TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 6 luglio 2016, n. 7743

Ammissione Corso di formazione universitaria-Principio dell’assorbimento-Cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-07-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Da ciò deriva la cessazione della materia del contendere in relazione all’originaria mancata ammissione del ricorrente al Corso di formazione universitaria.

La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo, rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice.

La possibilità di sanatoria introdotta dall’art. 4 comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell’ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.

Dal punto di vista processuale l’art. 4 comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 fa venire meno la materia del contendere a causa di un factum principis, essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono. È bene chiarire che tale tipo di pronuncia, che costituisce una pronuncia di merito, al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, consente che il ricorrente sia considerato idoneo a pieno titolo.

Contenuto sentenza

N. 07743/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03275/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3275 del 2007, proposto da Rozzi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRTMRC68P23H501S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. [#OMISSIS#], n. 4; 
contro
Ministero della Salute, Federazione Naz. Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma, in persona dei loro legali rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio; 
Ministero dell’ Universita’ e della Ricerca e Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano; 
per l’annullamento
del provvedimento con il quale il ricorrente non è stato ammesso al corso di formazione universitaria di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 386/1998, attivando presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di scienze odontostomatologiche a partire dal 3 maggio 2007, nonché ove occorra di ogni altro atto e/o provvedimento in esso richiamato o ad esso connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto,
della comunicazione bando del 23 marzo 2007 pubblicata in data 4 aprile 2007 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la quale è stato attivato il Corso di Formazione Universitaria di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 386/1998 presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche del predetto ateneo a partire dal 3 maggio 2007, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi tutti gli atti nell’epigrafe del ricorso indicati;
e con motivi aggiunti notificati il 6 luglio 2007
del provvedimento comunicato in data 11 maggio 2007 con il quale il Ministero della Salute ha riscontrato l’istanza di attivazione e partecipazione al Corso/prova ex art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 386/1998 nonché di quello attivato presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza a far data dal 3 maggio 2007 affermando la propria incompetenza in materia
del provvedimento con il quale il Ministero della Salute non ha accolto l’istanza di attivazione e partecipazione al Corso/Prova attitudinale di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 386/1998 nonché di quello attivato presso l’Università degli studi di Roma – La Sapienza – Dipartimento di scienze odontostomatologiche a far data dal 3 maggio 2007 e di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe dei motivi aggiunti indicati e di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’ Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 13 aprile 2007 e depositato il successivo 17 giugno 2007 il ricorrente espone di essersi laureato in medicina nel 2005 e di essersi iscritto all’albo dei medici dell’Ordine di Roma nel 2006. Essendo venuto a sapere della attivazione di un Corso di Formazione Universitaria di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 368/1998 presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche ha presentato domanda senza ricevere alcuna risposta.
2. Nell’imminenza dell’inizio del corso ha dunque impugnato gli atti pure in epigrafe indicati deducendo: 1) violazione degli articoli 3, 33 e 97 Cost; del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, eccesso di potere., sviamento dell’azione amministrativa; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1 delle Disp. Att. del Codice civile, violazione del principio tempus regit actus; eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, illogicità.
Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
3. Con istanza cautelare monocratica ha insistito per la ammissione con riserva al corso de quo e con decreto monocratico del 24 aprile 2007 l’istanza è stata accolta.
4. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di diniego opposto dal Ministero della Salute all’istanza di partecipazione al corso e rappresentando di essersi nelle more iscritto al corso in virtù del provvedimento cautelare, avverso il sopraggiunto diniego oppone gli stessi motivi già dedotti col ricorso principale, concludendo per l’accoglimento anche degli stessi.
5. Alla Camera di Consiglio del 9 maggio 2007 l’istanza cautelare è stata rinviata al 18 luglio 2007 ed in questa udienza camerale il ricorso è stato rinviato ad altra data.
6. Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” chiedendo la propria estromissione ed il Ministero della Salute che ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente.
7. Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2016 il ricorso è stato rinviato ad altra data ed infine è stato trattenuto in decisione a quella del 5 luglio 2016 alla quale il Collegio ha ritenuto cessata la materia del contendere.
8. Infatti con memoria depositata in data 4 dicembre 2015 l’interessato ha rappresentato di avere svolto e superato brillantemente il corso-prova attitudinale di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386 e di avere pertanto conseguito l’idoneità per l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri senza apposizione di alcuna riserva come risulta dal relativo attestato rilasciato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 4 dicembre 2007.
All’uopo egli invoca l’applicazione dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 stante il quale: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Nel caso in esame parte ricorrente è stata ammessa appunto in via giurisdizionale al Corso di formazione tenutosi nel 2007 presso “La Sapienza” e, superandolo ne ha ottenuto la relativa idoneità.
Come chiarito dal TAR in altre analoghe occasioni “è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari)… ” .(cfr Tar Lazio Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963).
E’ stato anche chiarito ulteriormente che: “la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo, rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice. (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108).”.(TAR Lazio, sezione III bis, 3 dicembre 2012, n. 10042).
Nel caso in esame il titolo abilitativo conseguito dal ricorrente è il frutto del superamento dell’intero corso di studi, con la conseguenza che esso è il frutto dell’accertamento in via amministrativa dell’idoneità dell’interessato alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale.
Né nella fattispecie in esame si verte in materia di pubblico concorso, nella cui ipotesi la giurisprudenza esclude che possa darsi luogo al cd. principio dell’assorbimento di cui la norma costituisce un’applicazione (cfr. TAR Lazio, III bis, 9 aprile 2013, n. 3561 e da ultimo anche TAR Lazio, sezione III, n. 7963/2013 citata). Infatti si ritiene che “la possibilità di sanatoria introdotta dal precitato art. 4 comma 2 bis, della legge n. 168/2005 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell’ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.”. (Tar Liguria, sezione II, 11 ottobre 2007, n. 1730).
Concorda infine la giurisprudenza pure sul tipo di pronuncia di merito da adottare nel caso specifico, rappresentando che “Dal punto di vista processuale – la norma – fa venire meno la materia del contendere a causa di un “factum principis”, essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.” (TAR Emilia Romagna, sez. I, 19 aprile 2011, n. 371, TAR Lazio, sezione III bis, 24 giugno 2009, n. 6113, Consiglio di Stato, sezione IV, 16 settembre 2008, n. 4358).
E’ bene chiarire che tale tipo di pronuncia, che costituisce una pronuncia di merito, al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, consente che il ricorrente sia considerato idoneo a pieno titolo.
9. Per le superiori considerazioni sul ricorso de quo va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio ed onorari per la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Storto, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)