N. 07269/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02710/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Assunta [#OMISSIS#] Lombardo, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Stazzema n. 20;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 7788/2015 del T.A.R. del Lazio, sezione III bis, con cui è stato annullato il diniego di riconoscimento della formazione professionale acquisita nel Regno Unito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiedeva l’ottemperanza della sentenza della Sezione III bis n. 7788/2015 del 3 giugno 2015, con la quale il Giudice amministrativo ha accolto il suo ricorso volto a ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita dalla ricorrente nel Regno Unito, ai fini dell’insegnamento in Italia nella classi di abilitazione e concorso 45/A lingua straniera (inglese) e 46/A lingua e civiltà straniere (inglese);
– la sentenza citata, rimasta inoppugnata, è passata in giudicato il 26 ottobre 2015;
– in considerazione dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, la ricorrente notificava atto di diffida al M.I.U.R., con la quale chiedeva che desse ottemperanza al dictum del Giudice;
– a seguito del prolungarsi dell’inerzia la ricorrente chiedeva al Tribunale di adottare, in luogo del M.I.U.R., il provvedimento di riconoscimento in favore della ricorrente o di ordinare al M.I.U.R. di dare immediata esecuzione alla sentenza n. 7788/2015 passata in giudicato, prescrivendo nel contempo il contenuto e le modalità di adozione del provvedimento di riconoscimento;
– con istanza presentata il 14 marzo 2016 l’avvocato di parte ricorrente chiedeva l’anticipazione della camera di consiglio in cui trattare l’ottemperanza e la correlata istanza cautelare, attesa la necessità della sua assistita di presentare la domanda per il concorso, bandito nelle more dal M.I.U.R., per i docenti abilitati;
– la Sezione accoglieva l’istanza cautelare della ricorrente nella camera di consiglio del 24.3.2016, accedendo alla istanza di anticipazione di parte ricorrente;
Considerato che alla camera di consiglio del 19 maggio 2016 l’avvocato della ricorrente ha dichiarato a verbale che non vi è più interesse alla decisione del ricorso per l’ottemperanza, mentre ha insistito in ordine alla condanna alle spese del M.I.U.R.;
Ritenuto da parte del Collegio di dichiarare, a seguito della dichiarazione resa a verbale della camera di consiglio, l’improcedibilità del ricorso per sopravventa carenza di interesse;
Ritenuto che il M.I.U.R. debba tuttavia dare esecuzione, ove non sia già avvenuto al capo della sentenza n. 7788/2015 del 3 giugno 2015, relativamente alle spese del giudizio (euro 2.500,00) con anticipazione a favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario;
Ritenuto altresì di compensare le spese del giudizio di ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente al capo della sentenza riguardante l’annullamento del diniego di riconoscimento del titolo e i provvedimenti consequenziali;
– ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di dare esecuzione, ove non sia già avvenuto nelle more del presente giudizio, al capo della sentenza n. 7788/2015 relativo alle spese di lite, con anticipazione a favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese del giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 giugno 2016, n. 7269
Ottemperanza riconoscimento formazione professionale acquisita nel Regno Unito-Ricorso improcedibile per carenza di interesse
Data Documento: 2016-06-22
Area:
Giurisprudenza
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