Tra gli impedimenti temporanei idonei a sospendere il periodo di formazione per “servizio militare”, ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, deve essere compreso anche il corso applicativo obbligatorio per l’accesso alla carriera militare dopo vincita del relativo concorso. Pertanto, non sussistono i presupposti dell’“assenza ingiustificata” dal corso di formazione specialistica in chirurgia generale rilevati dall’amministrazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18 gennaio 2016, n. 406
Risoluzione del contratto di formazione specialistica in chirurgia generale-Periodo di formazione per servizio militare-Assenza ingiustificata
N. 00406/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12387/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12387 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Cenci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Carta, [#OMISSIS#] Carta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale Carta in Roma, viale Parioli, 55;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del D.R. 12 giugno 2014, di risoluzione del contratto di formazione specialistica in chirurgia generale, a decorrere dal 17 marzo 2014, per prolungata assenza ingiustificata, ex art.1, comma 5c del contratto medesimo, con conseguente esclusione dall’esame teorico-pratico del 4° anno di corso, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Cenci stipulava con l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma e la Regione Lazio un contratto di formazione specialistica in chirurgia generale, con decorrenza 17 maggio 2010; il successivo 7 marzo 2013 veniva comunicato all’interessata che risultava vincitrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.5 Sottotenenti nel ruolo speciale del corpo sanitario dell’Aereonautica militare, con corso applicativo da frequentare; il 15 maggio 2014 la Sig.ra Cenci presentava quindi istanza all’Università suindicata e al Direttore della Scuola di specializzazione volta alla sospensione del contratto di formazione specialistica, al fine di frequentare il corso applicativo presso l’Accademia aereonautica di Pozzuoli; tuttavia, con D.R. 12 giugno 2014, veniva disposta la risoluzione del contratto in argomento, a decorrere dal 17 marzo 2014, per prolungata assenza ingiustificata, ex art.1, comma 5c del contratto medesimo, con conseguente esclusione dall’esame teorico-pratico del 4° anno di corso, precisandosi che non potevano trovare applicazione gli artt.40, comma 3, 42 del D.Lgs. n.368 del 1999, non rientrandosi in primo luogo nei casi ivi specificati e non appartenendo inoltre l’interessata al personale di ruolo della sanità militare.
L’istante impugnava allora la cennata determinazione, censurandola per violazione dell’art.40 del D.Lgs. n.368 del 1999 ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, della contraddittorietà, dell’illogicità manifesta.
L’interessata in particolare ha fatto presente che non vi era stata assenza ingiustificata, richiamando la nota del Direttore della Scuola in cui si dava conto del fatto che il 13 marzo 2014 lo stesso era stato informato dalla corsista della sua necessità di assentarsi a decorrere dal 17 marzo 2014; che sussisteva invece lo specifico obbligo di frequentare il corso presso l’Accademia militare, con avvenuta subitanea relativa comunicazione; che successive comunicazioni in tal senso erano state inoltrate alla Segreteria del corso ed al Rettore dell’Università; che era utile sul punto il richiamo alla giurisprudenza della Sezione sulla corretta applicazione dell’art.40, comma 3 del D.Lgs. n.368 del 1999, da ritenersi riferito anche al corso applicativo per l’accesso alla carriera militare, dopo la vincita del relativo concorso; che in ogni caso non si trattava di assenza prolungata, essendosi protratta unicamente dal 17 marzo al 12 maggio 2014.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.5811 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, limitatamente alla mancata sospensione degli effetti del contratto di formazione.
Con memoria l’Amministrazione segnalava in fatto che l’interessata non aveva sostenuto l’esame del 4° anno di corso del 12 maggio 2014, perché assente dal 17 marzo 2014, e deduceva in diritto l’infondatezza dell’impugnativa, essendo stata tardivamente comunicata l’esigenza di sospendere il corso di specializzazione, per frequentare il corso applicativo presso l’Accademia militare.
Con D.R. 12 maggio 2015, previa istanza dell’interessata, in esecuzione della cennata misura cautelare, venivano sospesi gli effetti dell’atto impugnato nonché del contratto di formazione specialistica dal 17 marzo 2014.
Nell’udienza del 4 novembre 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che tra gli impedimenti temporanei idonei a sospendere il periodo di formazione per “servizio militare”, ai sensi dell’art.40, comma 3 del D.Lgs. n.368 del 1999, deve essere compreso anche il corso applicativo obbligatorio per l’accesso alla carriera militare dopo vincita del relativo concorso (cfr., come precedente specifico, TAR Lazio, III, n.9712 del 2013), come avvenuto nel caso in trattazione; che quindi non sussistono i presupposti dell’”assenza ingiustificata” dal corso di formazione specialistica in chirurgia generale rilevati dall’Amministrazione; che in ultimo l’interessata risulta aver assolto gli obblighi informativi cui era tenuta nei confronti della Scuola di Specializzazione e dell’Università (cfr. all.5, 6, 7 al ricorso).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.12387/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)