitario en formación de profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, ensenanza de idiomas, en la especialidad de ciencias sociales y jurídicas . economia y empresa” conseguito presso la Universidad Internacional de la Rioja — Spagna — nell’anno accademico 2010/2011 e rilasciato il 3 agosto 2011, al fine di esercitare in Italia la professione di docente abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso 17/A ( Discipline economico aziendali) e 19/A (Discipline giuridiche ed economiche);
Rilevata, quanto al ricorso principale, l’inammissibilità dello stesso in considerazione dei profili già evidenziati nell’ordinanza n.2364/2012 del 7 luglio 2012, non appellata;
Considerato, invero, che con detto ricorso principale è stato impugnato un atto endoprocedimentale e, pertanto, non immediatamente lesivo (nota prot.n.710 del 9.02.2012 del MIUR) e che, nel caso di specie, a fronte della esplicita richiesta di integrazione documentale effettuata dal MIUR (cfr. nota prot.1649 del 14.03.2012) e, comunque, in mancanza di una esplicita norma nel Dlgs. 9 novembre 2007, n.206, non è possibile argomentare in merito alla sussistenza di un provvedimento tacito di reiezione;
Considerato, quanto ai motivi aggiunti avverso il silenzio-inadempimento, che gli stessi devono essere respinti;
Rilevato, infatti, che- come peraltro risultante già dall’esposizione in fatto del ricorso principale– con memoria depositata in data 7 novembre 2012 l’amministrazione ha compiutamente circostanziato di avere riscontrato con nota del 14 marzo 2012, prot. n. 1649 la richiesta dell’interessata 24 febbraio 2012, comunicando che “la direttiva comunitaria è rivolta al riconoscimento delle professioni e non dei titoli e che pertanto, era necessario dimostrare, nella fattispecie, di essere una docente in Spagna abilitata per le discipline per le quali si chiede il riconoscimento professionale in Italia.” Aggiungeva, inoltre, “che la richiesta di integrazione documentale dell’Ufficio era supportata da una precedente risposta — nota prot. n. 2445 del 10.11.2009 del Ministero spagnolo a seguito di specifici quesiti rivolti a tale Autorità competente” e, conclusivamente, informava l’interessata che senza la documentazione richiesta non si poteva procedere alla valutazione dell’istanza;
che, comunque, anche a seguito di tale comunicazione proseguiva il carteggio tra l’interessata, che contestava la richiesta di integrazione documentale proveniente dal Ministero, e l’amministrazione (v. nota del Ministero prot. n. 2441 del 19.4.2012, trasmessa in risposta della nota del 4.4.2012 della ricorrente, con cui veniva fornita all’interessata la nota prot. n. 2445 dl del 10 novembre 2009 inviata dal Ministero dell’educazione spagnolo) del quale, pertanto, non può censurarsi alcuna inerzia;
considerato, peraltro, che ai sensi dell’art.31 comma 3 cpa, il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione” (Cons. Stato Sez. V, 28-01-2016, n. 344), presupposti non ravvisabili nel caso in esame, non avendo parte ricorrente – che ha conseguito il titolo di cui trattasi previa formazione on line- adempiuto all’onere istruttorio di depositare la richiesta documentazione della professione corrispondente, la cui attestazione denominata “accreditación”, è rilasciata dall’Autorità competente (Ministerio dell’Educación di Spagna), previa omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo del catalogo specifico dei titoli spagnoli, così come espressamente comunicato, a seguito di specifico quesito della amministrazione, dal Ministero spagnolo con nota 2445 dl del 10 novembre 2009;
Ritenuto, in conclusione, che anche i motivi aggiunti devono essere respinti, per insussistenza dei presupposti con consequenziale pronunzia sulle spese in conformità a quanto previsto dall’art.26 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
dichiara inammissibile il ricorso principale;
respinge i motivi aggiunti;
condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti come per legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)