Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2016, n. 7

Divieto di partecipazione per i docenti di ruolo ai percorsi abilitanti speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

Data Documento: 2016-01-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Risulta contraddittoria e irragionevole l’introduzione di una limitazione all’accesso ai percorsi abilitanti speciali per i docenti di ruolo, in contrasto con quanto disciplinato dalle leggi vigenti in materia di requisiti di accesso ai corsi abilitanti speciali, non richiedenti lo svolgimento di uno specifico servizio nella classe di concorso in cui si intende conseguire l’abilitazione. Ciò in quanto la competenza dei docenti è accertata al termine del percorso abilitante con un esame e comunque i docenti debbono preliminarmente possedere uno specifico titolo di studio per l’insegnamento di quella disciplina cui si riferisce l’abilitazione.

L’abilitazione conseguita dopo la frequenza dei percorsi abilitanti speciali consentirebbe ai docenti di ruolo di utilizzare il titolo abilitante ai soli fini della mobilità professionale, in quanto i medesimi, una volta abilitati in una classe di concorso diversa da quella in cui già lo sono, potrebbero ottenere il passaggio ad altra classe di concorso. Ciò non inciderebbe, peraltro sulla disponibilità di alcun posto di lavoro, dal momento che, qualora fosse occupato un posto, contestualmente se ne libererebbe un altro.

La questione della eliminazione del precariato non è comunque ostacolata dalla ammissione dei docenti in ruolo alla partecipazione ai percorsi di abilitazione speciale, se scopo di tale partecipazione è il conseguimento di un’altra abilitazione e se in sede di mobilità professionale viene consentito a tali docenti di migliorare la propria posizione lavorativa, transitando da un ruolo ad un altro, mediante apposita richiesta, o ad altra classe di concorso. Conseguita, infatti, la nuova abilitazione, gli appellanti potrebbero aspirare unicamente a posti diversi da quelli destinati alle immissioni in ruolo a favore dei docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento.

Contenuto sentenza

N. 00007/2016REG.PROV.COLL.
N. 08137/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8137 del 2014, proposto da: 
Chiusaroli [#OMISSIS#] e Moscatiello [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Boianelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Callini in Roma, via [#OMISSIS#], 10;
contro
Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata 12 marzo 2014, n. 2784 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-bis
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Letizia Mazzarelli, per delega dell’avvocato Boianelli, e l’avvocato dello Stato D’Avanzo.
FATTO e DIRITTO
1.– I signori Chiusaroli [#OMISSIS#] e Moscatiello [#OMISSIS#] hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 luglio 2013, n. 58, avente ad oggetto l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, nella parte in cui ha previsto il divieto di partecipazione per i «docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale».
Il Tribunale amministrativo, con sentenza 12 marzo 2014, n. 2784, ha rigettato il ricorso.
2.– I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello, riproponendo i motivi fatti valere in primo grado e volti a denunciare, in particolare: a) la violazione del principio di non discriminazione, in quanto sarebbe irragionevole consentire la partecipazione a docenti a tempo determinato in possesso di una o più abilitazione e non agli odierni appellanti; b) eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la scelta operata si porrebbe in controtendenza rispetto all’esigenza di assicurare un «miglioramento del livello della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti»; c) violazione degli artt. 3, 35 e 51 Cost.
2.1.– Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto dell’appello.
2.2.– La Sezione, con ordinanza 3 dicembre 2014, n. 5516, ha accolto la domanda cautelare e consentito agli appellanti la partecipazione ai corsi per cui è causa.
3.– L’appello è fondato.
La Sezione si è già pronunciata su una questione analoga a quella in esame. E’ sufficiente, pertanto, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), Cod. proc. amm., riportare la parte rilevante della predetta sentenza cui il Collegio intende conformarsi.
In particolare, si è affermato che:
– risulta «contraddittoria e irragionevole l’introduzione di una limitazione all’accesso ai percorsi abilitanti speciali per i docenti di ruolo come gli appellanti, in contrasto con quanto disciplinato dalle leggi vigenti in materia di requisiti di accesso ai corsi abilitanti speciali, non richiedenti lo svolgimento di uno specifico servizio nella classe di concorso in cui si intende conseguire l’abilitazione»;
– ciò «in quanto la competenza dei docenti è accertata al termine del percorso abilitante con un esame e comunque i docenti debbono preliminarmente possedere uno specifico titolo di studio per l’insegnamento di quella disciplina cui si riferisce l’abilitazione».
Si è, inoltre, specificato che:
– «l’abilitazione conseguita dopo la frequenza dei percorsi abilitanti speciali consentirebbe (…) agli attuali appellanti di utilizzare il titolo abilitante ai soli fini della mobilità professionale, in quanto i medesimi, una volta abilitati in una classe di concorso diversa da quella in cui già lo sono, potrebbero ottenere il passaggio ad altra classe di concorso»;
– ciò «non inciderebbe, peraltro (…)sulla disponibilità di alcun posto di lavoro, dal momento che, qualora fosse occupato un posto, contestualmente se ne libererebbe un altro».
Si è, infine, affermato che:
– «la questione della eliminazione del precariato non è comunque ostacolata dalla ammissione dei docenti in ruolo alla partecipazione ai percorsi di abilitazione speciale, se scopo di tale partecipazione è il conseguimento di un’altra abilitazione e se in sede di mobilità professionale viene consentito a tali docenti di migliorare la propria posizione lavorativa, transitando da un ruolo ad un altro, mediante apposita richiesta, o ad altra classe di concorso»;
– «conseguita, infatti, la nuova abilitazione, gli appellanti potrebbero aspirare unicamente a posti diversi da quelli destinati alle immissioni in ruolo a favore dei docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento».
4.– In conclusione, l’appello è fondato e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso originario in primo grado, con la conseguente conferma dell’ammissione degli stessi appellanti ai percorsi abilitanti speciali.
5.– La complessità della vicenda, a causa delle frequenti modifiche normative in materia, giustifica l’integrale compensazione tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello, proposto con il ricorso indicato in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)