TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 76

Accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo-Pari opportunità

Data Documento: 2016-01-28
Area: Giurisprudenza
Massima

L’essere oggetto di impugnazione il comportamento di una commissione operante nell’ambito dell’università di Perugia, per un corso da svolgere nell’ambito dello stesso ateneo, basta a superare l’eccezione di incompetenza per territorio dell’Avvocatura dello Stato, considerata la competenza territoriale inderogabile del TAR nella cui circoscrizione hanno sede le pubbliche amministrazioni i cui “provvedimenti, atti, accordi o comportamenti” siano oggetto di controversia e/o i cui effetti diretti siano limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

Quanto alla violazione delle disposizioni in materia di pari opportunità previste dell’art. 57, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si sottolinea la peculiarità del tirocinio formativo attivo di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 perché finalizzato alla preparazione all’insegnamento dei soggetti in possesso di specifici titoli di studio e al conseguimento del solo titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria e non già all’accesso al lavoro cui è rivolto il “concorso” nei cui riguardi opera la riserva del terzo dei posti di componente la “commissione” al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Al principio di pari opportunità deve essere riconosciuta immediata efficacia applicativa, anche quale parametro di legittimità di attività amministrative discrezionali, con onere delle amministrazioni di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e comunque con divieto di discriminazione tra i sessi, immediatamente operativo anche in assenza degli “appositi provvedimenti” per l’applicazione del principio.

Contenuto sentenza

N. 00076/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ficola, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Gambelunghe in Perugia, Via XX Settembre, 96; 
contro
Università degli Studi di Perugia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tampellini, [#OMISSIS#] Urbani; 
per l’annullamento
dell’avviso della Commissione esaminatrice per la classe di concorso -OMISSIS-relativo alla selezione per l’ammissione al tirocinio formativo attivo relativo alle classi di abilitazione -OMISSIS- contenente la graduatoria dell’ammissione alle prove orali per l’accesso al corso del Tirocinio Formativo Attivo, pubblicato -OMISSIS-
del decreto del Rettore della Università degli Studi di Perugia.-OMISSIS-contenente la graduatoria dell’ammissione al corso del Tirocinio Formativo Attivo, pubblicato in data-OMISSIS-
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi dì Perugia-OMISSIS-di nomina della Commissione Esaminatrice per la classe di concorso -OMISSIS-
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La dott.ssa -OMISSIS- ha partecipato il -OMISSIS-al test preliminare di selezione per l’ammissione al secondo ciclo di tirocinio formativo attivo relativo alla classe di abilitazione -OMISSIS-[Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado – materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado] per l’anno accademico-OMISSIS-, indetto dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca con decreto-OMISSIS-.
1.1. Il tirocinio formativo attivo consiste in un corso di preparazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado [istituito presso ogni facoltà universitaria di riferimento] riservato a coloro che abbiano conseguito i titoli di laurea magistrale a numero programmato o diploma accademico di secondo livello di indirizzo didattico a numero programmato, a conclusione del quale – e previo superamento dell’esame finale – si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 37 del 26 marzo 2009 e nella scuola secondaria di secondo grado in una delle classi di concorso previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998 n. 22 del 9 febbraio 2015.
1.3. L’accesso al corso, a numero programmato, è subordinato al superamento da parte del candidato di un pubblico concorso che consta di tre prove selettive di cui la prima (test preliminare) gestita su scala nazionale e le altre (prove scritte per orale) rimesse all’esclusiva competenza di ogni singola università prescelta dal singolo partecipante all’atto dell’iscrizione: le università provvedono, nell’ambito dell’autonomia riservata loro dalla legge, ad indire le relative prove scritte e orali, a regolarne lo svolgimento e valutare i titoli di ammissione dei candidati sulla base di criteri prestabiliti previa nomina delle commissioni esaminatrici per ogni classe di concorso di abilitazione all’insegnamento. Nella normativa regolamentare è poi prevista, attraverso il meccanismo del soprannumero, la possibilità di sospendere il corso per cause non imputabili ai candidati una volta conseguito il titolo per procedere nel percorso formativo ai successivi cicli.
2. Dopo avere superato la prova preselettiva -OMISSIS-ha proseguito il percorso selettivo partecipando alla successiva prova scritta presso l’Università di Perugia che si è tenuta il -OMISSIS-presso l’aula magna posta al piano seminterrato del Dipartimento di filosofia, scienze sociali umane e della formazione sotto la supervisione della relativa commissione esaminatrice composta di cinque membri, una donna e quattro uomini.
2.1. La -OMISSIS-
2.2. Nel corso dello svolgimento della prova scritta, alle ore -OMISSIS-
2.3. Allo scadere del termine delle cinque ore per l’espletamento della prova scritta, il presidente della commissione ha invitato tutti i candidati compresa la-OMISSIS-
2.4. -OMISSIS-.
2.5. Avendo svolto la prova scritta in un-OMISSIS-ha chiesto parere alla Consigliere regionale delle pari opportunità sull’esistenza di un comportamento discriminatorio nei suoi confronti, alla luce della normativa in materia di pari opportunità e delle procedure imposte nell’ambito del nostro ordinamento a presidio dell’effettività del divieto di discriminazione.
2.6. A seguito della pubblicazione della graduatoria finale, ha interposto istanza di autotutela l’Università di Perugia chiedendo all’amministrazione e con riserva di agire per il risarcimento dei danni anche non patrimoniali a causa della discriminazione, di emettere i provvedimenti adatti ad annullare tutte le decisioni di esclusione dalla stessa dall’accesso al tirocinio formativo per l’anno -OMISSIS-previa se del caso la ripetizione della prova scritta con nomina di una nuova commissione.
2.7. Con parere del 2 febbraio 2015, la Consigliera regionale delle pari opportunità ha ritenuto il comportamento della commissione come “discriminante di genere” nell’ambito lavorativo.
2.8. La-OMISSIS-.
3. Nei confronti del comportamento della commissione sono appuntati tre motivi di ricorso precisamente: 1. violazione dell’art. 57, D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 5, L. n. 215 del 2012 nonché degli artt. 3 e 51 cost. per illegittima composizione della commissione esaminatrice; 2. violazione del principio di legalità e falsa applicazione dell’art. 3 del DR dell’Università di Perugia n. 8153 del 16 ottobre 2014 e dell’all.to 1 classe di abilitazione A043/A050; 3. discriminazione di genere violazione di legge e violazione degli artt. 1, 25 co. 2 e 2-bis e e 27, D.Lgs. n. 198/2006.
3.1. Oltre all’annullamento e alla ripetizione della prova scritta con nomina di una nuova commissione è chiesto il risarcimento del pregiudizio sofferto.
3.2. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tar adito e ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha presentato memoria.
DIRITTO
4. La dott.ssa -OMISSIS- non è stata ammessa alla prova orale del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo relativo alla classe di abilitazione -OMISSIS-[Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado – materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado] per l’anno accademico-OMISSIS-, avendo conseguito, nella prova scritta, tenutasi il -OMISSIS-presso l’aula magna del Dipartimento di filosofia, scienze sociali umane e della formazione dell’Università di Perugia, -OMISSIS-.
4.1. Nella condizione di-OMISSIS-
4.2. Al termine del tempo previsto per lo svolgimento della prova scritta, la -OMISSIS-
4.3. Avendo la Consigliera regionale delle pari opportunità ravvisato il comportamento della commissione, “come discriminante di genere” nell’ambito lavorativo, è stata chiesta l’emanazione dei provvedimenti idonei ad annullare gli effetti dell’esclusione dal percorso formativo causa la sua condizione di-OMISSIS-salvo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali a causa della discriminazione.
5. Occorre precisare che la competenza in materia di TFA (Tirocini Formativi Attivi) spetta alle università degli studi che hanno deciso di attivare i corsi “in adempimento a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2012…”: tanto risulta anche dal decreto n. 1180 del 16 ottobre 2014 con cui il Rettore dell’Università ha fornito le informazioni relative all’espletamento delle prove scritte e orali e alla valutazione dei titoli per l’ammissione ai corsi di TFA (Tirocini Formativi Attivi) nell’AA. 2014 2015.
5.1. E’ in proposito espressamente stabilito che “i percorsi di TFA possono essere attivati dalle università statali e non statali esclusivamente nelle sedi già accreditate dall’ANVUR per l’a,a. 2013-2014”. E ciò nell’ambito dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, sul conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10.
5.2. L’essere oggetto di impugnazione il comportamento di una commissione operante nell’ambito dell’università di Perugia per un corso da svolgere nell’ambito dello stesso ateneo, basta a superare l’eccezione l’incompetenza per territorio dell’Avvocatura dello Stato, considerata la (residua) competenza territoriale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione hanno sede le pubbliche amministrazioni i cui “provvedimenti, atti, accordi o comportamenti” siano oggetto di controversia e/o i cui effetti diretti siano limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
6. Delle censure di merito va disattesa la prima nella parte in cui deduce violazione dell’art. 57, D.Lgs. n. 165 del 2001, sub specie della constatazione della Consigliera regionale per le pari opportunità che “la quasi totalità dei componenti la commissione esaminatrice erano uomini e non rispettavano la percentuale di un terzo dei posti da riservare alle donne previsto dalla legge n. 215/2012”.
6.1. Si osserva anzitutto la diversità del tirocinio formativo attivo di cui al DM n. 249/2010 perché finalizzato alla preparazione all’insegnamento dei soggetti in possesso di specifici titoli di studio e al conseguimento del solo titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria e non già all’accesso al lavoro cui è rivolto il “concorso” nei cui riguardi opera la riserva del terzo dei posti di componente la “commissione” al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
6.2. Nonostante la composizione della commissione fosse nota sin dall’inizio, non è stata attivata la procedura del comma 1-bis dell’art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, onde rimuovere la discriminazione di genere.
6.3. Anche per questa ragione la ricorrente non può tardivamente dolersi di un pregiudizio sofferto dall’inosservanza della suddetta percentuale anche perché l’esame degli atti di causa non sorregge il fondamento delle censure di merito.
7. Il Collegio aderisce appieno alla portata precettiva della pari opportunità all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all’art. 51 Cost., inteso come esplicazione del principio fondamentale di uguaglianza (art. 3 Cost.) e a quest’ultimo accomunato dalla natura di diritto fondamentale.
7.1. Dei diritti fondamentali è anche espressione il diritto alla-OMISSIS-in tutte le sue esplicazioni compreso quello della -OMISSIS- o mentre concorre per acquisire l’impiego presso le amministrazioni e gli enti locali.
7.2. E’ oramai jus receptum nella giurisprudenza amministrativa che al principio di pari opportunità deve essere riconosciuta immediata efficacia applicativa, anche quale parametro di legittimità di attività amministrative discrezionali con onere delle amministrazioni di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013 n. 633; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 settembre 2013, n. 8206) e comunque con divieto di discriminazione tra i sessi, immediatamente operativo anche in assenza degli “appositi provvedimenti” per l’applicazione del principio come anche accade nelle norme internazionali implicate in detto principio che non impongono nessun vincolo positivo, trattandosi di disposizioni non direttamente invocabili quali parametri di legittimità degli atti amministrativi nazionali se non nel significato di vietare ogni condotta discriminatoria (Cons. st., Sez, V,
7.3. Proprio in ragione della sua assolutezza e del carattere espansivo della tutela che il diritto alla-OMISSIS-assicura ai suoi portatori, è però necessario che ne siano vagliati accuratamente i presupposti in presenza dei quali esso è destinato ad operare anche al fine di impedire ogni indebolimento della l’incidenza ordinamentale come è inevitabile in presenza di fattispecie di abuso o di richiesta di applicazione del medesimo in assenza dei presupposti che la legge stabilisce.
7.4. E, invero, nel soprarichiamato parere del 2 febbraio 2015, la Consigliera di parità della Regione ha ritenuto “evidente la situazione di svantaggio rispetto agli altri non avendo (la ricorrente) più a disposizione lo stesso tempo per concludere la prova a causa di un evento che … abbia anche influito sulla sua concentrazione. Questi fattori sono ragionevolmente all’origine della votazione conseguita:-OMISSIS-un solo punto inferiore a quelli richiesti per il superamento della prova …”.
7.5. Siffatte conclusioni non risultano sorrette dalla documentazione in atti e dalle affermazioni delle parti né contraddette debitamente come impone l’art. 115 c.p.c. richiamato dall’art. 64 del Codice del processo amministrativo.
7.6. È infatti incontroverso fra le parti che la -OMISSIS-.
7.7. È però inoppugnabile che in nessuna delle suddette circostanze fosse stato rappresentato il minor tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: anche al momento di consegnare l’elaborato, la ricorrente nulla aveva addotto circa lo svantaggio dovuto alla sospensione per circa -OMISSIS-.
7.8. In tutte le circostanze in cui aveva rappresentato la condizione -OMISSIS-e nuovamente raggiungere la sede delle prove scritte.
8. Della situazione di disparità rispetto agli altri partecipanti che avevano usufruito delle cinque ore piene e senza alcune interruzione,-OMISSIS- ha fatto menzione solo allorché ha preso visione dell’elenco degli ammessi alla prova orale rappresentando il comportamento discriminatorio come “di genere” della Commissione per non averla fatto fruire dell’intero tempo da dedicare alla stesura dell’elaborato.
8.1. È però evidente che alla Commissione d’esame non si possa fare alcun addebito della situazione nel suo insieme avendo la stessa appreso del pregiudizio “di genere” subito dall’interessata quando già aveva concluso i propri lavori di valutazione degli elaborati e di ammissione dei partecipanti alla prova orale.
8.2. Salvo affermare che era onere della stessa commissione di concedere spontaneamente un tempo di recupero pari a quello impiegato per -OMISSIS- senza anche richiesta da parte dell’interessata (ma tutto ciò appare eccessivo al collegio, subentrando l’osservanza di altri principi, soprattutto l’anonimato non certo garantito da una numerazione “tradiva” delle buste) non è ravvisabile, nei confronti della Commissione, alcun comportamento colposo o comunque preordinato a creare un pregiudizio di genere in capo all’interessata.
8.3. D’altra parte, anche la motivazione, sintetica ma efficace del punteggio attribuito -OMISSIS-) vale a contraddire efficacemente l’avviso espresso dalla Consigliera di Parità della regione Umbria circa l’evento -OMISSIS-”.
8.4. La motivazione del giudizio -OMISSIS-.
8.5 Non riavvisandosi nel comportamento della Commissione e nel susseguirsi degli eventi così come rappresentato dalle parti alcun presupposti discriminatorio “di genere”, il ricorso deve essere conclusivamente respinto per l’infondatezza di tutti i motivi, fermo restando il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie per equivalente e di reintegrazione in forma specifica.
9. La parziale soccombenza in tema di indagine sulla competenza e la peculiarità dei temi trattati importano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente decidendo il ricorso in premessa, lo respinge. Spese compensate fra le parti in causa,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)