TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 15 novembre 2016, n. 11356

Riconoscimento titolo dentista conseguito all’estero-Ricorso improcedibile per carenza di interesse

Data Documento: 2016-11-15
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 11356/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09690/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9690 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Falco, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sciaudone C.F. SCDRCR71S16F839Y, [#OMISSIS#] Iacovone C.F. CVNFLV70D12H501W, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CMRFNC64D03A345F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; 
contro
Università degli Studi dell’Aquila e Ministero della Salute, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
del giudizio di inidoneità espresso con verbale n. 3 del 12.04.2016 per il riconoscimento del titolo di dentista conseguito all’estero. Riassunzione a seguito di ordinanza n. 494/2016 del Tar per l’Abruzzo – L’Aquila resa su rg 272/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi dell’Aquila e di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. Massimo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) Viene impugnato il provvedimento recante inidoneità del ricorrente ai fini del riconoscimento del titolo di dentista conseguito all’estero;
b) si costituivano in giudizio le intimate amministrazioni per chiedere il rigetto del gravame;
c) alla camera di consiglio del 9 novembre 2016 il difensore di parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse a coltivare il presente gravame stante l’avvenuto superamento delle prove stesse, nelle more del presente giudizio, in occasione della successiva ripetizione dell’esame di idoneità. La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con avviso dato alle parti ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.
Considerato che, alla luce della dichiarazione del difensore di parte ricorrente in occasione della predetta camera di consiglio, il collegio non può che dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerato che sussistono tutti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Massimo [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Massimo [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Sapone
Pubblicato il 15/11/2016