TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 aprile 2016, n. 1851

Equivalenza diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale e diploma universitario-Cessata materia del contendere (Immatricolazione del ricorrente al terzo anno)

Data Documento: 2016-04-14
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01851/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05612/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5612 del 2015, proposto da: 
Amore Oliva, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetta Leone, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 23; 
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11; 
per l’annullamento
– della nota prot. n. 59130 del 30 ottobre 2015 del Dirigente della Ripartizione gestione carriere e servizi agli studenti della Seconda Università di Napoli, recante diniego della domanda di riconversione creditizia del titolo di masso fisioterapista triennale, di valutazione e conversione dei crediti formativi e di iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha conseguito il diploma triennale di massofisioterapista in un periodo successivo al 1997, presso l’Istituto P. Colosimo di Napoli.
Il 1° ottobre 2015 ha presentato domanda all’intimato Ateneo per ottenere la riconversione creditizia del titolo, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia dell’ateneo.
La domanda è stata respinta con il gravato provvedimento, sul presupposto che tale titolo non fosse equipollente al diploma universitario di fisioterapista.
Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge (art. 4 legge 42/1999 ed art 6, comma 3, D. Lgs 502/92; decreto ministeriale 27 luglio 2000), difetto di motivazione e difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti e per disparità di trattamento.
Si è costituita in giudizio la Seconda Università degli Studi di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame.
Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 2178 del 2015, all’udienza pubblica del 9 marzo 2016 il ricorso è trattenuto in decisione.
1. Sulla controversia va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Ed invero le parti hanno depositato in giudizio il decreto dirigenziale SUN n. 11 del 9 febbraio 2016 con cui è stata disposta l’immatricolazione definitiva al terzo anno del corso di laurea i fisioterapia in favore del ricorrente.
3. Pertanto, in virtù della considerazione che il provvedimento amministrativo satisfattivo non è stato emanato in stretta esecuzione dell’ordinanza cautelare, ma esprime un proprio autonomo e definitivo apprezzamento sulla questione in esame, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese seguono la soccombenza virtuale, che si fonda sulla statuizione cautelare e sulla successiva determinazione della stazione appaltante, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), nonché alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)