Il provvedimento di esclusione dal corso di TFA deve essere il punto di arrivo di una attività procedimentalizzata attraverso atti formali e non il risultato di uno scambio di comunicazioni tramite e-mail, nelle quali i docenti di riferimento si scambiano impressioni sui singoli corsisti. Anche l’asserito superamento della soglia di assenze non risulta essere mai stato formalmente comunicato al ricorrente, per dare modo al medesimo di intraprendere il percorso di recupero e, quindi, sanare le eventuali assenze, così come previsto, peraltro, dalla disciplina di settore.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 24 agosto 2016, n. 975
Esclusione dal corso di Tirocinio Formativo Attivo
N. 00975/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Giacon, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leurini e [#OMISSIS#] Barbara Gasparini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Universita’ degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l’annullamento
del decreto rettorale rep. 3403/2015, emesso in data 22/10/2015 con il quale l’Università degli Studi di Padova ha escluso il ricorrente dal corso di tirocinio formativo attivo per l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso AC05 – A043, A050, italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di II grado, attivato per l’a.a. 2014-2015 presso l’Università degli Studi di Padova; della nota prot. 202047, anno 2015, Tit. V, Cl. 2, Fasc. 7, del 22/10/2015, con la quale il Dirigente dell’Area didattica e servizi agli studenti, in risposta alla diffida a provvedere presentata dal ricorrente, dichiarava di non potere procedere alla nomina del relatore finale, nè alla fissazione della data per la discussione della tesi, non potendo il corsista essere ammesso alla prova finale; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[#OMISSIS#] Giacon ha impugnato, unitamente agli altri atti meglio indicati in epigrafe, il decreto n. rep. 3403/2015, del 22.10.2015, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Padova lo ha escluso dai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2014/2015.
Il detto provvedimento risulta fondato sui seguenti presupposti:
-il ricorrente avrebbe superato la soglia massima di assenze per l’insegnamento della Didattica della geografia (4 CFU: 36 ore totali di cui 12 ore di lezione, 14 di laboratorio e 10 di escursione didattica), senza partecipare all’escursione didattica organizzata per il 19 aprile 2015 (10 ore) e nemmeno all’incontro di laboratorio del giorno 8 maggio 2015 (2 ore);
-avrebbe superato la soglia del 30% di assenze consentite, come indicato all’art. 10 del DM 249/2010;
-infine, non avrebbe superato tutti gli esami disciplinari né avrebbe integrato con l’attività di blended il modulo di cartografia, non avendolo inviato nei termini dovuti.
Il ricorrente, evidenziati in punto di fatto gli elementi rilevanti della vicenda, ha denunciato i seguenti vizi: 1) sarebbe stata violata la previsione di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 487/2014, che consente di compensare le assenze (anche oltre il 30%) attraverso attività stabilite dai docenti, come effettivamente avvenuto in relazione all’insegnamento di Didattica della geografia; 2) il recupero sarebbe stato effettuato –ma non considerato dall’Amministrazione – sia per il Laboratorio di geografia dell’8.5.2015, che per l’uscita del 29.4.2015 e, quindi, andava sommato alle presenze effettive; comunque, vi sarebbe stata una parziale partecipazione alla escursione didattica del 29.4.2015 (sufficiente a non oltrepassare la soglia massima di assenze), per cui sarebbe erroneo conteggiare come assenza le intere 10 ore dell’escursione; 3) a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, si sarebbe presentato a sostenere l’esame finale di Fondamenti e Didattica della Storia (firmando il foglio presenze e consegnando l’elaborato), ma essendo bloccato l’accesso alla piattaforma informatica non aveva potuto iscriversi in via telematica agli esami; l’elaborato blended, inoltre, sarebbe stato consegnato il 26.6.2015, entro il termine (del 29.6.2015) stabilito dalla prof.ssa Quatrida e solo per mero errore inviato a quest’ultima e non alla prof.ssa Carestiato; 4) vi sarebbero state incoerenze e contraddizioni nell’organizzazione e svolgimento del corso in ordine ai termini di consegna delle attività di recupero e alle modalità del recupero; comunque, sarebbe contraddittorio predisporre attività di recupero senza consentire di adempiere, tramite queste, all’obbligo di frequenza; non vi sarebbe coincidenza tra quanto contestato con la comunicazione di avvio del procedimento e la motivazione del decreto di esclusione; 5) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per mancata partecipazione del ricorrente al relativo procedimento; 6) infine, il provvedimento censurato sarebbe eccessivamente afflittivo e, quindi, sproporzionato.
Il ricorrente ha formulato anche istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova, la quale, contestando le censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 78/2016 è stata fissata l’udienza di merito ex art. 55, comma 10, CPA.
Alla Pubblica Udienza del 25 maggio 2016, il ricorso è passato in decisione.
I motivi di ricorso, per quanto formalmente distinti, possono essere trattati unitamente, essendo diretti, sostanzialmente, a denunciare profili di contraddittorietà ed incongruenza nella organizzazione e svolgimento del corso.
Le censure del ricorrente sono fondate per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
Dal provvedimento impugnato emerge che l’esclusione è stata disposta a seguito del superamento della soglia massima di assenze, ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 249/2010, in relazione all’insegnamento “Didattica della Geografia”, in quanto il ricorrente non avrebbe “partecipato né all’escursione didattica organizzata per il 19 aprile 2015 (10 ore) né all’incontro di laboratorio in presenza del giorno 8 maggio 2015 (2 ore), come riportato nelle mail della docente di riferimento prof.ssa [#OMISSIS#] Quatrida del 26/06/2015”.
Ebbene, la richiamata e-mail del 26.6.2015 (depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente) consiste in una sorta di descrizione degli eventi, verificatesi il giorno dell’escursione didattica, da parte della prof.ssa Quatrida, nella quale, oltre tutto, sono espressi giudizi, generici e non circostanziati, sui motivi (ulteriori e diversi rispetto alle assenze) in base ai quali il ricorrente avrebbe potuto non essere ammesso al corso TFA, ma non emerge una chiara, precisa e determinata indicazione in merito al superamento della soglia del 30% di assenze, così come non è indicata alcuna precisa regola o disposizione in ordine alla possibilità di “sostituire” l’escursione con altre attività.
Peraltro, tutta la gestione del corso è risultata priva di atti formali (ad eccezione della nota di data 8.6.2015 del Presidente del corso prof. Panciera, relativa al superamento della soglia del 30%) e lo stesso provvedimento di esclusione censurato non è conseguente ad un procedimento caratterizzato dalle necessarie formalità. In altre parole, il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere il punto di arrivo di una attività procedimentalizzata attraverso atti formali e non il risultato di uno scambio di comunicazioni tramite e-mail, nelle quali i docenti di riferimento scambiavano impressioni sui singoli corsisti. Anche l’asserito superamento della soglia di assenze –a prescindere ogni considerazione in ordine alla possibilità di svolgere attività di recupero – non risulta essere mai stato formalmente comunicato al ricorrente (se non solo tramite la comunicazione di avvio del procedimento), per dare modo al ricorrente medesimo di intraprendere il percorso di recupero e, quindi, sanare le eventuali assenze, così come previsto, peraltro, dalla disciplina di settore.
Inoltre, come lamentato in ricorso, il ricorrente, a seguito di comunicazione e-mail del 24.6.2015 della prof.ssa Quatrida, aveva inviato entro la data indicata nella citata e-mail, una comunicazione, sempre tramite e-mail, con allegato il recupero di “Geografia”, senza, peraltro, ottenere alcun riscontro in merito.
Sotto gli esposti profili, dunque, le censure formulate in ricorso –in particolare, nel secondo e quarto motivo – sono fondate va vanno, pertanto, accolte, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
In considerazione della particolare tipologia di censure ritenute fondate, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Fenicia, Primo Referendario
Pubblicato il 24/08/2016