Il rapporto di impiego con l’università dei docenti che prestano servizio assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricoveri e cure va distinto rispetto al rapporto instaurato con l’azienda ospedaliera, poiché l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Quando la parte datoriale si identifica nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero “presupposto” del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda. Di conseguenza, le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari e lo svolgimento presso questi soggetti di attività assistenziale sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e vanno ricondotte al generale criterio di riparto di giurisdizione espresso dall’art. 63, comma 1, D.L. 30 marzo 2001 n. 165, che devolve al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2016, n. 1377
Equiparazione retributiva personale medico universitario e personale medico ospedaliero-Giurisdizione
N. 01377/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2010, proposto da [#OMISSIS#] Averna, [#OMISSIS#] Tripi, [#OMISSIS#] Rotolo, Giovanni Abruzzese, [#OMISSIS#] Avellone, [#OMISSIS#] Di Fede, Salvatore Marino, [#OMISSIS#] Carreca, Salvatore Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pinto, [#OMISSIS#] Brignola, [#OMISSIS#] Catalano, [#OMISSIS#] Gebbia, [#OMISSIS#] Campisi, Giovan Battista Rini, [#OMISSIS#] Letizia Morici, [#OMISSIS#] Morici, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Perricone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Agrifoglio, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via [#OMISSIS#] Latini 34;
contro
– l’Azienda ospedaliera universitaria «[#OMISSIS#] Giaccone» di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Sedita, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della medesima Azienda in Palermo, via La Loggia n.1;
– l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
per il riconoscimento del diritto
-«dei ricorrenti a percepire il trattamento economico che sarebbe spettato al loro dante causa in base all’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999 ed in particolare a percepire tutte le somme aggiuntive spettanti a partire dall’entrata in vigore del predetto decreto a conguaglio dei trattamenti aggiuntivi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 6 nonché delle eventuali somme ai medesimi spettanti a qualsiasi titolo sulla base dell’applicazione del C.C.N.L. della categoria;
– e per la condanna al pagamento degli emolumenti arretrati con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera universitaria «[#OMISSIS#] Giaccone» di Palermo e dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. [#OMISSIS#] La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 23 marzo 2016 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, docenti in servizio presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo e presso l’Azienda ospedaliera universitaria «[#OMISSIS#] Giaccone di Palermo» (ad eccezione, come si vedrà, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), espongono che il servizio prestato presso l’Azienda ospedaliera avrebbe comportato il loro diritto a percepire un trattamento economico identico a quello del personale di pari mansioni ed anzianità in servizio nelle A.S.L. e ciò a norma del d. lgs. n. 517 del 1999 e successiva normativa di attuazione (ivi compresi i protocolli d’intesa tra la Regione Siciliana e le Università di Catania, Messina e Palermo giusta decreto del 10 dicembre 2003).
Più specificamente, essi invocano l’equiparazione del trattamento economico del docente universitario che svolga servizio presso le Aziende sanitarie locali a quello dei soggetti che prestino servizio presso queste ultime e ciò mediante corresponsione di un trattamento economico pari allo stipendio del docente universitario maggiorato di un trattamento aggiuntivo in relazione all’incarico ricoperto ed ai risultati conseguiti.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera «[#OMISSIS#] Giaccone di Palermo». La prima non ha spiegato difese scritte, la seconda ha eccepito la nullità del ricorso per genericità del contenuto, il difetto giurisdizione del giudice amministrativo, la violazione della regola del ne bis in idem con riferimento a taluni ricorrenti, la prescrizione del credito. Ha altresì chiesto dichiararsi, nei suoi confronti, il difetto di legittimazione passiva considerato che il soggetto tenuto all’erogazione delle somme di cui trattasi sarebbe unicamente l’Amministrazione universitaria.
All’udienza pubblica del 23 marzo 2016, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le rispettive tesi difensive, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente Azienda ospedaliera poiché lo stesso non contemplerebbe specificamente il quantum delle differenze retributive oggetto della pretesa azionata.
L’eccezione va disattesa.
E’ indubbio che le somme invocate sono quantificabili in applicazione dello stesso d. lgs. n. 517 del 1999 nonché della contrattazione nazionale collettiva di comparto e di quella decentrata. Sulla base di tali parametri è agevole individuare il dato di riferimento per il calcolo delle somme ove spettanti per cui il ricorso sfugge all’eccezione di parte resistente.
Con una seconda questione in [#OMISSIS#], la resistente Azienda ospedaliera ha revocato in dubbio la giurisdizione del Giudice amministrativo sull’odierna controversia, sul rilievo che lo svolgimento di attività assistenziale di professori e ricercatori universitari presso le Aziende sanitarie rientrerebbe nella sfera di cognizione del Giudice ordinario.
L’eccezione è fondata.
E’ vero che in passato questo Tribunale ha affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in analoghe vicende contenziose, riguardanti docenti universitari che hanno prestato servizio assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricoveri e cure, aventi ad oggetto l’equiparazione economica al personale sanitario del S.s.n., e ciò per effetto del disposto di cui agli art. 3 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 1261 del 2009).
Più recentemente, tuttavia, con sentenza di questa Sezione n. 2294 del 2015 ai cui principi, in linea con il più recente orientamento del Giudice del riparto (cfr. Cass. SS.UU. n. 11916 del 2014), il Collegio intende dare continuità, è stato diversamente ritenuto – ai fini della giurisdizione – che:
«a) il rapporto di impiego con l’Università va distinto rispetto al rapporto instaurato con l’Azienda ospedaliera, poiché l’art. 5, comma 2, D.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale;
b) quando la parte datoriale si identifica nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero “presupposto” del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda;
c) di conseguenza le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari e lo svolgimento presso questi soggetti di attività assistenziale sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e vanno ricondotte al generale criterio di riparto di giurisdizione espresso dall’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che devolve al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (Cass.civ., S.U., 15 maggio 2012, n. 7503, id. 5 maggio 2011, n. 9847, id. 22 dicembre 2009, n. 26960, id. 15 febbraio 2007, n. 3370);
d) uno degli argomenti più forti per addivenire alla suddetta conclusione è ravvisabile nella necessità di evitare differenziazioni inaccettabili in punto di giurisdizione, a seconda che il dipendente medico interessato sia o meno docente universitario (o ricercatore), non potendo il ruolo accademico ricoperto giustificare l’accesso alla giurisdizione speciale del G.A., in luogo di quella ordinaria, quando il rapporto lavorativo dei docenti medici alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera (o del Policlinico universitario) ha la medesima fonte ed è assoggettato alla medesima disciplina dei medici “tout court”, sia a livello legislativo che di contrattazione collettiva, sia di trattamento economico, determinato dal CCNL per l’area della dirigenza medica e dal relativo contratto integrativo aziendale (cfr. C.G.A. sez. giur., 4 dicembre 2012, n. 1076 e 5 giugno 2013, n. 568; Consiglio di Stato, sez. III, 25 settembre 2013, n. 4729; in termini: Tar Lazio, Roma, II, 24 gennaio 2015, n. 1359 e Tar Campania, Napoli, II, 23 giugno 2014, n.4144)» (in tal senso, da ultimo, anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 181 del 2016).
Con specifico riferimento al ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Azienda ospedaliera ha evidenziato che lo stesso non riveste lo status di docente o ricercatore bensì di funzionario dell’amministrazione universitaria, per cui anche nei confronti dello stesso – ed a maggior ragione – va declinata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro presso cui il ricorso potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., fatte salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
Stante la natura in [#OMISSIS#] della decisione, appare equo compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] La Greca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)